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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/182

Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/182 della Commissione del 14 gennaio 2020 relativo ai modelli per le qualifiche professionali nel settore della navigazione interna (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0182

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione definisce i modelli standard da utilizzare per i principali documenti professionali nel settore della navigazione interna, in attuazione della direttiva (UE) 2017/2397. Le norme recepiscono le risoluzioni CESNI richiamate dalla direttiva e introducono anche un formato elettronico per alcuni certificati, in linea con le indicazioni dell’eGovernment. Il provvedimento disciplina in modo puntuale contenuto, struttura, dati da inserire, caratteristiche fisiche e modalità di compilazione di certificati, libretti e giornali di bordo.

Stabilisce i modelli uniformi, in formato cartaceo ed elettronico, per i certificati di qualifica, i libretti di navigazione, il documento combinato, i certificati di esame pratico e i giornali di bordo nel settore della navigazione interna.

Ambito di applicazione

Si applica ai modelli documentali utilizzati per la certificazione delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna dell’Unione, in attuazione della direttiva (UE) 2017/2397. Riguarda in particolare i certificati di qualifica dell’Unione per conduttore di nave, esperto di gas naturale liquefatto e esperto di navigazione passeggeri, il documento singolo che combina certificati di qualifica e libretto di navigazione, il certificato di esame pratico, il libretto di navigazione e il giornale di bordo. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro; il testo è inoltre rilevante ai fini del SEE. Il regolamento contiene specifiche tecniche e grafiche per i modelli e per il loro contenuto, ma non disciplina in dettaglio le condizioni sostanziali di rilascio delle qualifiche, demandate alla direttiva di base.

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/182 sui modelli per le qualifiche professionali nel settore della navigazione interna

Il regolamento completa l’attuazione della direttiva (UE) 2017/2397 fissando i modelli uniformi dei principali documenti professionali utilizzati nella navigazione interna. La Commissione richiama, in particolare, l’articolo 34 della direttiva, che impone che gli atti di esecuzione facciano riferimento alle norme CESNI e ne includano il testo, purché tali norme siano disponibili, aggiornate e conformi alla direttiva. Il provvedimento risponde anche all’esigenza di digitalizzazione dei servizi pubblici, prevedendo un formato elettronico per alcuni certificati.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento si innesta nel sistema della direttiva (UE) 2017/2397, che disciplina le condizioni e le procedure per la certificazione delle qualifiche delle persone che partecipano alla conduzione di imbarcazioni sulle vie navigabili interne dell’Unione. La finalità richiamata nei considerando è triplice:

  • agevolare la mobilità dei professionisti;
  • garantire la sicurezza della navigazione;
  • assicurare la protezione della vita umana e dell’ambiente.

La Commissione sottolinea inoltre che il CESNI ha adottato, il 15 ottobre 2019, risoluzioni contenenti le norme tecniche per i modelli dei documenti, in piena coerenza con le condizioni poste dall’articolo 34 della direttiva. Viene anche evidenziato il ruolo dell’eGovernment, quale strumento per accrescere l’efficienza dei servizi pubblici e favorire amministrazioni transfrontaliere favorevoli alle imprese.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda i documenti standardizzati relativi alle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna, vale a dire:

  • i certificati di qualifica dell’Unione per conduttore di nave, esperto di GNL ed esperto di navigazione passeggeri;
  • il documento singolo che combina certificati di qualifica e libretto di navigazione;
  • il certificato di esame pratico;
  • il libretto di navigazione;
  • il giornale di bordo.

I modelli si applicano agli Stati membri e sono direttamente utilizzabili dalle autorità di rilascio e dagli organismi interessati. Il regolamento non disciplina i requisiti sostanziali per il conseguimento delle qualifiche, ma solo i formati, i contenuti minimi e le modalità tecniche di redazione dei documenti.

Modelli dei certificati di qualifica dell’Unione

L’allegato I distingue tra formato elettronico e formato fisico dei certificati di qualifica dell’Unione. Per il formato elettronico è previsto un documento PDF/A contenente i dati del certificato, estraibili dalla banca dati di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397, all’interno del fascicolo personale del membro dell’equipaggio. Il certificato deve inoltre incorporare caratteristiche di sicurezza atte a consentire la verifica dell’origine e dell’integrità dei dati, in conformità al regolamento (UE) n. 910/2014.

Le istruzioni per le autorità di rilascio specificano i dati da inserire, tra cui:

  • cognome/i e nome/i attuali del titolare, in UNICODE e, se necessario, anche in ASCII;
  • data e luogo di nascita;
  • numero di identificazione del titolare come membro dell’equipaggio (CID);
  • identificazione fisica tramite file immagine elettronico;
  • numero di serie del certificato, formato dal CID, dal tipo documento, dall’autorità di emissione e da un numero progressivo di 4 cifre;
  • data di rilascio e di scadenza;
  • denominazione dell’autorità di rilascio;
  • autorizzazioni specifiche codificate, tra cui R (radar), M (vie navigabili interne a carattere marittimo), tratti a rischio specifico codificati in ERDMS e C (grandi convogli);
  • misure di mitigazione e restrizioni relative all’idoneità, con rinvio ai codici da 01 a 09 di ES-QIN inclusi nella direttiva delegata (UE) 2020/12.

I punti relativi ad autorizzazioni specifiche e restrizioni non si applicano ai certificati di esperto di GNL ed esperto di navigazione passeggeri. Per i modelli fisici dei certificati sono indicati caratteristiche grafiche e dimensionali, tra cui sfondo azzurro Pantone 290C e, per il certificato di conduttore di nave, formato tessera ID-1 conforme alla norma ISO/IEC 7810; per gli esperti di GNL o di navigazione passeggeri si applica lo stesso sfondo azzurro e il formato ID-1.

Documento singolo combinato con il libretto di navigazione

L’allegato II disciplina il documento unico che integra certificati di qualifica e libretto di navigazione. Il modello comprende:

  • identificazione del titolare;
  • identificazione del libretto di navigazione, compreso il numero progressivo, la data di rilascio, l’organismo emittente e la firma/timbro dell’autorità;
  • pagine dedicate all’inserimento dei certificati di qualifica dell’Unione e, se del caso, dei certificati rilasciati in conformità al regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno;
  • sezione sulla durata del servizio a bordo;
  • sezione per il tempo di navigazione e i tratti di vie navigabili interne percorsi negli ultimi 15 mesi.

La compilazione delle sezioni relative alla durata del servizio e al tempo di navigazione richiede l’indicazione di elementi quali nome dell’imbarcazione, identificazione della nave, tipo di imbarcazione, stato di immatricolazione, lunghezza o numero di passeggeri, proprietario, funzione svolta dal titolare, date di imbarco e sbarco, firma del conduttore di nave e convalida dell’autorità competente. Nella parte finale sono presenti istruzioni tecniche, incluse regole sul calcolo coerente dei giorni di navigazione. Il documento è in formato A5, con copertina azzurro Pantone 290C e pagine interne bianche.

Certificato di esame pratico

L’allegato III definisce un modello semplificato di certificato di esame pratico. Il documento è rilasciato dall’organismo esaminatore e attesta che il titolare ha superato l’esame pratico per:

  • ottenere un certificato di qualifica di conduttore di nave;
  • e, se pertinente, ottenere un’autorizzazione specifica per la conduzione a mezzo radar.

Il modello richiede l’indicazione di cognome, nome, data e luogo di nascita del titolare, del simulatore utilizzato e approvato dall’autorità competente, nonché del luogo e della data di rilascio, con firma e timbro dell’organismo esaminatore. Il formato è A4, sfondo bianco.

Libretto di navigazione

L’allegato IV disciplina il libretto di navigazione come documento autonomo. Esso contiene una prima pagina con l’identificazione del titolare e del libretto, seguita da pagine per la registrazione:

  • della durata del servizio a bordo;
  • del tempo di navigazione e dei tratti percorsi negli ultimi 15 mesi.

Le istruzioni per le autorità di rilascio stabiliscono che il numero di serie del libretto sia composto da CID, tipo di documento, autorità di emissione e numero progressivo di 4 cifre. Il numero di serie, senza la parte relativa al CID, deve essere ripetuto nella sezione inferiore di ogni pagina. Le caratteristiche fisiche sono: copertina azzurro Pantone 290C, pagine interne bianche, formato A5 conforme alla norma ISO 216.

Giornale di bordo

L’allegato V fornisce il modello del giornale di bordo e le istruzioni dettagliate per la sua tenuta. Il documento contiene 200 pagine numerate e deve essere compilato in modo leggibile e con inchiostro. Le annotazioni devono seguire la normativa applicabile agli equipaggi; per vie navigabili non integralmente rientranti nei requisiti per l’equipaggio, occorre considerare anche il tempo di navigazione e di riposo svolto sui tratti esclusi.

Sono previste regole specifiche, tra cui:

  • registrazione come tempo di navigazione delle attività di carico/scarico che comportino navigazione attiva, come dragaggio o manovre tra i punti di carico e scarico;
  • classificazione delle funzioni dei membri dell’equipaggio mediante numeri codificati: 1 conduttore di nave, 2 timoniere, 3 barcaiolo abilitato, 4 battelliere, 5 mozzo, 6 apprendista, 7 ingegnere, 8 addetto al motore; eventuali altre funzioni nazionali sono registrate a partire da 9 con l’indicazione del relativo titolo;
  • inserimento, in ciascuna pagina, della modalità operativa, dell’anno, dei dati di inizio e fine viaggio, degli orari, dei luoghi e dei chilometri, nonché dei dati relativi al personale di bordo e ai periodi di riposo;
  • aggiornamento della colonna 8 all’imbarco iniziale e a ogni variazione della composizione dell’equipaggio;
  • registrazione dei periodi di riposo nelle colonne 9-11 entro le ore 8:00 del giorno successivo, con possibilità di usare uno schema unico per viaggio se il riposo segue una programmazione regolare;
  • registrazione nelle colonne 12 e 13 di ogni imbarco e sbarco dei membri dell’equipaggio.

Il numero di serie del giornale di bordo è composto dal tipo di documento, dall’autorità di emissione e dal numero di documento in 4 cifre; deve essere ripetuto nella parte inferiore di ogni pagina. Le caratteristiche fisiche sono copertina rossa Pantone 187C, pagine interne bianche e formato A4 orizzontale.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Trattandosi di regolamento, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Modelli dei certificati di qualifica dell’Unione

L’articolo 1 rinvia all’allegato I per i modelli, in formato cartaceo ed elettronico, dei certificati di qualifica dell’Unione per conduttore di nave, esperto di gas naturale liquefatto ed esperto di navigazione passeggeri. L’allegato prevede per il formato elettronico un documento PDF/A con dati del certificato estraibili dalla banca dati dell’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397 e con caratteristiche di sicurezza conformi al regolamento (UE) n. 910/2014. Sono indicati i campi obbligatori, il numero di serie, le autorizzazioni specifiche codificate e le misure di mitigazione/restrizioni; per alcuni certificati, i punti relativi ad autorizzazioni specifiche e restrizioni non si applicano.

Documento singolo combinato con il libretto di navigazione

L’articolo 2 rinvia all’allegato II per il modello del documento unico che combina i certificati di qualifica dell’Unione con il libretto di navigazione. Il modello include l’identificazione del titolare, l’identificazione del libretto, le pagine dedicate all’inserimento dei certificati di qualifica, la sezione sulla durata del servizio a bordo e una sezione per il calcolo del tempo di navigazione e dei tratti percorsi negli ultimi 15 mesi. Sono previste istruzioni dettagliate per l’autorità di rilascio, il numero di serie del libretto, la ripetizione del numero di serie in ogni pagina e caratteristiche fisiche del documento (copertina azzurro Pantone 290C, formato A5).

Certificato di esame pratico

L’articolo 3 rinvia all’allegato III, che stabilisce il modello del certificato di esame pratico rilasciato dall’organismo esaminatore. Il modello attesta il superamento dell’esame pratico per ottenere un certificato di qualifica di conduttore di nave e, se pertinente, per un’autorizzazione specifica per la conduzione a mezzo radar. Sono previsti i dati del titolare, il riferimento al simulatore approvato dall’autorità competente, il luogo e la data di rilascio, nonché firma e timbro. Il documento è su sfondo bianco in formato A4.

Libretto di navigazione

L’articolo 4 rinvia all’allegato IV, che disciplina il modello del libretto di navigazione. Il modello contiene l’identificazione del titolare, l’identificazione del libretto, le pagine per la durata del servizio a bordo e per il tempo di navigazione e i tratti percorsi negli ultimi 15 mesi, oltre a istruzioni per l’autorità di rilascio. Sono fissate regole su numero di serie, ripetizione del numero di serie in ogni pagina, formato A5 e copertina azzurro Pantone 290C con pagine interne bianche.

Giornale di bordo

L’articolo 5 rinvia all’allegato V, che stabilisce il modello del giornale di bordo. Il giornale deve contenere 200 pagine numerate, con regole di compilazione leggibili e in inchiostro, istruzioni sulle annotazioni di viaggio, di riposo e sui cambi di equipaggio, nonché sulla registrazione delle funzioni dei membri dell’equipaggio secondo numeri codificati. Il numero di serie è formato dal tipo di documento, dall’autorità di emissione e dal numero di documento in 4 cifre; la copertina è rossa Pantone 187C e il formato è A4 orizzontale.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 6 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

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