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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35206/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La società ricorrente aveva agito per ottenere la restituzione di euro 18.416,95, somma che assumeva di avere versato al resistente il 16 dicembre 1996 in esecuzione di una decisione giudiziale poi caduta per cassazione. La Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato la domanda ritenendo non provata, neppure per presunzioni, l'effettiva corresponsione della somma al resistente. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società denunciava violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che il pagamento fosse stato indebitamente ritenuto non provato; deduceva inoltre che il fatto non sarebbe stato specificamente contestato dalla controparte e lamentava un errato governo delle presunzioni e dell'onere della prova. Il resistente ha resistito con controricorso, contestando la fondatezza del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di norme di diritto, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto storico del pagamento e della valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito. Ha precisato che la violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o dichiara espressamente di non dover applicare la regola di decisione, non già quando attribuisce maggior forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre. Ha altresì rilevato che la non contestazione riguarda i fatti storici e non le valutazioni probatorie, e che, nel caso concreto, il resistente aveva comunque negato il pagamento e aveva reso interrogatorio formale in tal senso. Quanto all'art. 2697 c.c., la Corte ha ribadito che la violazione è denunciabile solo se l'onere probatorio viene erroneamente addossato alla parte sbagliata, non quando si contesta l'apprezzamento delle prove. In tema di presunzioni semplici, infine, ha ricordato che la selezione e la valutazione degli indizi appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non per illogicità o apparenza della motivazione, profilo qui non adeguatamente dedotto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice decide sulla base di prove non introdotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola di decisione; non basta una diversa valutazione delle prove acquisite.

  • art. 2697 c.c.

    La norma è violata solo se l'onere della prova viene attribuito alla parte sbagliata; non quando si contesta l'apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici sono prova rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, che può sceglierle, valutarne l'attendibilità e trarne inferenze logiche; in cassazione non è sindacabile la mera diversa lettura degli indizi.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge non può essere usato per ottenere una rivalutazione del fatto o delle prove.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato per la proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistendo i presupposti processuali, la Corte dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma di modifica richiamata in relazione all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La deduzione della violazione dell'art. 115 c.p.c. in cassazione è ammissibile solo se il giudice abbia fondato la decisione su prove non dedotte dalle parti o abbia dichiarato di non dover applicare la regola del contraddittorio probatorio; non è sufficiente lamentare che le prove siano state apprezzate in modo sfavorevole.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia erroneamente distribuito l'onere della prova tra le parti; non quando si contesti il modo in cui le prove sono state valutate.
  • Il principio di non contestazione opera sui fatti storici allegati e non sulle valutazioni giuridiche o probatorie tratte dai documenti; se il fatto è stato comunque espressamente negato e sottoposto a istruttoria, non può dirsi non contestato.
  • Le presunzioni semplici rientrano nel prudente apprezzamento del giudice di merito: in cassazione è censurabile solo un ragionamento presuntivo intrinsecamente illogico, contraddittorio o meramente apparente, non la mera preferenza per una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Una doglianza formalmente qualificata come violazione di legge è inammissibile quando, nella sostanza, mira a ottenere una rivalutazione del compendio istruttorio e del fatto storico accertato nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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