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Sentenza

Sentenza del 13/03/2017 n. 430 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Rapporti tra processo penale e processo tributario

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La tesi secondo cui il solo avviso di conclusione delle indagini preliminari possa provare i fatti fiscalmente contestati non è stata accolta. L'atto penale, in assenza di ulteriori elementi probatori e di una sentenza definitiva, non è sufficiente da solo a fondare l'accertamento tributario. L'Amministrazione deve dimostrare autonomamente i fatti posti a base della pretesa fiscale, secondo le regole proprie del processo tributario.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda i rapporti tra procedimento penale e procedimento tributario. In particolare, si è contestato che l'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415-bis c.p.p., emesso invece della richiesta di archiviazione, potesse essere utilizzato come prova dei fatti contestati nell'avviso di accertamento. Tale atto segnala la prosecuzione dell'azione investigativa del pubblico ministero, ma non equivale a una sentenza definitiva di condanna né accerta definitivamente la responsabilità dell'indagato.

Norme richiamate

  • Art. 415-bis c.p.p.

    Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari

    L'avviso di conclusione delle indagini preliminari informa l'indagato che il pubblico ministero ritiene concluse le investigazioni e intende valutare l'esercizio dell'azione penale. Non costituisce una sentenza, non accerta definitivamente i fatti e non prova autonomamente la responsabilità dell'indagato.

Massime di principio

  • Gli atti del procedimento penale non producono automaticamente prova vincolante nel processo tributario: il loro valore deve essere valutato caso per caso.
  • L'avviso di conclusione delle indagini preliminari è un atto investigativo e non può, da solo, dimostrare i fatti posti a fondamento di un avviso di accertamento.
  • L'Amministrazione finanziaria deve fornire elementi probatori autonomi e sufficienti per sostenere la pretesa tributaria, anche quando richiama un procedimento penale parallelo.
  • L'assenza di una sentenza penale definitiva impedisce di trattare l'indagato come definitivamente responsabile; gli esiti penali e tributari restano autonomi, pur potendo gli atti penali costituire elementi valutabili insieme ad altre prove.

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