Regolamento (UE) 2020/21
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/21 della Commissione, del 14 gennaio 2020, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 che stabilisce le modalità d’applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna una disposizione tecnica del regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 per adeguarla all’estensione dei regimi speciali IVA introdotta dalla riforma del 2017. In particolare, precisa che il portale web della Commissione deve poter pubblicare, dal 1º gennaio 2021, le aliquote d’imposta applicabili alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rientranti nei regimi speciali del titolo XII, capo 6, della direttiva IVA. La misura è strettamente collegata alle modifiche del regolamento (UE) n. 904/2010 e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 per aggiornare il portale web della Commissione sulle aliquote IVA applicabili ai regimi speciali estesi alle cessioni di beni e ad alcune prestazioni di servizi.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri nell’ambito della cooperazione amministrativa in materia di IVA disciplinata dal regolamento (UE) n. 904/2010 e, in particolare, alla messa a disposizione da parte della Commissione di un portale web con le aliquote d’imposta pubblicabili dagli Stati membri. La modifica riguarda le aliquote applicabili alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate conformemente ai regimi speciali del titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE, come richiamati dall’articolo 47 octies, secondo comma, del regolamento (UE) n. 904/2010. Non introduce esclusioni specifiche ulteriori rispetto al rinvio ai regimi speciali già previsti dalla normativa IVA dell’Unione.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 in materia di aliquote IVA per i regimi speciali
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/21 della Commissione interviene su una disposizione tecnica del sistema di cooperazione amministrativa IVA dell’Unione. La finalità è adeguare il regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 all’estensione dei regimi speciali prevista dalla riforma del titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE e dalle modifiche correlate del regolamento (UE) n. 904/2010.
Contesto normativo e ratio dell’intervento
Il provvedimento richiama il fatto che l’articolo 7, paragrafo 2, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 prevede un portale web della Commissione destinato a raccogliere e rendere disponibili le aliquote d’imposta che gli Stati membri scelgono di pubblicare. La riforma IVA intervenuta con la direttiva (UE) 2017/2455 ha esteso l’ambito dei regimi speciali anche alle prestazioni di servizi rese a persone che non sono soggetti passivi e alle vendite a distanza di beni; per riflettere tale ampliamento, il regolamento (UE) 2017/2454 ha inserito nel regolamento (UE) n. 904/2010 l’articolo 47 octies.
Modifica introdotta
La modifica normativa è circoscritta alla sostituzione della lettera d) dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012. La nuova formulazione stabilisce che, a decorrere dal 1º gennaio 2021, il portale web della Commissione riguarda le aliquote d’imposta applicabili alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate conformemente ai regimi speciali del titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE, nei casi contemplati dall’articolo 47 octies, secondo comma, del regolamento (UE) n. 904/2010.
Ambito soggettivo e oggettivo
La disciplina interessa gli Stati membri, che utilizzano il portale web predisposto dalla Commissione per la pubblicazione delle aliquote IVA rilevanti. L’oggetto della pubblicazione si estende ora non solo alle prestazioni di servizi già considerate dal precedente assetto, ma anche alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rientranti nei regimi speciali IVA richiamati dalla normativa UE. Il regolamento non introduce eccezioni o esclusioni autonome, ma opera per rinvio ai regimi speciali già delineati nella direttiva IVA e nel regolamento sulla cooperazione amministrativa.
Decorrenza, entrata in vigore e vincolatività
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione è differita al 1º gennaio 2021, così da coincidere con l’entrata in applicazione delle disposizioni sostanziali cui si coordina. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Implicazioni operative
Per gli operatori e i professionisti fiscali, il regolamento ha rilievo soprattutto come misura di coordinamento informativo e amministrativo: l’aggiornamento del portale della Commissione è funzionale a garantire una consultazione armonizzata delle aliquote IVA nei regimi speciali, con riferimento alle operazioni transfrontaliere interessate dalla riforma del 2021. Non disciplina direttamente gli obblighi sostanziali dei contribuenti, ma supporta l’applicazione uniforme delle regole IVA nei diversi Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento del portale web sulle aliquote IVA
Sostituisce l’articolo 7, paragrafo 2, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012. La nuova lettera d) prevede che, a decorrere dal 1º gennaio 2021, la Commissione metta a disposizione degli Stati membri un portale web per le aliquote d’imposta applicabili alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate conformemente ai regimi speciali del titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE, richiamati dall’articolo 47 octies, secondo comma, del regolamento (UE) n. 904/2010.
Decorrenza e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo a decorrere dal 1º gennaio 2021, in coerenza con l’entrata in applicazione delle norme sostanziali modificate della direttiva 2006/112/CE e del regolamento (UE) n. 904/2010.
Natura giuridica
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 14 gen 2020Regolamento (UE) 2020/29
- Regolamento · 14 gen 2020Regolamento (UE) 2020/30
- Regolamento · 14 gen 2020Regolamento (UE) 2020/182
- Regolamento · 13 gen 2020Regolamento (UE) 2020/19
- Regolamento · 13 gen 2020Regolamento (UE) 2020/23
- Regolamento · 13 gen 2020Regolamento (UE) 2020/24
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →