L.R. Abruzzo 66/2012
Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Abruzzo ricerca, raccolta, autorizzazione, commercializzazione e valorizzazione dei tartufi, con calendario specie per specie, limiti quantitativi, tesserino abilitativo, controlli e sanzioni. Prevede anche tartufaie controllate/coltivate, promozione, logo "Tartufo d'Abruzzo" e finanziamenti alle iniziative. Molte misure restano attuali, ma le previsioni di spesa 2013-2014 e i riferimenti a organi soppressi sono superati.
Raccolta, commercializzazione e tutela dei tartufi in Abruzzo
Raccolta, commercializzazione e tutela dei tartufi in Abruzzo
La legge disciplina per il solo territorio della Regione Abruzzo la ricerca, la raccolta, la commercializzazione e la valorizzazione dei tartufi, in coerenza con la normativa statale, con attenzione alla tutela ambientale, all’incremento produttivo e alla tracciabilità del prodotto.
Ambito di applicazione e specie commerciali
La disciplina si applica ai tartufi freschi destinati al consumo e al commercio appartenenti alle specie elencate dalla legge. Per ciascuna specie sono fissati periodi di raccolta differenziati, con alcune aperture e chiusure variabili in relazione a specifici comuni indicati dalla legge e alle eventuali deliberazioni regionali. Nelle zone di produzione del tartufo bianco è inoltre vietata, in un determinato periodo, la raccolta di altre specie, salvo il bianchetto o marzuolo.
Ricerca, sperimentazione e strumenti tecnico-scientifici
La Regione individua nel CRAMF il centro preposto alla produzione di essenze vegetali micorrizate e alle sperimentazioni sulla micorrizazione, e nel CREAT l’organismo per studio, indagine, sperimentazione, valorizzazione e divulgazione sul settore tartufo. Le attività possono avvalersi del supporto scientifico dell’Università dell’Aquila, dell’Università di Teramo e di altre istituzioni qualificate. L’accertamento delle specie può avvenire visivamente; in caso di dubbio o contestazione, tramite esame microscopico con rilascio di certificazione scritta. Le spese degli esami contestati dal raccoglitore o dal commerciante sono poste a carico dei trasgressori.
Tutela del patrimonio tartuficolo e poteri regionali
La Giunta regionale può, per tutela e incremento del patrimonio tartuficolo, vietare raccolta e ricerca in specifiche zone e periodi, variare i calendari di raccolta, modificare i quantitativi giornalieri e disciplinare l’attività nelle aziende faunistico-venatorie. In tali aziende la raccolta è ammessa nei periodi interdetti alla caccia e, nei periodi di attività venatoria, solo in determinati giorni feriali. Il raccoglitore deve indossare un corpetto o gilet fluorescente con bande riflettenti; nelle aziende di cui alla normativa venatoria è inoltre obbligatorio segnalare la propria presenza depositando gli estremi del tesserino in appositi contenitori.
Boschi naturali, terreni incolti e divieti di raccolta
La raccolta è libera nei boschi naturali e nei terreni non coltivati, mentre i pascoli sono equiparati ai terreni non coltivati. Sono esclusi dalla raccolta, salvo eccezioni, le aree rimboschite prima di quindici anni, i terreni coltivati, i fondi chiusi con recinzione idonea e le tartufaie controllate o coltivate delimitate da tabelle. Gli enti territoriali e i parchi non possono introdurre divieti nei territori di libera raccolta senza rispettare le procedure regionali previste.
Tartufaie controllate e coltivate
Sono definite tartufaie coltivate quelle impiantate ex novo e tartufaie controllate quelle naturali migliorate con piante tartufigene. Il riconoscimento è rilasciato dal servizio regionale competente su istanza corredata della documentazione catastale, della planimetria, del certificato di micorrizazione e delle fatture delle piante. Il procedimento e i requisiti tecnici sono definiti da apposito provvedimento; ogni cinque anni sono previste ispezioni. In caso di perdita dei requisiti, la Regione dispone regolarizzazione o revoca; dopo la revoca, le tabelle vanno rimosse entro 15 giorni e un nuovo riconoscimento non può essere chiesto prima di due anni. Con regolamento regionale è stabilita anche la superficie massima destinabile a tartufaie controllate.
