Sentenza n. 3287/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento, previa misura cautelare, - del provvedimento con cui è stato comunicato - mediante pubblicazione sul portale Formez in data 28.10.2025 - l'esito della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.600 unità nell'Area assistenti (Codice 02), svoltasi in data 21.10.2025, con il quale il ricorrente ha conseguito il punteggio di 24,25/30 anziché quello di 25,75; - del verbale n. 10 del 7 novembre 2025 della Commissione d’esame che, pur se non conosciuto, per quanto appreso aliunde, “avrebbe sostenuto che in base all’etimologia del termine “propedeutico” l’unica risposta corretta al quesito n. 1 è “introduttivo”” (così la sentenza n. 22913/25 di codesto T.A.R.); - ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria finale dei candidati idonei e vincitori; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; nonché per l'accertamento del diritto di parte ricorrente alla rettifica in aumento del punteggio ottenuto, ai fini della relativa utile collocazione nella graduatoria di merito tra i vincitori del concorso, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio per i titoli di studio vantati da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, con conseguente collocazione della stessa nella graduatoria dei vincitori del concorso, nella posizione e con il punteggio realmente spettanti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova scritta di un concorso pubblico, con attribuzione del punteggio di 24,25/30 anziché 25,75/30, e atti connessi relativi alla valutazione del quesito n. 26
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l’esito della prova scritta del concorso per il reclutamento di 2.600 assistenti, sostenuta il 21 ottobre 2025, deducendo l’illegittimità della mancata attribuzione di un punto in relazione al quesito n. 26. Il quesito chiedeva di individuare un sinonimo del termine “propedeutico”, proponendo le risposte “scolastico”, “introduttivo” e “preliminare”; l’Amministrazione aveva indicato come corretta soltanto la risposta “introduttivo”, mentre il ricorrente aveva selezionato “preliminare”, ritenendola anch’essa corretta. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli esiti della prova e degli atti connessi, l’accertamento del diritto alla rettifica del punteggio e il risarcimento in forma specifica ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante la collocazione nella graduatoria dei vincitori. Le amministrazioni hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Ha respinto l’eccezione relativa al difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia, ritenendo che tale Ministero, quale amministrazione presso la quale i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio, non sia estraneo al procedimento, indipendentemente dall’imputazione degli effetti degli atti impugnati. Nel merito, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché, nelle more del giudizio, la Commissione è intervenuta in autotutela attribuendo al ricorrente il punto richiesto per il quesito contestato, soddisfacendo integralmente la pretesa azionata. Le spese sono state integralmente compensate in considerazione del tempestivo intervento in autotutela dell’Amministrazione. È stato disposto il rimborso del contributo unificato in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria
Il giudizio può essere definito con sentenza semplificata in sede cautelare quando risultano integrati i presupposti temporali e processuali previsti dalla disposizione.
art. 30 c.p.a.
condanna ... al risarcimento del danno in forma specifica
Il ricorrente ha invocato la tutela risarcitoria in forma specifica, ma la domanda è stata assorbita dalla sopravvenuta soddisfazione integrale della pretesa mediante autotutela.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione soddisfa integralmente, nelle more del giudizio, la pretesa azionata mediante un intervento in autotutela, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere, non essendovi più un’utilità concreta da conseguire attraverso la decisione di merito.
- In una controversia concorsuale, l’amministrazione presso la quale i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio non è estranea al procedimento e può essere ritenuta legittimata passivamente, anche se non è direttamente imputabile a essa l’adozione degli atti contestati.
- Il giudizio amministrativo può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. in sede di esame della domanda cautelare, quando siano trascorsi i termini prescritti e siano completi il contraddittorio e l’istruttoria.
- L’intervento tempestivo dell’amministrazione che determina la cessazione della materia del contendere può giustificare la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 453/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 454/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 455/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 28/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 376/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 377/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →