Cassazione Penale, Sentenza n. 38609/2022 del 13/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva confermato la condanna per il reato aggravato di atti persecutori. Il ricorso, a firma dell'avv. Chiara Pescarmona, articolava: (i) violazione di legge e vizi motivazionali rispetto alla sussistenza del reato; (ii) violazione di legge e vizi motivazionali sull'elemento psicologico (dolo) del reato; (iii) mancata assunzione di prova decisiva (esame di testi); (iv) vizi motivazionali relativi alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Il ricorrente ha inoltre depositato note con dichiarazioni spontanee che comportavano motivi nuovi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i motivi per genericità e per mancata indicazione della correlazione tra argomentazioni dell'impugnazione e motivazione della sentenza impugnata (tentativo di rinnovata rivalutazione del materiale probatorio). I motivi nuovi prodotti dal ricorrente sono stati considerati non proponibili ai sensi dell'art. 613 c.p.p. Il motivo relativo alla mancata assunzione di prove è stato ritenuto aspecifico per mancata indicazione dell'indispensabilità dell'esame dei testi; la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente l'attendibilità delle dichiarazioni già acquisite, rendendo superfluo l'esame. Il motivo sulla pena è stato ritenuto manifestamente infondato perché la motivazione sul trattamento sanzionatorio era congrua e conforme agli artt. 132 e 133 c.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 613 cod. proc. pen.
I motivi nuovi presentati dall'imputato dopo il deposito del ricorso non sono proponibili in Cassazione; la norma è stata interpretata come barriera all'introduzione tardiva di doglianze non già dedotte in fase di impugnazione
art. 507 cod. proc. pen.
Riferimento alla disciplina dell'assunzione di prova testimoniale in primo grado; la Corte ha rilevato che non è stata dimostrata l'indispensabilità dell'esame dei testi, posto che era stato acquisito il consenso all'utilizzo delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari
art. 603 cod. proc. pen.
Riferimento alla disciplina dell'assunzione della prova in appello; la Corte ha ritenuto aspecifica la doglianza non avendo il ricorrente indicato perché l'esame dei testi fosse indispensabile
artt. 132 e 133 cod. pen.
Principi di determinazione della pena e criterio di motivazione: la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice del merito conforme alla legge e alla logica, impedendo il sindacato di legittimità in assenza di vizio motivazionale
Massime di principio
- In cassazione è necessario indicare con precisione la correlazione tra le censure e le parti della motivazione della decisione impugnata; rimangono inammissibili i meri riposizionamenti probatori o letture alternative dei fatti.
- Non presentare motivi nuovi dopo il deposito del ricorso salvo che rientrino nelle eccezioni ammesse dalla legge: l'art. 613 c.p.p. impedisce l'introduzione di nuove doglianze tardive.
- Se si censura la mancata assunzione di prova testimoniale, occorre motivare puntualmente l'indispensabilità dell'esame dei testi (specificare quali dichiarazioni si ritengono decisive e perché quelle già acquisite non siano idonee).
- Il sindacato di legittimità sulla pena è limitato: se la motivazione del giudice del merito rispetta gli artt. 132 e 133 c.p. e i canoni logico-giuridici, la Corte di Cassazione non interviene sulla discrezionalità nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
- Evitare censure generiche sulla motivazione: bisogna individuare vizi logici, giuridici o mancanze specifiche nella motivazione per rendere il ricorso ammissibile.
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