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Sentenza

Sentenza n. 659/2026 - Catania, Sezione 5

per l'annullamento - della deliberazione n. 37 del 12.11.2025, con cui il Consiglio Comunale del Comune di Ispica ha approvato la “mozione di sfiducia al Sindaco del Comune di Ispica On. Dott. Innocenzo Leontini, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs n. 267/2000, dell'art. 10 della L.R. 35/97 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 15 dello Statuto Comunale”; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale, anche di natura istruttoria, allo stato non conosciuto, ivi compresa, ove occorra, la lettera di convocazione del 21.10.2025 con cui il Presidente del Consiglio Comunale di Ispica ha calendarizzato il punto all'ordine del giorno per la seduta consiliare del 12.11.2025.

Giustizia amministrativa202502412

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione del Consiglio comunale di approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (consigliere comunale)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la deliberazione consiliare con cui, il 12 novembre 2025, è stata approvata la mozione di sfiducia al Sindaco, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, della l.r. n. 7/1992 e dell’art. 10, comma 1-bis, della l.r. n. 35/1997, nonché eccesso di potere per arbitrarietà, travisamento, sviamento e contrasto con i pareri del Segretario comunale, della Prefettura e dell’Amministrazione regionale. Il mandato elettivo del Sindaco e del Consiglio comunale, iniziato con la proclamazione del 6 ottobre 2020, era scaduto naturalmente il 6 ottobre 2025; gli organi erano tuttavia rimasti in carica in regime di prorogatio fino alle nuove elezioni previste nella primavera del 2026. La mozione era stata presentata il 15 ottobre 2025, dopo la scadenza naturale del mandato. Il ricorrente ha sostenuto che il divieto di proporre o votare la mozione negli ultimi 180 giorni dovesse essere calcolato a ritroso dalla scadenza naturale del mandato quinquennale, e non dalla data delle nuove elezioni o dalla scadenza effettiva della prorogatio. Il controinteressato ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per essere stato notificato al Comune anziché al Consiglio comunale e ha sostenuto che mandato e prorogatio dovessero essere considerati unitariamente, con decorrenza del termine dalla data delle nuove elezioni.

La decisione

Il Collegio ha respinto l’eccezione di inammissibilità, rilevando che il Consiglio comunale è un organo privo di autonoma soggettività e legittimazione passiva, mentre il soggetto legittimato è il Comune; non sussisteva inoltre un conflitto interorganico, poiché il ricorrente agiva per tutelare la propria carica direttamente incisa dalla mozione. Nel merito, il ricorso è stato accolto. L’art. 1, comma 2, della l.r. n. 7/1992 fissa in cinque anni la durata della carica di Sindaco e Consiglio comunale, mentre l’art. 10, comma 1-bis, della l.r. n. 35/1997 vieta la proposizione della mozione di sfiducia negli ultimi 180 giorni del mandato. In assenza di una disciplina espressa sul computo del termine quando le elezioni siano successive alla scadenza naturale, il giudice ha valorizzato la ratio di stabilità dell’amministrazione, il criterio letterale e il principio di certezza dei termini del mandato. Mandato elettivo e prorogatio sono istituti distinti: il primo ha durata legale determinata, mentre la seconda assicura la continuità dell’azione amministrativa fino all’insediamento del nuovo organo e non incide sulla durata del mandato. Ne consegue che i 180 giorni devono essere calcolati a ritroso dalla scadenza naturale del quinquennio, nel caso concreto dal 9 aprile al 6 ottobre 2025. La mozione, votata il 12 novembre 2025, era dunque vietata e la deliberazione è stata annullata. Le spese sono state integralmente compensate per la novità e peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2, l.r. n. 7/1992

    la durata della carica di sindaco e del consiglio comunale è fissata in cinque anni

    La durata legale quinquennale costituisce il parametro dal quale calcolare a ritroso gli ultimi 180 giorni nei quali è vietata la mozione di sfiducia.

  • art. 10, comma 1-bis, l.r. n. 35/1997

    la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco o del presidente della provincia regionale non può essere proposta prima del termine di ventiquattro mesi dall'inizio del mandato né negli ultimi centottanta giorni del mandato medesimo

    Il divieto opera negli ultimi 180 giorni del mandato naturale, anche quando gli organi proseguano l’esercizio delle funzioni in regime di prorogatio.

  • art. 12 Preleggi

    Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore

    Il criterio letterale e l’intenzione legislativa orientano il computo del termine dalla scadenza naturale del mandato, non dalla data delle nuove elezioni.

  • art. 52 d.lgs. n. 267/2000

    Richiamato quale base normativa della mozione di sfiducia al Sindaco.

  • art. 170 O.R.E.L.

    Richiamato quale disciplina del regime di prorogatio degli organi comunali fino alle nuove elezioni.

  • art. 1, comma 1, lett. b), d.l. n. 26/2020

    Richiamato nel quadro normativo relativo all’ipotesi eccezionale di prorogatio connessa allo svolgimento tardivo delle elezioni.

  • art. 4, comma 2, d.lgs. n. 149/2011

    Richiamato per il termine di sottoscrizione della relazione di fine mandato, quale riferimento comparativo nella ricostruzione del rapporto tra scadenza naturale e prorogatio.

  • art. 1 d.l. n. 293/1991, conv. in l. n. 444/1994

    Richiamato per distinguere la prorogatio ordinaria da quella eccezionale conseguente allo svolgimento tardivo delle elezioni.

  • art. 51 TUEL

    Richiamato tra le disposizioni che distinguono la data di scadenza del mandato dalla data delle elezioni.

Massime di principio

  • Quando la legge regionale vieta la proposizione della mozione di sfiducia negli ultimi 180 giorni del mandato del Sindaco, il termine deve essere calcolato a ritroso dalla scadenza naturale del mandato quinquennale, non dalla data delle elezioni successivamente fissate né dalla scadenza effettiva della prorogatio.
  • La prorogatio degli organi elettivi, finalizzata ad assicurare la continuità dell’azione amministrativa fino all’insediamento dei nuovi organi, non proroga la durata del mandato elettivo e non modifica il termine naturale dal quale calcolare i periodi temporali collegati alla durata del mandato.
  • Il Consiglio comunale, quale organo interno privo di autonoma soggettività giuridica, non è normalmente legittimato passivamente nel giudizio di impugnazione dei propri atti; la legittimazione spetta al Comune, in persona del Sindaco. Non ricorre un conflitto interorganico quando il consigliere impugna l’atto per tutelare la propria carica direttamente incisa dalla deliberazione.
  • In presenza di una lacuna normativa sul computo dei termini connessi alla durata del mandato, devono essere privilegiati il dato letterale, la ratio di stabilità dell’azione amministrativa e il principio di certezza dei termini iniziali e finali del mandato.

Come è indicizzato

MaterieIneleggibilità e incompatibilitàOrgani degli enti localiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiElezioniEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicitàEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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