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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09987/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia trae origine da una domanda di una dipendente della Regione Campania per il riconoscimento di aumenti della retribuzione individuale di anzianità (RIA) maturati in relazione a pregresse vicende di servizio e a successivi provvedimenti regionali di inquadramento e riconoscimento dell'anzianità. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Regione aveva proposto appello, ma la Corte d'Appello lo ha dichiarato inammissibile per tardività, ritenendo che la sentenza di primo grado fosse stata validamente notificata via PEC ai procuratori costituiti della Regione e che quindi fosse decorso il termine breve di impugnazione. La ricorrente per cassazione non contesta la ricostruzione della tardività dell'appello, bensì la regolazione delle spese: deduce violazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva compensato le spese valorizzando in modo improprio il solo mancato svolgimento di ulteriori difese da parte della Regione e che la mera declaratoria di inammissibilità dell'appello non integra, di per sé, una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo erronea la compensazione delle spese operata dal giudice di merito. Ha richiamato il principio per cui, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, le "gravi ed eccezionali ragioni" di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. devono essere effettivamente tali e non possono essere desunte dalla sola natura della vicenda processuale o dalla mera inammissibilità dell'impugnazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha condannato la Regione Campania al pagamento delle spese del giudizio di appello e di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come norma sulla regola della soccombenza nella liquidazione delle spese

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    le spese possono essere compensate solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, da esplicitare in modo coerente con la clausola generale; non è sufficiente la sola inammissibilità dell'appello

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per rinvio alla motivazione di precedente conforme

  • art. 111 Cost.

    evocato quale parametro di economia processuale e ragionevole durata del processo, per giustificare la decisione nel merito senza rinvio

  • art. 384 c.p.c.

    consente alla Corte di cassazione di decidere nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto

  • L. n. 27/1984, art. 30

    citata solo come base del diritto sostanziale azionato in primo grado

  • L. n. 23/1989, art. 33

    citata solo come base del diritto sostanziale azionato in primo grado

  • L. n. 12/1991, art. 42

    citata solo come base del diritto sostanziale azionato in primo grado

  • L. n. 219/1981

    richiamata nel racconto dei fatti di servizio della dipendente

  • art. 12 L. n. 730/1986

    richiamato per l'immissione nei ruoli speciali

  • L. n. 4/1990

    citata per l'immissione nel ruolo speciale ad esaurimento

  • L. n. 8/1990

    citata per l'immissione nel ruolo speciale ad esaurimento

  • L. n. 1/2007

    citata per il successivo riconoscimento dell'anzianità di servizio

  • delibera regionale n. 1363 del 2008

    richiamata come atto amministrativo nel percorso di riconoscimento dell'anzianità

  • decreto n. 337 del 2011

    richiamato come atto finale di riconoscimento dell'anzianità e dell'inquadramento

Massime di principio

  • La mera declaratoria di inammissibilità dell'appello non integra, di per sé, una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite.
  • Le "gravi ed eccezionali ragioni" per compensare le spese devono essere realmente tali, analoghe per intensità alle ipotesi tipizzate dalla legge e non meramente desumibili dalla peculiarità astratta della vicenda processuale.
  • Quando la censura riguarda solo la regolazione delle spese e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito ex art. 384 c.p.c., liquidando anche le spese dei gradi di merito e di legittimità.
  • La motivazione sulla compensazione delle spese è censurabile in cassazione se il giudice di merito utilizza un parametro giuridicamente erroneo o illogico rispetto alla clausola generale dell'art. 92, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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