Tabellazione, valorizzazione agronomica e zone geografiche
Per riservare la raccolta nelle tartufaie controllate o coltivate, i fondi devono essere delimitati con tabelle aventi specifiche dimensioni, collocate lungo il confine e riportanti la dicitura prescritta e gli estremi dell’autorizzazione regionale. La tabellazione è esente da tassa ma il costo è a carico dei soggetti interessati. La Regione qualifica il miglioramento e l’impianto di tartufaie come interventi strutturali arboreo-forestali e prevede l’uso preferenziale di essenze autoctone micorrizate. Sono inoltre individuate zone geografiche di raccolta e produzione per il tartufo bianco e per il tartufo nero pregiato, mentre per le altre specie la produzione coincide con l’intero territorio regionale.
Promozione, tracciabilità e logo “Tartufo d’Abruzzo”
La Regione promuove iniziative di qualificazione e tracciabilità del prodotto nel rispetto della normativa europea, con supporto tecnico-amministrativo della Direzione regionale competente. È istituito il logo distintivo “Tartufo d’Abruzzo”, la cui disciplina attuativa, comprese caratteristiche del prodotto, uso del simbolo e modalità di attribuzione dell’attestazione, è demandata a deliberazione della Giunta regionale entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Programmazione delle iniziative e fiera promozionale
La Giunta regionale promuove e sostiene iniziative di ricerca, sperimentazione, informazione, formazione dei raccoglitori, tutela, promozione, valorizzazione e monitoraggio della tartuficoltura. È previsto un programma annuale di finanziamento, da approvare entro il 31 marzo di ogni anno, con indicazione di tipologie di intervento, beneficiari, tassi di contribuzione, spesa pubblica e criteri di ammissibilità; in prima applicazione era previsto un termine specifico di 90 giorni. È inoltre istituita la Fiera promozionale del tartufo, organizzata annualmente da ARAP sulla base del programma stabilito dalla Giunta d’intesa con le associazioni dei tartufai.
Associazioni, consorzi e gestione del patrimonio tartuficolo
I proprietari e i conduttori di aziende agricole e forestali possono costituire associazioni per la difesa, la raccolta, la commercializzazione e l’impianto di nuove tartufaie; le associazioni di raccoglitori e produttori sono riconosciute dalla Regione secondo criteri fissati dalla Giunta. Possono essere promossi anche consorzi volontari, con personalità giuridica privata, atto pubblico e voto pro capite. Le associazioni riconosciute sono consultate nei procedimenti di programmazione, possono supportare la promozione del patrimonio tartuficolo e possono organizzare corsi di formazione per l’esame abilitante.
Abbattimento di piante tartufigene e tutela dei territori vocati
L’abbattimento di piante tartufigene o impiantate come tali richiede preventiva autorizzazione dirigenziale. Nelle aree vocate ai tartufi pregiati il servizio competente predispone cartografie di dettaglio con vincoli, in collaborazione con le associazioni riconosciute. La Regione può promuovere forme di gestione forestale per conservare e valorizzare la produzione tartuficola e può finanziare indennizzi ai comuni che intendano tagliare boschi a vocazione tartufigena del Tuber magnatum, imponendo in cambio un vincolo al taglio per almeno venti anni.
Modalità di raccolta
La raccolta è vietata nelle ore notturne e consentita solo negli orari mensili stabiliti. Può avvenire soltanto con cane addestrato, fino a un massimo di due cani per raccoglitore, e con vanghetto o vanghella con caratteristiche prescritte; in alcuni comuni della provincia dell’Aquila è ammesso in alternativa uno zappetto specifico. È vietato aggiungere staffe o appendici agli attrezzi. Lo scavo della buca è ammesso solo dopo la localizzazione del tartufo da parte del cane, la buca va richiusa subito e non si possono aprire più di cinque buche per pianta. È vietata la raccolta di tartufi immaturi o avariati e la lavorazione andante del suolo tartufigeno in ogni periodo dell’anno.
Limiti quantitativi e deroghe per i proprietari
La raccolta giornaliera libera e individuale è limitata a 1 kg complessivo, con limite di 500 grammi per il tartufo bianco e di 2 kg per scorzone, uncinato e mesentericum. Il superamento è tollerato solo se derivante dall’aggiunta del peso di un solo altro tartufo raccolto nella stessa giornata. I proprietari, gli aventi diritto e i conduttori che raccolgono sui propri fondi chiusi o su tartufaie controllate o coltivate di loro proprietà non sono soggetti ai divieti su cani, attrezzi e quantità. Restano invece tenuti al rispetto integrale delle prescrizioni i titolari di uso civico e chi opera su boschi naturali o terreni incolti di proprietà in forma associata o individuale.
Autorizzazione alla raccolta, esame e tesserino
Per raccogliere tartufi in forma libera nei boschi naturali, nei terreni incolti e in quelli di uso civico è necessario il tesserino di idoneità, valido su tutto il territorio nazionale. L’abilitazione è subordinata a un esame sostenuto dinanzi a commissioni provinciali; il tesserino è rilasciato dalla struttura regionale competente sulla base dei verbali di esame e previo pagamento della tassa di concessione. L’aspirante deve aver compiuto 14 anni, conoscere specie, biologia, modalità di raccolta e normativa. Il tesserino dura 10 anni ed è rinnovato annualmente con il pagamento della tassa e, alla scadenza decennale, su domanda con tesserino scaduto, ricevuta di pagamento e fotografie. Per i tesserini rilasciati prima del 1° gennaio 2013 è prevista una proroga fino al quindicesimo anno dalla data di rilascio.
Tassazione, esenzioni e destinazione delle risorse
Per rilascio e convalida annuale del tesserino è prevista una tassa regionale annua di 150 euro, da versare entro il 31 gennaio; per i versamenti tardivi è previsto l’importo di 165 euro. La tassa non è dovuta se l’attività non è esercitata nell’anno di riferimento. Sono esentati proprietari e altri aventi diritto che raccolgono sui propri fondi o su tartufaie controllate/coltivate di loro proprietà o possesso, i soggetti associati o consorziati che raccolgono sui fondi della medesima associazione o consorzio e i soggetti autorizzati per fini scientifici o di studio. I titolari di uso civico devono invece pagare la tassa. Le risorse derivanti dalla tassa e dalle altre entrate sono destinate in quota parte alle iniziative della legge, con priorità per i territori a vocazione tartufigena e con una quota destinata alla fiera promozionale e alle attività delle associazioni.
Commercio, trasformazione, etichettatura e tracciabilità
I tartufi freschi destinati al consumo devono appartenere alle specie consentite e non possono essere commercializzati fuori dai periodi di raccolta, salvo la dichiarazione, entro 48 ore dall’acquisto, delle quantità non raccolte in Abruzzo da parte di acquirenti professionali. Le imprese di commercio e trasformazione devono comunicare annualmente alla Regione quantità e provenienza territoriale del prodotto entro il 31 gennaio dell’anno successivo. I tartufi freschi venduti al consumatore devono essere sani, maturi, distinti per specie e varietà, separati per interi e spezzati; l’etichettatura dei tartufi conservati richiede numerose indicazioni obbligatorie, inclusa la zona geografica di raccolta. È ammessa la lavorazione dei tartufi da parte di imprese iscritte al registro, consorzi, associazioni e cooperative; i tartufi conservati devono essere confezionati e sterilizzati secondo regole specifiche, con divieto di sostanze coloranti e con requisiti qualitativi e di peso netto.
Controlli, vigilanza e sanzioni
La vigilanza è affidata agli organi forestali e agli altri corpi di controllo indicati dalla legge; i soggetti incaricati del controllo non possono svolgere attività di raccolta mentre esercitano le funzioni. Le violazioni comportano sequestro amministrativo, eventuale confisca e applicazione delle sanzioni dell’allegato A, che coprono divieti di raccolta, uso di mezzi non consentiti, mancato ripristino delle buche, eccedenze quantitative, raccolta fuori periodo, commercio irregolare, omessa comunicazione dei dati di commercializzazione, raccolta senza autorizzazione o senza versamento della tassa. Sono previste anche sospensione dell’autorizzazione, revoca nei casi di recidiva specifica e ulteriori aggravamenti sanzionatori in caso di reiterazione.
Disposizioni transitorie e profili di attualità
Sono abrogate le precedenti leggi regionali del 1988 e successive modifiche, con salvezza dei procedimenti amministrativi già in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina. L’atto continua a regolare in modo sostanziale la materia tartuficola in Abruzzo, ma risultano ormai superate le previsioni finanziarie riferite agli esercizi 2013-2014 e alcune disposizioni storiche o rinviate a organi cessati; per il resto la disciplina è ancora operativa.
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