Cassazione Civile, Sentenza n. 4518/2022 del 11/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso riguardava l'impugnazione, con sei motivi, della delibera CONSOB che aveva irrogato a Paolo Cason sanzioni pecuniarie (per operazioni basate su informazioni privilegiate del 2007 e 2008 e per dichiarazioni mendaci in audizione) nonché la confisca per equivalente di beni fino alla concorrenza del profitto e dei mezzi utilizzati per ottenerlo. I primi cinque motivi contestavano la legittimità del regolamento sanzionatorio CONSOB e del procedimento istruttorio in relazione all'art. 6 CEDU (garanzie del contraddittorio e della pubblicità) e la mancata disapplicazione/accertamento d'illegittimità del regolamento; il sesto motivo contestava la confisca per equivalente come eccessiva, sproporzionata e incostituzionale nella parte in cui prevedeva la confisca obbligatoria anche dei mezzi impiegati, chiedendo altresì un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 187 sexies T.U.F.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi cinque motivi, ritenendo infondato l'assunto che il regolamento e il procedimento CONSOB, nella forma applicata al caso, violassero l'art. 6 CEDU: le garanzie procedimentali richieste sono quelle del contraddittorio procedimentale e il sistema è conciliabile con la Convenzione perché il provvedimento amministrativo è sottoposto a sindacato giurisdizionale pieno. Sul sesto motivo la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere in seguito alla pronuncia della Corte costituzionale n.112/2019, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 187 sexies T.U.F. nella parte che prevedeva la confisca obbligatoria del prodotto dell'illecito e dei beni utilizzati, e all'annullamento in autotutela da parte della CONSOB (delibera n.21178/2019) della parte eccedente la confisca corrispondente al profitto. Conseguentemente è stata cassata la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di rigetto dell'opposizione alla confisca; le spese del giudizio di legittimità sono compensate.
Norme richiamate
d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) - art. 187-bis, commi 4 e 6
Norma sanzionatoria per abuso di informazioni privilegiate: applicata per contestare gli acquisti di azioni; la Corte non ha annullato la contestazione sostanziale di insider trading risultante dall'applicazione di tale norma.
d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) - art. 187-sexies, comma 2
Prevedeva la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del prodotto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo; la Corte costituzionale (sent. n.112/2019) ha ritenuto incostituzionale la parte che imponeva la confisca obbligatoria anche dei beni utilizzati, limitando così il campo d'applicazione della confisca.
d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) - art. 187-quinquiesdecies
Norma richiamata per la sanzione relativa a dichiarazioni mendaci rese in sede istruttoria; la Corte ha considerato legittima l'irrogazione della sanzione prevista.
d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) - art. 187-quater, comma 1
Prevede la sanzione accessoria della perdita temporanea dei requisiti di onorabilità; applicata dalla CONSOB nel caso concreto.
d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) - artt. 187-septies e 195, comma 2
Richiamati in relazione al corretto assetto procedimentale delle sanzioni: secondo la giurisprudenza della Cassazione le garanzie richiamate da tali norme (contraddittorio, conoscenza degli atti istruttori, verbalizzazione, distinzione funzioni) si collocano a livello di contraddittorio procedimentale, integrandosi con il sindacato giurisdizionale pieno.
Regolamento CONSOB n. 15086 del 21 giugno 2005
Il regolamento sanzionatorio è stato contestato come inadeguato rispetto all'art.6 CEDU; la Corte ha ritenuto, in linea con Consiglio di Stato e pronunce della Cassazione, che tale regolamento non contrasti con l'art.6 CEDU quando il sistema prevede un sindacato giurisdizionale pieno che assicuri le garanzie del giusto processo.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo - art. 6
Il diritto ad un giusto processo può essere garantito o nella fase amministrativa (se questa presenta garanzie adeguate) o tramite un ricorso giurisdizionale pieno. Nel caso di sanzioni CONSOB l'alternativa del sindacato giurisdizionale pieno è considerata idonea a soddisfare l'art.6.
Sentenza Corte costituzionale n. 112/2019
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.187-sexies T.U.F. nella parte che imponeva la confisca obbligatoria non limitata al solo profitto, determinando l'annullamento in autotutela da parte della CONSOB delle parti eccedenti la confisca del profitto.
Costituzione della Repubblica Italiana (artt. 3, 6 CEDU richiamato, 27 ecc.)
Articoli costituzionali e diritti invocati dal ricorrente (es. uguaglianza, divieto di pene non proporzionate, garanzie processuali) sono stati censiti nella doglianza; la Corte non ha ritenuto sussistere violazioni costituzionali tali da annullare le disposizioni o il procedimento, fatta eccezione per l'effetto della sent. n.112/2019 sui profili di confisca.
Massime di principio
- Le garanzie di cui all'art.6 CEDU possono essere realizzate alternativamente nella fase amministrativa (se quest'ultima è già conforme ai requisiti del giusto processo) oppure mediante un sindacato giurisdizionale pieno e sostitutivo sul provvedimento amministrativo: la presenza di un controllo giudiziario pieno rende compatibile un procedimento amministrativo meno formalizzato con l'art.6.
- Nel contesto delle sanzioni CONSOB, il contraddittorio richiesto è quello procedimentale (contestazione dell'addebito e valutazione delle controdeduzioni), non necessariamente il contraddittorio processuale di tipo paritario o la pubblicità dell'intero procedimento amministrativo.
- Una modifica o annullamento autonomo (in autotutela) di un provvedimento amministrativo da parte dell'autorità può rendere la relativa materia del contendere cessata nel giudizio, comportando cassazione senza rinvio o altre pronunce di chiusura; in tali ipotesi il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere e compensare le spese.
- La confisca per equivalente prevista da norme nazionali può essere oggetto di scrutinio di costituzionalità: se la norma impone confisca obbligatoria anche dei mezzi utilizzati oltre il profitto, può essere dichiarata incostituzionale per eccesso di afflittività e sproporzione (come disposto dalla Corte costituzionale n.112/2019).
- In casi analoghi, chi contesta il procedimento CONSOB dovrebbe valutare: (a) se il procedimento amministrativo abbia comunque consentito il contraddittorio procedimentale; (b) se esiste un effettivo ricorso giurisdizionale pieno; (c) l'eventuale mutamento giuridico sopravvenuto (es. pronuncia costituzionale) che può rendere inutili alcune impugnazioni e influire sulle strategie processuali.
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