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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41902/2025 del 31/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il reclamo avverso il diniego del D.A.P. alla richiesta del detenuto di svolgere il colloquio con il figlio (minore, diciassettenne) senza vetro divisorio. Il ricorso denunciava errata applicazione degli artt. 1, 35-bis e 41-bis L. n. 354/1975 e lamentava contraddittorietà/manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 3, 27, 31 Cost. e all'art. 8 Cedu; si richiamava la sentenza della Corte costituzionale n. 105/2023 e si sosteneva la necessità di adottare soluzioni tecniche alternative al vetro divisorio per tutelare il diritto all'affettività del minore, allegando documentazione sanitaria sulla fragilità emotiva del ragazzo e richiamando precedenti decisioni favorevoli di altri tribunali di sorveglianza.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia correttamente bilanciato l'interesse alla conservazione dei rapporti familiari del minore e del detenuto con le esigenze di sicurezza connesse al regime differenziato (art. 41-bis). È stata valorizzata la rilevanza della caratura criminale del detenuto (ruolo apicale in un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) e l'età prossima alla maggiore età del figlio (diciassette anni), nonché l'assenza di elementi che dimostrassero ridotta capacità di discernimento del minore o un collegamento causale tra la presenza del vetro e la sindrome ansiosa reclamata. La Corte ha inoltre ritenuto legittimo l'esercizio discrezionale dell'Amministrazione penitenziaria (anche alla luce della circolare DAP 2/10/2017 e della giurisprudenza della Corte di cassazione) nell'adottare misure che impediscano la trasmissione di informazioni all'esterno. È stata esclusa la violazione dell'art. 8 Cedu e ribadito che eventuali provvedimenti favorevoli concessi ad altri detenuti non determinano automaticamente un diritto analogo per il ricorrente, in ragione del principio di individualizzazione del trattamento. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ex art. 616 c.p.p. e il provvedimento è soggetto a anonimizzazione ai sensi dell'art. 52.

Norme richiamate

  • art. 41-bis, L. n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario)

    Non impone necessariamente l'uso del vetro divisorio nei colloqui con i minori: la disposizione richiede che i locali siano attrezzati per impedire il passaggio di oggetti ma lascia spazio a soluzioni tecniche adeguate alla situazione concreta; il bilanciamento tra sicurezza e interessi familiari va operato caso per caso

  • art. 1, L. n. 354 del 1975

    il trattamento deve essere "attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati"

    Principio di individualizzazione del trattamento: decisioni diverse per detenuti diversi sono legittime se fondate su valutazioni specifiche

  • art. 35-bis e art. 69, L. n. 354 del 1975

    Norme richiamate in relazione alla competenza a decidere sui reclami e alla disciplina dei colloqui; le decisioni del Tribunale di sorveglianza in materia sono sindacabili limitatamente alla violazione di legge

  • Circolare DAP 2 ottobre 2017 (art. 16 e direttive)

    La circolare è direttiva/orientativa: consente colloqui senza vetro per figli/nipoti minori di 12 anni e può essere derogata dall'Amministrazione penitenziaria quando sia possibile escludere il rischio che il minore sia strumentalizzabile per trasmettere informazioni

  • art. 8 Cedu

    "l'ingerenza ... sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, ... alla prevenzione dei reati, ..."

    Le limitazioni alle relazioni familiari sono compatibili con la Convenzione se previste dalla legge, perseguono scopi legittimi (es. prevenzione reati) e sono proporzionate; misure restrittive sono ammissibili quando necessarie a evitare che i colloqui siano veicolo di trasmissione di ordini all'esterno

  • art. 606 c.p.p. (motivi di ricorso)

    Norma richiamata per i motivi di ricorso (lett. b ed e): deduceva errata applicazione di norme e vizi logico-motivazionali

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali del ricorrente

  • art. 52 (norma sul trattamento dei dati personali nel provvedimento)

    Prescrive l'omissione delle generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento

Massime di principio

  • Il regime dell'art. 41-bis non implica automaticamente l'obbligo del vetro divisorio: va effettuato un bilanciamento caso per caso tra esigenze di sicurezza e interesse del minore a mantenere relazioni affettive
  • L'Amministrazione penitenziaria ha un margine discrezionale nella regolamentazione dei colloqui; tale esercizio di potere è legittimo se motivato in modo congruo e proporzionato e non è sindacabile in sede di legittimità se ragionevole
  • Per ottenere il colloquio senza vetro con un minore oltre i 12 anni è necessario fornire elementi concreti e specifici che dimostrino l'assenza di rischio di strumentalizzazione o comprovino il pregiudizio psicologico del minore direttamente causato dalle modalità del colloquio
  • Decisioni favorevoli prese per altri detenuti non producono un automatismo favorevole: rileva il principio di individualizzazione del trattamento e la specificità delle situazioni
  • Quando il minore è prossimo alla maggiore età (es. 16-17 anni) il peso delle esigenze di sicurezza tende ad aumentare nella comparazione con gli interessi alla protezione dell'affettività
  • Sul piano convenzionale (Cedu) le misure restrittive delle relazioni familiari possono essere giustificate se previste dalla legge, perseguono scopi legittimi (prevenzione reati) e sono proporzionate; pertanto la proporzione e la motivazione concreta sono essenziali

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