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Sentenza

Sentenza n. 3436/2026 - Napoli, Sezione 9

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l'annullamento: A) della deliberazione del Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento n. 545 del 17 giugno 2024, a oggetto “concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato. Ammissione candidati” e dei relativi allegati, nella parte in cui si dispone la non ammissione della ricorrente alle ulteriori fasi della procedura; B) della deliberazione del Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento n. 722 del 1° agosto 2024 e dei relativi allegati, a oggetto “rettifica delibera n. 545 del 17/06/2024 avente ad oggetto «concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato» e contestuale rettifica degli allegati B e C”, nella parte in cui si conferma la non ammissione della ricorrente alle ulteriori fasi della procedura; C) della nota prot. 14825 del 3 luglio 2024 a oggetto “istanza accesso agli atti prot. n. 13856 del 19/06/2024”, nella parte in cui il Direttore dell’UOC Risorse Umane ha confermato la non ammissione della ricorrente alle ulteriori fasi della procedura; D) del bando di concorso “per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato” nella parte in cui, alla lettera d), si richiede quale requisito specifico di partecipazione alla selezione l’“iscrizione all’Ordine Professionale attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando”; E) di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale lesivo degli interessi della ricorrente e per la disapplicazione se del caso del d.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, richiamato dal bando di concorso, sia nella parte in cui richiede, quale requisito specifico di ammissione al concorso di avvocato dirigente, l’iscrizione all’ordine professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando (art. 58, n. 1, lett. d), sia nella parte relativa ai requisiti generali di ammissione, ove si stabilisce che possono partecipare al concorso coloro che possiedono l’iscrizione all’Albo Professionale, ove richiesta, per l’esercizio professionale (art. 1, n. 1, lett. d). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla parte ricorrente in data 29.10.2025, per l’annullamento: A) della deliberazione del direttore generale dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento n. 605 del 4 luglio 2025, a oggetto “presa d’atto esito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato e contestale approvazione della Graduatoria di merito”; B) della deliberazione del Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento n. 648 del 30 luglio 2025 a oggetto “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato” – Immissione in servizio; C) di tutti i verbali della commissione esaminatrice; D) di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale lesivo degli interessi della ricorrente.

Giustizia amministrativa202403892

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di non ammissione a un concorso pubblico per due posti di dirigente avvocato, clausola del bando sull'iscrizione all'Ordine professionale e successiva graduatoria di merito

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva partecipato al concorso dichiarando di possedere l'abilitazione forense, cinque anni di attività professionale presso uno studio legale privato e attività lavorativa presso strutture del Servizio sanitario nazionale. Era stata esclusa per mancato possesso del requisito specifico previsto dall'art. 26, comma 1, d.lgs. 165/2001 e dal punto c) del bando. Con il ricorso introduttivo ha dedotto: violazione e falsa applicazione del bando e dell'art. 26 d.lgs. 165/2001; violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e massima partecipazione; violazione degli artt. 97 Cost. e 35, comma 1, lett. a), d.lgs. 165/2001; eccesso di potere e difetto di motivazione. La ricorrente sosteneva che l'iscrizione all'albo non potesse essere richiesta ai dipendenti pubblici e che fosse irragionevole limitare l'esenzione ai soli dipendenti pubblici con cinque anni di servizio, escludendo chi avesse maturato in precedenza esperienza forense ma non fosse più iscritto all'albo. Chiedeva inoltre la disapplicazione dell'art. 58, n. 1, lett. d), e dell'art. 1, n. 1, lett. d), d.P.R. 483/1997. Con motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria e gli atti di immissione in servizio, deducendo illegittimità derivata dai provvedimenti di esclusione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e dichiarato inammissibili i motivi aggiunti per difetto di interesse. Ha ritenuto che il bando, letto nel suo complesso, non imponesse indiscriminatamente l'iscrizione all'Ordine professionale: l'iscrizione non era richiesta ai dipendenti della pubblica amministrazione, mentre il requisito dell'esperienza quinquennale poteva essere integrato sia mediante servizio presso pubbliche amministrazioni corrispondente alla medesima professionalità, sia mediante attività presso studi professionali privati avente contenuto analogo a quello del profilo di avvocato dell'azienda sanitaria. Non sussisteva quindi il presupposto per disapplicare il d.P.R. 483/1997. Quanto alla motivazione dell'esclusione, il giudice l'ha ritenuta sintetica ma sufficiente: la formula "mancato rispetto del requisito specifico ai sensi dell'art. 26, comma 1, d.lgs. 165/2001" consentiva di ricondurre l'esclusione alla mancata dimostrazione di un'esperienza professionale di contenuto analogo a quella richiesta dal profilo messo a concorso. La dichiarazione della ricorrente relativa all'attività svolta presso lo studio legale era generica e non descriveva le mansioni concretamente esercitate, impedendo la verifica dell'equivalenza con le attività proprie dell'avvocato presso un'azienda ospedaliera del Servizio sanitario nazionale. Le argomentazioni dell'amministrazione in giudizio non costituivano integrazione postuma della motivazione, ma illustrazione della motivazione già contenuta nell'elenco degli esclusi. Essendo legittima l'esclusione, la ricorrente non aveva interesse a impugnare la graduatoria e gli atti successivi. Spese compensate, anche in considerazione della estrema sinteticità della motivazione amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 26, comma 1, d.lgs. 165/2001

    esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero professionale o di attività coordinata e continuativa presso Enti o Pubbliche Amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o Istituti di Ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per il profilo di Avvocato per la durata di cinque anni

    La norma consente l'ammissione anche sulla base di attività professionali presso studi privati, ma tali attività devono essere documentate e avere contenuto analogo alle mansioni del profilo oggetto del concorso.

  • art. 58, n. 1, lett. d), d.P.R. 483/1997

    iscrizione all'Ordine Professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando

    La disposizione non doveva essere disapplicata perché il bando, interpretato correttamente, escludeva dall'obbligo di iscrizione i dipendenti della pubblica amministrazione.

  • art. 1, n. 1, lett. d), d.P.R. 483/1997

    possono partecipare al concorso coloro che possiedono l'iscrizione all'Albo Professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale

    Non è stata ritenuta necessaria la disapplicazione della disposizione, in quanto il bando non prevedeva l'iscrizione all'albo come requisito indispensabile per ogni candidato.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento e imparzialità è stato richiamato dalla ricorrente, ma il giudice non ha ravvisato una sua violazione nella clausola del bando.

  • art. 35, comma 1, lett. a), d.lgs. 165/2001

    Il principio di accesso mediante procedure selettive è stato richiamato dalla ricorrente, senza che il giudice ravvisasse una limitazione illegittima della partecipazione.

Massime di principio

  • In un concorso per dirigente avvocato presso un'azienda sanitaria, il requisito dell'esperienza quinquennale previsto dall'art. 26, comma 1, d.lgs. 165/2001 può essere integrato mediante attività presso studi professionali privati soltanto se tale attività è documentata e presenta contenuto analogo alle mansioni proprie del profilo di avvocato dell'amministrazione sanitaria, non essendo sufficiente la mera indicazione dell'esercizio della professione forense.
  • È legittima una clausola di bando che richieda l'iscrizione all'Ordine professionale ai candidati cui essa occorra per l'esercizio professionale, purché escluda dall'obbligo i dipendenti della pubblica amministrazione quando il bando consenta loro l'accesso sulla base del servizio prestato e degli altri requisiti previsti.
  • La dichiarazione sostitutiva del candidato deve consentire all'amministrazione di verificare concretamente la corrispondenza tra l'esperienza professionale dichiarata e le mansioni del posto messo a concorso; una dichiarazione generica, priva dell'indicazione delle attività svolte, non dimostra il possesso del requisito specifico.
  • La motivazione sintetica dell'esclusione da una procedura concorsuale è sufficiente quando individua il requisito mancante e consente, sulla base della domanda di partecipazione e della lex specialis, di comprendere la ragione dell'esclusione; le successive difese dell'amministrazione possono illustrare tale motivazione senza integrarla postumamente.
  • La legittimità dell'esclusione dalla procedura concorsuale determina il difetto di interesse a impugnare gli atti successivi della procedura, inclusi la graduatoria e gli atti di immissione in servizio, mediante motivi aggiunti.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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