Cassazione Civile, Ordinanza n. 33404/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato il 23 ottobre 2007, avente ad oggetto un immobile in corso di costruzione, con previsione di versamenti rateali, termine per il rogito e clausola penale fissa di euro 190.000 a carico della parte inadempiente. L'acquirente ha agito sostenendo il grave inadempimento della promittente venditrice, chiedendo la restituzione degli acconti versati, il pagamento della penale e il risarcimento del danno. La società ha resistito deducendo, a sua volta, l'inadempimento del promissario acquirente per mancato rispetto delle scadenze degli acconti e ha proposto domanda riconvenzionale. In primo grado il tribunale ha ritenuto grave l'inadempimento dell'acquirente, ha ridotto la penale del 70% e ha operato la compensazione tra le reciproche poste. In appello la società ha ottenuto che la riduzione della penale fosse limitata al 50%, con conseguente diverso saldo finale. Il ricorrente principale ha poi dedotto in Cassazione che la Corte d'appello avrebbe errato nel ridurre la penale tenendo conto del danno subito dalla parte non inadempiente e non del suo interesse all'adempimento, e ha inoltre censurato l'ammissione di documenti prodotti in appello; la società ha proposto ricorso incidentale lamentando, in sostanza, un erroneo apprezzamento di merito nella determinazione della misura di riduzione della penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto che il primo motivo del ricorso principale mirasse in realtà a contestare un apprezzamento di fatto della Corte territoriale, che aveva valutato il residuo interesse all'adempimento ai fini della riduzione della penale, e che il secondo motivo fosse parimenti inammissibile o comunque infondato perché investiva la valutazione di ammissibilità/rilevanza di documenti prodotti in appello. Anche il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché diretto a rimettere in discussione una valutazione di merito sulla misura della riduzione della clausola penale, non sindacabile in sede di legittimità. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per reciproca soccombenza e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato per entrambe le parti, se dovuto.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
è stato richiamato per escludere, nella prospettazione del ricorrente, l'ammissibilità in appello di documenti formati dopo la sentenza di primo grado; la Corte ha però ritenuto la censura inammissibile o comunque infondata perché la valutazione di rilevanza dei documenti era rimessa al giudice di merito.
art. 380-bis c.p.c.
norma richiamata nella proposta del relatore per la definizione del ricorso in camera di consiglio, nella quale si prospettava l'inammissibilità o comunque il rigetto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
è stato applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, a carico di entrambe le parti ricorrenti.
Massime di principio
- La riduzione della clausola penale ex art. 1384 c.c., quando la prestazione sia stata adempiuta solo in parte o il rapporto presenti un residuo interesse all'adempimento, si fonda su un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la doglianza mira soltanto a sostituire una diversa valutazione del caso concreto.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una rivalutazione del merito, specie quando si contesti la misura della penale convenzionale o la stima del residuo interesse economico della parte non inadempiente.
- La deduzione di violazione dell'art. 345 c.p.c. in tema di produzione documentale in appello è inammissibile se, sotto la veste del vizio di legge, si sollecita in realtà un nuovo esame della rilevanza e dell'incidenza probatoria dei documenti.
- Sono inammissibili i motivi di ricorso per cassazione che attaccano direttamente accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, senza denunciare un vero errore di diritto o un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- La declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi può condurre alla compensazione delle spese per reciproca soccombenza e all'applicazione del raddoppio del contributo unificato, ove ne ricorrano i presupposti.
Come è indicizzato
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