Cassazione Penale, Sentenza n. 14297/2022 del 13/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di lesioni e confermato la condanna di Ferrari per tentata rapina aggravata in concorso. Il ricorso per cassazione censurava: 1) violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 192 c.p.p. con riferimento alla valutazione delle prove (inattendibilità della prova dattiloscopica e dubbio sul riconoscimento operato dalla persona offesa a distanza di anni); 2) carente motivazione ed errata applicazione della legge penale sul trattamento sanzionatorio (insufficiente diminuzione per il tentativo, diniego delle attenuanti generiche, e illegittimità del duplice aumento per aggravanti ricomprese nella stessa previsione normativa dell'art. 628, comma 3, n.1 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché attiene alla valutazione di merito delle prove e non a questioni di diritto; ha richiamato il principio della "doppia conforme" (le motivazioni di primo e secondo grado vanno lette congiuntamente) e stabilito che per annullare per travisamento probatorio è necessario dimostrare un errore macroscopico comune ad entrambi i giudici di merito. Ha ritenuto adeguata la valutazione delle impronte papillari e del riconoscimento della vittima da parte della corte territoriale. Sulla pena, ha confermato che la determinazione rientra nella forbice edittale del reato tentato e che la valutazione delle aggravanti e del trattamento sanzionatorio non è illegale. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Rinvio alle regole sulla valutazione delle prove: la Corte ha ritenuto che le censure riguardanti l'attendibilità delle prove scientifiche e del riconoscimento appartengono alla sfera del giudizio di merito e non costituiscono autonomo motivo di cassazione, salvo macroscopico travisamento.
art. 628, comma 3 cod. pen.
Norma sulla rapina aggravata: la Corte ha ritenuto che i numeri interni al catalogo del comma terzo possono contenere più norme autonome concorrenti e che la determinazione della pena, pur attenuata per il tentativo, è rimasta entro i limiti edittali e dunque legittima.
art. 63, comma 3 cod. pen.
Riguarda l'aumento di pena per l'aggravante: la Corte ha accettato l'applicazione dell'aumento in relazione alla seconda aggravante accertata, contribuendo alla determinazione della pena finale entro la forbice prevista.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese per il ricorso rigettato: la Corte ha applicato l'art. 616 e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non sostituisce il proprio giudizio a quello delle corti di merito sulla valutazione delle prove tecniche e testimoniali, salvo che ricorrano evidenti e macroscopici travisamenti probatori.
- Quando la motivazione di primo e secondo grado è "doppia conforme" (allineata nei criteri valutativi), è particolarmente difficile per la Cassazione annullare la decisione per vizio di motivazione a meno che entrambi i giudici non abbiano commesso lo stesso errore grossolano.
- Le contestazioni tecniche sulla attendibilità di perizie dattiloscopiche o di riconoscimenti ritardati devono essere puntualmente affrontate in sede di merito; in Cassazione prevale il controllo di legittimità formale e di coerenza motivazionale.
- La determinazione della pena è legittima se resta nei limiti edittali: la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle aggravanti e nell'operare la diminuzione per il tentativo è sindacabile in Cassazione solo per violazione di legge o palese illogicità.
- Aggravanti riportate nello stesso comma normativo possono essere considerate autonome e concorrenti se così ritenuto dalla giurisprudenza, aumentando la pena nei limiti consentiti dall'ordinamento; ogni scelta motivazionale del giudice deve comunque risultare congrua.
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