Cassazione Civile, Ordinanza n. 09987/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia trae origine da una domanda di una dipendente della Regione Campania per il riconoscimento di aumenti della retribuzione individuale di anzianità (RIA) maturati in relazione a pregresse vicende di servizio e a successivi provvedimenti regionali di inquadramento e riconoscimento dell'anzianità. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Regione aveva proposto appello, ma la Corte d'Appello lo ha dichiarato inammissibile per tardività, ritenendo che la sentenza di primo grado fosse stata validamente notificata via PEC ai procuratori costituiti della Regione e che quindi fosse decorso il termine breve di impugnazione. La ricorrente per cassazione non contesta la ricostruzione della tardività dell'appello, bensì la regolazione delle spese: deduce violazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva compensato le spese valorizzando in modo improprio il solo mancato svolgimento di ulteriori difese da parte della Regione e che la mera declaratoria di inammissibilità dell'appello non integra, di per sé, una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo erronea la compensazione delle spese operata dal giudice di merito. Ha richiamato il principio per cui, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, le "gravi ed eccezionali ragioni" di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. devono essere effettivamente tali e non possono essere desunte dalla sola natura della vicenda processuale o dalla mera inammissibilità dell'impugnazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha condannato la Regione Campania al pagamento delle spese del giudizio di appello e di legittimità.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
richiamato come norma sulla regola della soccombenza nella liquidazione delle spese
art. 92, comma 2, c.p.c.
le spese possono essere compensate solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, da esplicitare in modo coerente con la clausola generale; non è sufficiente la sola inammissibilità dell'appello
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per rinvio alla motivazione di precedente conforme
art. 111 Cost.
evocato quale parametro di economia processuale e ragionevole durata del processo, per giustificare la decisione nel merito senza rinvio
art. 384 c.p.c.
consente alla Corte di cassazione di decidere nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto
L. n. 27/1984, art. 30
citata solo come base del diritto sostanziale azionato in primo grado
L. n. 23/1989, art. 33
citata solo come base del diritto sostanziale azionato in primo grado
L. n. 12/1991, art. 42
citata solo come base del diritto sostanziale azionato in primo grado
L. n. 219/1981
richiamata nel racconto dei fatti di servizio della dipendente
art. 12 L. n. 730/1986
richiamato per l'immissione nei ruoli speciali
L. n. 4/1990
citata per l'immissione nel ruolo speciale ad esaurimento
L. n. 8/1990
citata per l'immissione nel ruolo speciale ad esaurimento
L. n. 1/2007
citata per il successivo riconoscimento dell'anzianità di servizio
delibera regionale n. 1363 del 2008
richiamata come atto amministrativo nel percorso di riconoscimento dell'anzianità
decreto n. 337 del 2011
richiamato come atto finale di riconoscimento dell'anzianità e dell'inquadramento
Massime di principio
- La mera declaratoria di inammissibilità dell'appello non integra, di per sé, una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite.
- Le "gravi ed eccezionali ragioni" per compensare le spese devono essere realmente tali, analoghe per intensità alle ipotesi tipizzate dalla legge e non meramente desumibili dalla peculiarità astratta della vicenda processuale.
- Quando la censura riguarda solo la regolazione delle spese e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito ex art. 384 c.p.c., liquidando anche le spese dei gradi di merito e di legittimità.
- La motivazione sulla compensazione delle spese è censurabile in cassazione se il giudice di merito utilizza un parametro giuridicamente erroneo o illogico rispetto alla clausola generale dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 12 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09925/2024 del 12/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 12 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09943/2024 del 12/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 12 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09945/2024 del 12/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 12 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09954/2024 del 12/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 12 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09959/2024 del 12/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 12 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09969/2024 del 12/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →