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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/29

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/29 della Commissione del 14 gennaio 2020 relativo alla non approvazione dei tannini dei sarmenti di Vitis vinifera come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0029

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione UE ha deciso di non approvare i tannini dei sarmenti di Vitis vinifera come sostanza di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. La decisione si fonda sull’assenza di dimostrazione dei requisiti richiesti, in particolare sulla mancata prova che la sostanza rientri nella nozione di "prodotto alimentare" e sulla carenza di dati sufficienti per le valutazioni tossicologica, dell’esposizione e del rischio ambientale. Il regolamento lascia impregiudicata la presentazione di una nuova domanda conforme all’articolo 23 del regolamento quadro.

Non approvazione dei tannini dei sarmenti di Vitis vinifera come sostanza di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari.

Ambito di applicazione

Si applica ai tannini dei sarmenti di Vitis vinifera oggetto di domanda di approvazione come "sostanza di base" nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009. Rileva per l’immissione sul mercato e l’uso nel settore fitosanitario nell’Unione europea; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE. Non disciplina altre sostanze né pregiudica la possibilità di presentare una nuova domanda ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Non approvazione dei tannini dei sarmenti di Vitis vinifera come sostanza di base

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/29 della Commissione disciplina l’esito negativo di una domanda di approvazione, nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009, per i tannini dei sarmenti di Vitis vinifera come sostanza di base. La decisione si fonda sull’istruttoria condotta dalla Commissione con il supporto scientifico dell’EFSA e sui rilievi emersi in merito alla sufficienza dei dati presentati dai richiedenti.

Contesto normativo e procedimento

La base giuridica è l’articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. La domanda è stata presentata il 30 giugno 2017 da Biomolécules et Biotechnologies Végétales (BBV) EA2106 e Institut Technique de l’Agriculture Biologique (ITAB) ed era accompagnata dagli elementi richiesti dall’articolo 23, paragrafo 3, secondo comma.

La Commissione ha chiesto all’EFSA di fornire assistenza scientifica; l’Autorità ha trasmesso una relazione tecnica il 2 maggio 2018. Successivamente, il 24 giugno 2019, la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame e il progetto di regolamento, poi oggetto di discussione nella riunione del 22 ottobre 2019. I richiedenti sono stati invitati a formulare osservazioni, ma non ne hanno presentate.

Ragioni della non approvazione

La Commissione rileva che la documentazione prodotta non dimostra che i tannini dei sarmenti di Vitis vinifera soddisfino i criteri di "prodotto alimentare" definiti dall’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002. Tale elemento è rilevante perché la disciplina delle sostanze di base presuppone specifici requisiti sostanziali e documentali.

Inoltre, la relazione tecnica EFSA segnala carenze significative:

  • non è disponibile una valutazione tossicologica per l’uso dei tannini come prodotto fitosanitario, con particolare attenzione alla protezione dei bambini;
  • manca una stima adeguata del rischio di esposizione non alimentare, in particolare per astanti e residenti;
  • non vi sono informazioni sufficienti per effettuare una valutazione del rischio ambientale.

Il considerando (5) aggiunge che non era disponibile alcuna valutazione pertinente eseguita conformemente ad altri atti normativi dell’Unione, come richiesto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Dispositivo e effetti giuridici

L’articolo 1 dispone in modo espresso che i tannini dei sarmenti di Vitis vinifera non sono approvati come sostanza di base.

Il regolamento precisa tuttavia che tale esito non impedisce ai soggetti interessati di presentare una nuova domanda di approvazione conformemente all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, qualora siano disponibili elementi idonei a superare le criticità riscontrate.

Entrata in vigore e applicazione

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Esito della domanda di approvazione

Viene stabilito che i tannini dei sarmenti di Vitis vinifera non sono approvati come sostanza di base (articolo 1). La Commissione conclude che non è stato dimostrato il soddisfacimento delle prescrizioni dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Motivi della non approvazione

La documentazione dei richiedenti non dimostra che i tannini dei sarmenti di Vitis vinifera soddisfino i criteri di "prodotto alimentare" ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002. Inoltre, la relazione tecnica EFSA evidenzia l’assenza di una valutazione tossicologica per l’uso fitosanitario, in particolare rispetto alla protezione dei bambini, l’insufficienza della valutazione del rischio di esposizione non alimentare per astanti e residenti e la mancanza di informazioni sufficienti per la valutazione del rischio ambientale.

Procedura istruttoria e consultazione

La domanda è stata presentata il 30 giugno 2017 da Biomolécules et Biotechnologies Végétales (BBV) EA2106 e Institut Technique de l’Agriculture Biologique (ITAB). La Commissione ha richiesto assistenza scientifica all’EFSA, che ha trasmesso la relazione tecnica il 2 maggio 2018. La Commissione ha poi presentato al comitato permanente la relazione di esame e il progetto di regolamento il 24 giugno 2019, discutendoli nella riunione del 22 ottobre 2019. I richiedenti sono stati invitati a presentare osservazioni, ma non hanno risposto.

Richiamo ad altre valutazioni richieste dalla normativa UE

Il considerando (5) rileva che non era disponibile alcuna valutazione pertinente effettuata conformemente ad altri atti normativi dell’Unione, come richiesto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Effetti e possibilità di nuova domanda

Il regolamento precisa che la non approvazione non pregiudica la presentazione di un’ulteriore domanda di approvazione come sostanza di base ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (articolo 2). È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisostanze di basesicurezza alimentarevalutazione del rischiodiritto agricolo

Testo integrale

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