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Ordinanza

Ordinanza n. 336/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) del parere contrario prot. MIC_SAPAB-SA_UO12/ del 15.9.2025 - 0022217-P reso dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino nell'ambito della pratica di condono edilizio prot. n. 56310 del 27.12.1994, presentata al Comune di Cava de' Tirreni dal Sig. Baldi Ermanno, dante causa dei ricorrenti; B) dell'atto MIC_SAPAB-SA_UO12/ del 1°.9.2025 - prot. 0021008 -P del 1.9.2025, adottato dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, recante comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui al procedimento di sanatoria indicato al capo che precede; C) del provvedimento prot. 52602 del 22.10.2025, adottato dal II Settore del Comune di Cava de' Tirreni, recante diniego dell'istanza di autorizzazione paesaggistica e l'improcedibilità della richiesta di condono edilizio; D) della nota prot. 50201 del 9.10.2025, adottata dal II Settore del Comune di Cava de' Tirreni, recante preavviso ex art. 10 bis di diniego dell'istanza di autorizzazione paesaggistica e, per l'effetto, di improcedibilità della richiesta di condono edilizio prot. 56310 del 27.12.1994; E) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente e in particolare, per quanto possa occorrere e laddove lesiva, della nota della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino prot. 16579 del 5.7.2024, richiamata nel parere contrario impugnato sub A).

Giustizia amministrativa202501820

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Parere contrario della Soprintendenza nell'ambito del procedimento di condono edilizio, comunicazione dei motivi ostativi e successivo diniego comunale dell'autorizzazione paesaggistica con improcedibilità della domanda di condono

Esito

ACCOGLIMENTO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il parere contrario della Soprintendenza del 15 settembre 2025, la precedente comunicazione dei motivi ostativi del 1° settembre 2025, il provvedimento del Comune di Cava de' Tirreni del 22 ottobre 2025 di diniego dell'autorizzazione paesaggistica e di improcedibilità della richiesta di condono edilizio, nonché il preavviso di diniego comunale del 9 ottobre 2025 e, ove lesiva, una precedente nota della Soprintendenza del 5 luglio 2024. Il testo dell'ordinanza non espone in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a evidenziare la complessità della pratica edilizia e la pluralità delle questioni controverse.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che la complessità della pratica edilizia rendesse necessaria la trattazione collegiale nel merito, poiché la soluzione di tutte le questioni non era compatibile con la cognizione sommaria propria della fase cautelare. L'istanza cautelare è stata quindi accolta soltanto ai fini della fissazione dell'udienza pubblica di merito, senza una sospensione espressa degli atti impugnati né una valutazione definitiva della loro legittimità. L'udienza di merito è stata fissata al 10 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito dei poteri cautelari del giudice amministrativo; l'accoglimento è stato disposto esclusivamente per consentire la trattazione del ricorso nel merito, in ragione della complessità della controversia.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La norma è richiamata quale base della comunicazione dei motivi ostativi adottata dal Comune; l'ordinanza non ne esamina la legittimità.

Massime di principio

  • Quando la complessità della controversia e della pratica amministrativa impedisce di esaminare compiutamente tutte le questioni nella cognizione sommaria cautelare, il giudice può accogliere l'istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza pronunciarsi definitivamente sulla legittimità degli atti impugnati.
  • L'accoglimento cautelare disposto esclusivamente per la fissazione dell'udienza di merito non equivale, in assenza di un'espressa statuizione, alla sospensione dell'efficacia degli atti impugnati né implica l'accoglimento della domanda di annullamento.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAutorizzazione paesaggisticaTutela cautelare
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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