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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10748/2022 del 25/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che le ha applicato gli arresti domiciliari, denunciando carenza o manifesta illogicità della motivazione. In particolare deduce l'assenza di una valutazione autonoma e specifica su ciascun episodio contestato e contesta che l'ordinanza si limiti a trascrivere ed elencare intercettazioni senza un apprezzamento puntuale delle singole risultanze.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza. Ha ritenuto adeguata e logica la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva evidenziato gravi indizi di colpevolezza desumibili da intercettazioni e dalla perquisizione domiciliare (denaro, eroina pronta allo spaccio e due bilancini di precisione). La Corte ha richiamato il limitato sindacato di legittimità sulle misure cautelari, chiarendo che non è consentita una rivalutazione di merito delle risultanze. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, disponendo l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti.

Norme richiamate

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    Riferimento alla misura di controllo applicata insieme agli arresti domiciliari; la Corte non entra nel merito dell'adeguatezza di quella specifica misura diversa dalla misura cautelare principale che è stata ritenuta correttamente motivata.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato come norma relativa al concorso di persone nel reato; la Corte accetta la valutazione del Tribunale del riesame circa la partecipazione dell'indagata agli illeciti contestati.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato in relazione al criterio del concorso di reati e delle circostanze aggravanti; la motivazione del Tribunale è ritenuta congrua anche sotto questo profilo.

  • art. 73 T.U. stupefacenti (D.P.R. 309/90)

    Norma incriminatrice in materia di stupefacenti: la Corte ritiene che le intercettazioni e gli esiti della perquisizione forniscano gravi indizi per i delitti previsti da questa disposizione.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Richiamato per i limiti di motivazione e di esposizione dei motivi in cassazione; la Corte osserva che il ricorso è stato proposto nei limiti strettamente necessari ma comunque risulta generico.

  • art. 292, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte richiama che l'obbligo di "autonoma valutazione" riguarda soltanto il giudice che emette la misura inaudita altera parte e non il Tribunale del riesame; quindi l'assenza di una valutazione autonoma non è, di per sé, vizio dell'ordinanza del riesame.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alla Cassa delle ammende; applicata dalla Corte per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in caso di ricorso inammissibile.

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione agli adempimenti da svolgere in cancelleria dopo la decisione; la Corte dispone l'inoltro per i conseguenti provvedimenti esecutivi.

Massime di principio

  • In Cassazione il sindacato sulle misure cautelari è limitato: la Corte verifica solo l'adeguatezza e la congruità della motivazione rispetto ai canoni logici e giuridici, senza rivalutare il merito delle risultanze probatorie.
  • Una censura generica della motivazione, priva di puntuali contestazioni di legittimità, è inammissibile: il ricorrente deve indicare vizi specifici e logicamente configurabili.
  • Il Tribunale del riesame non è obbligato a formulare una 'autonoma valutazione' dei gravi indizi come previsto dall'art. 292 c.p.p. per le decisioni inaudita altera parte; pertanto l'assenza di tale autonoma rielaborazione non costituisce automaticamente vizio.
  • Elementi concreti emersi da perquisizioni (denaro, droga pronta allo spaccio, bilancini) e intercettazioni possono costituire base sufficiente per ritenere sussistenti gravi indizi di colpevolezza e giustificare misure cautelari.
  • Chi impugna una misura cautelare in Cassazione deve evitare argomentazioni di merito e fornire censure di diritto e di motivazione specifiche; altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità e la condanna alla Cassa delle ammende.

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