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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/30

Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/30 della Commissione del 14 gennaio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 per quanto riguarda le norme dettagliate per lo scambio elettronico diretto di informazioni adottate in applicazione delle norme della politica comune della pesca

Normativa europea32020R0030

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 per introdurre un nuovo formato tecnico per lo scambio elettronico dei dati relativi a ispezione e sorveglianza, in coerenza con le nuove tecnologie e con le norme internazionali. Viene inoltre adeguato il formato per la trasmissione dei dati aggregati sulle catture e viene eliminato un riferimento ormai obsoleto al regolamento (CE) n. 1006/2008, abrogato dal regolamento (UE) 2017/2403. Le modifiche si inseriscono nel quadro del regime unionale di controllo della politica comune della pesca di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009.

Modifica le norme tecniche per lo scambio elettronico di dati relativi a ispezione, sorveglianza e catture nel quadro del regime unionale di controllo della politica comune della pesca.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, ai loro sistemi informatici e, per i flussi di dati previsti, alla Commissione europea o all’organismo da essa designato. Riguarda lo scambio elettronico di dati tra Stati membri e tra Stati membri e Commissione relativo ai rapporti di ispezione e sorveglianza, ai dati di cui agli articoli 111 e 116 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e alla notifica dei dati sulle catture di cui all’articolo 33, paragrafi 2 e 4, dello stesso regolamento. Modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, senza disciplinare direttamente il settore della pesca in senso sostanziale ma le modalità tecniche di trasmissione dati nel sistema di controllo.

Modifica delle norme tecniche per lo scambio elettronico di dati nel controllo della pesca

Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 per aggiornare i formati tecnici utilizzati nello scambio elettronico di dati nell’ambito del regime unionale di controllo della politica comune della pesca. La finalità è allineare gli strumenti di trasmissione alle nuove soluzioni tecniche e alle norme internazionali, garantendo uniformità e interoperabilità negli scambi tra Stati membri e Commissione.

Contesto normativo

L’intervento si fonda sul regolamento (CE) n. 1224/2009, che disciplina il controllo per il rispetto delle norme della politica comune della pesca. In particolare, il nuovo regolamento riguarda i flussi informativi relativi ai rapporti di ispezione e sorveglianza e ai dati sulle catture, già contemplati dagli articoli 71, 76, 83 e 33, paragrafi 2 e 4, del regolamento sul controllo.

Ambito delle modifiche

L’articolo 1 modifica il titolo IX, capo I bis, del regolamento (UE) n. 404/2011, chiarendo che esso disciplina:

  • lo scambio di dati di cui agli articoli 111 e 116 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
  • lo scambio dei rapporti di ispezione e sorveglianza;
  • la notifica dei dati sulle catture.

Viene inoltre aggiornato il quadro dei riferimenti tecnici, con la soppressione dei richiami al regolamento (CE) n. 1006/2008, ormai abrogato dal regolamento (UE) 2017/2403.

Formato per i dati sulle catture

Per la trasmissione alla Commissione dei dati aggregati sulle catture, gli Stati membri di bandiera devono usare l’XSD basato sulla norma UN/CEFACT P1000-12. Il regolamento specifica anche il criterio di compilazione delle relazioni di cattura:

  • i quantitativi devono basarsi sui quantitativi sbarcati;
  • se le catture non sono ancora sbarcate, deve essere inviata una stima con l’indicazione "conservate a bordo";
  • entro il 15° giorno del mese successivo allo sbarco deve essere trasmessa una rettifica con il peso esatto e il luogo dello sbarco.

Formato per ispezione e sorveglianza

È introdotto il nuovo articolo 146 duodecies, che stabilisce per i rapporti di ispezione e sorveglianza l’utilizzo dell’XSD dell’ambito "Ispezione e sorveglianza" basato sulla norma UN/CEFACT P1000-8. Dal momento stabilito di concerto con gli Stati membri ai sensi dell’articolo 146 undecies, paragrafo 2, i sistemi nazionali dovranno essere tecnicamente in grado di inviare messaggi e rispondere alle richieste di dati secondo tale formato.

Governance tecnica e aggiornamento dei formati

Il regolamento conferma che le modifiche ai formati XML e ai documenti di attuazione per tutti gli scambi elettronici sono stabilite dalla Commissione in accordo con gli Stati membri. Questa previsione copre anche le modifiche connesse alle nuove disposizioni introdotte dal regolamento, assicurando un coordinamento centralizzato degli standard tecnici.

Allegato e decorrenza

L’allegato XII del regolamento (UE) n. 404/2011 viene aggiornato con l’inserimento del riferimento "P1000-8; Ambito ispezione e sorveglianza". Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’ambito delle norme di scambio dati

Sostituito l’articolo 146 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, precisando che il capo disciplina le norme dettagliate per lo scambio di dati ai sensi degli articoli 111 e 116 del regolamento (CE) n. 1224/2009, nonché per lo scambio dei rapporti di ispezione e sorveglianza di cui agli articoli 71, 76 e 83 e per la notifica dei dati sulle catture di cui all’articolo 33, paragrafi 2 e 4.

Formato per i dati aggregati sulle catture

Sostituito l’articolo 146 decies, paragrafo 1: gli Stati membri di bandiera devono utilizzare l’XSD basato sulla norma UN/CEFACT P1000-12 per trasmettere alla Commissione i dati aggregati sulle catture previsti dall’articolo 33, paragrafi 2 e 4, del regolamento sul controllo.

Regola sui quantitativi nelle relazioni di cattura

Sostituito l’articolo 146 decies, paragrafo 3: i quantitativi indicati nelle relazioni di cattura devono basarsi sui quantitativi sbarcati; se le catture non sono ancora sbarcate, va inviata una stima con l’indicazione "conservate a bordo". Entro il 15° giorno del mese successivo allo sbarco deve essere trasmessa una rettifica con il peso esatto e il luogo dello sbarco.

Aggiornamento dei formati XML e dei documenti di attuazione

Sostituito l’articolo 146 undecies, paragrafo 1: le modifiche ai formati XML e ai documenti di attuazione per tutti gli scambi di dati elettronici tra Stati membri e tra Stati membri e Commissione o organismo designato, comprese quelle derivanti dagli articoli 146 septies, 146 octies, 146 nonies e 146 duodecies, sono stabilite dalla Commissione di concerto con gli Stati membri.

Nuovo formato per ispezione e sorveglianza

Inserito l’articolo 146 duodecies: per lo scambio di dati sui rapporti di ispezione e di sorveglianza tra Stati membri e tra Stati membri e Commissione o organismo designato si usa l’XSD dell’ambito "Ispezione e sorveglianza" basato sulla norma UN/CEFACT P1000-8. I sistemi nazionali devono, da una data stabilita di concerto con gli Stati membri ai sensi dell’articolo 146 undecies, paragrafo 2, essere in grado di inviare messaggi e rispondere alle richieste di dati conformemente a tale formato.

Adeguamento dell’allegato XII

Nell’allegato XII è aggiunta la riga "P1000-8; Ambito ispezione e sorveglianza", accanto alle specifiche già esistenti sui formati UN/CEFACT.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica comune della pescacontrolli e ispezioniscambio di informazioni elettronichenorme tecniche e interoperabilità

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