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Ordinanza

Ordinanza n. 228/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto dello Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- prot. uscita n. -OMISSIS- del 04.12. di rigetto dell’istanza di emersione “identificativo domanda: MB4706991190” inoltrata in data 08.07.2020 allo Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 103 comma 1 D.L. 34/2020, per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare dal 04.05.2020 con la cittadina straniera -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202600495

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto dello Sportello Unico per l’Immigrazione di rigetto dell’istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il rigetto dell’istanza di emersione presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. 34/2020, deducendo l’illegittimità della valutazione amministrativa relativa alla carenza di redditi adeguati. Nel corso del procedimento, dopo la costituzione del rapporto di lavoro cui si riferivano le valutazioni dell’Amministrazione, la ricorrente aveva stipulato un nuovo contratto di lavoro con un diverso datore, dando comunicazione della circostanza all’Amministrazione. Il primo rapporto era cessato per dimissioni, apparentemente correlate al mancato adempimento degli obblighi contributivi da parte del datore di lavoro. La censura cautelare si fonda quindi sul mancato esame, da parte dell’Amministrazione, della costituzione e della cessazione del primo rapporto e dell’instaurazione del nuovo rapporto lavorativo nelle more della definizione del procedimento.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, sospendendo il provvedimento impugnato nelle more della prosecuzione della trattazione cautelare. Ha ritenuto sussistenti i presupposti per imporre all’Amministrazione una nuova valutazione, poiché dagli atti emergevano elementi sopravvenuti o comunque portati a conoscenza dell’Amministrazione durante l’iter procedimentale, dei quali il provvedimento non aveva tenuto conto. In particolare, l’Amministrazione dovrà verificare l’effettività della nuova occupazione lavorativa e la sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno, considerando anche che la cessazione del primo rapporto sembrava non imputabile alla ricorrente. La trattazione cautelare è stata differita alla camera di consiglio del 19 giugno 2026; le spese sono state riservate al prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. 34/2020

    Disciplina la procedura di emersione del rapporto di lavoro irregolare cui si riferisce l’istanza della ricorrente.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare e della sospensione del provvedimento ai fini del riesame.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nel procedimento di emersione del lavoro irregolare, l’Amministrazione deve esaminare gli elementi rilevanti relativi ai rapporti di lavoro instaurati o cessati nelle more della definizione del procedimento, quando tali elementi siano stati portati a sua conoscenza durante l’iter procedimentale.
  • La cessazione del rapporto di lavoro per ragioni apparentemente riconducibili all’inadempimento contributivo del datore non può essere valutata automaticamente a carico del lavoratore straniero, senza verificare la sua effettiva imputabilità.
  • Quando, durante il procedimento di emersione, il richiedente documenti l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, l’Amministrazione deve verificarne l’effettività e valutarne la rilevanza ai fini della sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno.
  • La mancata considerazione di elementi rilevanti acquisiti o comunicati nel corso del procedimento giustifica, in sede cautelare, la sospensione del diniego e il riesame della fattispecie da parte dell’Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

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