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Sentenza

Sentenza del 08/02/2017 n. 617 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

NON DISPONIBILE

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente contestava il diniego del rimborso di euro 61.744,00 di IVA assolta in Italia su prestazioni di servizi acquistate dalla società sammarinese. L'Amministrazione riteneva che, dal 1° gennaio 2010, il nuovo criterio di territorialità previsto dall'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 rendesse tali prestazioni fuori campo IVA, poiché il committente era stabilito a San Marino, con conseguente insussistenza del diritto alla detrazione o al rimborso dell'imposta addebitata dai fornitori italiani. La contribuente sosteneva invece che il diniego determinasse un'ingiusta duplicazione, poiché l'IVA era stata versata dai fornitori all'Erario e poi addebitata in rivalsa alla società estera, la quale non avrebbe potuto recuperarla mediante altro strumento.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello, riformato la sentenza di primo grado e riconosciuto il diritto della contribuente al rimborso dell'IVA richiesta, pari a euro 61.744,00, oltre agli interessi di legge dalla data della domanda fino all'effettivo pagamento. Il collegio ha ritenuto eccessivamente formalistico negare il rimborso quando l'imposta era stata effettivamente pagata e addebitata, soprattutto in presenza di una modifica normativa innovativa e di una situazione di obiettiva incertezza applicativa. Le spese dei due gradi sono state integralmente compensate, in considerazione della buona fede dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • Art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972

    Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato; b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.

    La norma, introdotta con effetto dal 1° gennaio 2010, ha modificato il criterio generale di territorialità dei servizi, collegandolo in prevalenza al luogo di stabilimento del committente soggetto passivo. Nel caso concreto, la prestazione resa da fornitori italiani alla società sammarinese risultava, in linea generale, fuori campo IVA in Italia.

  • Art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972

    Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di IVA sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od esercitati dagli stessi soggetti direttamente ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato.

    Il soggetto non residente può esercitare in Italia i diritti IVA, incluso il diritto al rimborso, tramite un rappresentante fiscale residente.

  • Art. 30, comma 2, lettera e), del D.P.R. n. 633/1972

    Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile quando si trova nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 17.

    La disposizione costituisce il fondamento del rimborso dell'eccedenza IVA richiesto dal soggetto non residente tramite il rappresentante fiscale.

  • Art. 19 del D.P.R. n. 633/1972

    Disciplina il diritto alla detrazione dell'IVA. L'Agenzia sosteneva che la società italiana non fosse il committente e quindi non fosse legittimata alla detrazione; la decisione, valorizzando la funzione del rappresentante fiscale e il principio di neutralità dell'IVA, ha riconosciuto comunque il diritto al recupero dell'imposta effettivamente assolta.

  • Art. 26 del D.P.R. n. 633/1972

    Prevede la possibilità di rettificare la fattura, entro il termine indicato nel testo, quando l'IVA sia stata applicata erroneamente. L'Agenzia riteneva che il recupero dovesse avvenire esclusivamente mediante rettifica delle fatture; il collegio ha escluso che tale rimedio formale potesse giustificare, nel caso concreto, la perdita definitiva del diritto al recupero.

  • Art. 57 del D.P.R. n. 633/1972

    È stato richiamato dall'Agenzia in relazione ai termini per un eventuale avviso di rettifica della dichiarazione e al disconoscimento della detrazione.

  • D.Lgs. n. 18/2010

    Ha recepito la disciplina europea che ha modificato, dal 1° gennaio 2010, le regole sulla territorialità delle prestazioni di servizi ai fini IVA.

Massime di principio

  • Quando una modifica normativa sull'IVA rende un'operazione non imponibile o fuori campo in Italia, l'imposta eventualmente addebitata per errore non dovrebbe trasformarsi automaticamente in un costo definitivo per il committente, soprattutto se è stata effettivamente versata all'Erario.
  • Il principio di neutralità dell'IVA può prevalere su un'interpretazione meramente formale delle regole di detrazione e rimborso, evitando che l'Erario incassi l'imposta senza consentirne il recupero al soggetto che l'ha sostenuta.
  • La presenza di un rappresentante fiscale consente al soggetto non residente di esercitare in Italia i diritti previsti dalla normativa IVA, compreso il rimborso dell'eccedenza, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge.
  • In caso di fattura con IVA applicata erroneamente, il rimedio ordinario può essere la richiesta al fornitore di una nota di credito e l'emissione di una fattura corretta; tuttavia, in situazioni di obiettiva incertezza normativa o quando tale rimedio non sia concretamente praticabile, può assumere rilievo il diritto al rimborso per evitare una duplicazione o una perdita dell'imposta.
  • La decisione non implica che ogni IVA applicata erroneamente sia automaticamente rimborsabile: occorre verificare la territorialità dell'operazione, l'effettivo pagamento dell'imposta, la posizione del soggetto non residente, la tempestività delle rettifiche e l'eventuale disponibilità di altri rimedi.

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