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Legge

L.R. Abruzzo 72/2012

Sostegno a favore della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia - Scuola Nazionale di Cinema.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 72/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Abruzzo concede per il 2012 un contributo di 300.000 euro alla Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia - Scuola Nazionale di Cinema per attività didattiche e spese di funzionamento della sede di L'Aquila. La copertura è assicurata mediante variazione di bilancio; per gli esercizi successivi lo stanziamento è rimesso alle leggi di bilancio. Nota di rifinanziamento per il triennio 2019-2021.

Contributo alla Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia - Scuola Nazionale di Cinema di L'Aquila

Contributo alla Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia - Scuola Nazionale di Cinema

La legge della Regione Abruzzo prevede un sostegno economico a favore della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia - Scuola Nazionale di Cinema, con riferimento alla sede di L'Aquila. La disciplina risultante è essenzialmente finanziaria e finalizzata a sostenere l’attività didattica e il funzionamento della scuola.

Ambito di applicazione e finalità

Il contributo è destinato esclusivamente alla Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia - Scuola Nazionale di Cinema per:

  • lo svolgimento delle attività didattiche;
  • la copertura delle spese di funzionamento della scuola avente sede a L'Aquila.

Misura del contributo e copertura finanziaria

Per l’annualità 2012 è concesso un contributo pari a 300.000 euro. La copertura finanziaria è posta a carico del bilancio di previsione corrente, mediante istituzione di uno specifico capitolo di spesa nell’UPB 10.01.005, cap. 61664, denominato “Contributo a favore della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia - Scuola Nazionale di Cinema”.

Variazioni di bilancio disposte dalla legge

La legge dispone una variazione del bilancio di previsione corrente in termini di competenza e di cassa:

  • incremento di 300.000 euro del capitolo UPB 10.01.005, cap. 61664;
  • riduzione di 300.000 euro del capitolo UPB 10.01.004, cap. 61480, relativo a “Contributo ad iniziative di particolare interesse nel settore della cultura”.

Regime per gli esercizi successivi

Per gli esercizi successivi al 2012, lo stanziamento del capitolo 61664 è rimesso alle leggi di bilancio. La norma, quindi, non fissa in modo stabile un importo pluriennale, ma rinvia alle future determinazioni finanziarie regionali.

Rifinanziamento successivo

Dalle note all’articolo risulta che la legge è stata rifinanziata con 250.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 dall’art. 15, comma 9, della L.R. 29 gennaio 2019, n. 1.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

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