Cassazione Penale, Sentenza n. 25168/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava il rigetto della richiesta di dissequestro dell'immobile sito in Cercola (foglio 5, particella 1360, sub. 15) sostenendo che il Tribunale aveva omesso o erroneamente applicato gli artt. 321 e 125 c.p.p. e l'art. 240-bis c.p. pen. In particolare, lamentava che non era stata valutata la documentazione prodotta che comprovava la lecita provenienza delle somme utilizzate per l'acquisto, comprovando così l'eccezione alla presunzione di illecita accumulazione. Denunciava altresì la mancata valutazione del criterio della "ragionevolezza temporale" (l'acquisto risaliva al 29/09/2016 mentre il reato ascritto al coniuge sarebbe iniziato nell'aprile 2019) e il fatto che il Tribunale non avesse adeguatamente considerato la giustificazione dei versamenti effettuati dal figlio della ricorrente e la mancanza di prova dell'interposizione fittizia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso con motivazione. Ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato solo in relazione alla sproporzione tra reddito familiare e valore del bene, omettendo qualsiasi valutazione sulla ragionevolezza temporale tra la commissione del reato-spia e l'acquisto dell'immobile, requisito rilevante per l'applicazione della confisca "allargata" di cui all'art. 240-bis c.p. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che impone di circoscrivere la presunzione di illecita acquisizione entro limiti temporali ragionevoli e ha affermato che la mancanza di motivazione su tale profilo costituisce vizio idoneo ad annullare l'ordinanza. Conseguentemente ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Reggio Calabria per un nuovo giudizio specificamente sul punto della ragionevolezza temporale dell'acquisto.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme rilevanti in tema di provvedimenti cautelari; il vizio dedotto riguarda la motivazione e la corretta applicazione delle norme processuali nel riesame del sequestro
art. 125 cod. proc. pen.
Norma collegata ai provvedimenti cautelari e alla motivazione delle decisioni; censurata per possibile erronea applicazione o omissione argomentativa
art. 240-bis cod. pen.
Norma sulla confisca per equivalente "allargata"; la Corte sottolinea che l'applicazione della presunzione di illecita provenienza richiede verifica sia della sproporzione patrimoniale sia della ragionevolezza temporale fra reato e acquisto
art. 325 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti del ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali: il rimedio è ammesso per violazione di legge, comprendendo anche vizi gravi di motivazione
art. 324 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla competenza per il nuovo giudizio dopo annullamento; indica il Tribunale competente per il riesame
Massime di principio
- In materia di sequestro preventivo su terzo estraneo, il giudice deve valutare separatamente sia la sproporzione patrimoniale sia la "ragionevolezza temporale" tra il reato-spia e l'acquisto: l'assenza di valutazione temporale può rendere viziata la decisione.
- La presunzione di acquisizione illecita prevista per la confisca allargata è una presunzione semplice e va circoscritta entro limiti temporali ragionevoli: acquisti significativamente antecedenti alla commissione del reato possono essere considerati leciti se adeguatamente giustificati.
- Il terzo estraneo può liberarsi della presunzione mediante documentazione ed elementi specifici relativi al singolo bene (es. prove di disponibilità di somme lecite, versamenti giustificati da terzi con attività lavorativa); il giudice deve motivare il rigetto valorizzando o confutando tali documenti.
- L'accertamento dell'interposizione fittizia richiede elementi concreti che colleghino il bene all'imputato: la semplice sproporzione patrimoniale del nucleo familiare non esaurisce la questione.
- In Cassazione i provvedimenti reali impugnabili sono valutati per violazione di legge, ma la nozione di violazione comprende anche gravi carenze della motivazione (assente, meramente apparente o priva di coerenza e completezza), che giustificano l'annullamento e il rinvio.
- Quando si prospetta una difformità temporale fra acquisto e reato, il terzo deve documentare in modo puntuale la provenienza delle risorse e la loro cronologia; il giudice del riesame non può limitarsi a considerazioni generiche sulla sproporzione.
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