L.R. Abruzzo 67/2012
Disposizioni normative in materia sanitaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la disciplina regionale su collegio sindacale delle ASL, rapporti Regione-università, medicina dello sport e una norma finanziaria del 2009. Alcune previsioni avevano termini puntuali nel 2013; altre sono state successivamente abrogate o sostituite. Il testo vigente residuo ha oggi rilevanza limitata, anche per effetto delle abrogazioni intervenute nel 2020.
Disposizioni in materia sanitaria e rapporti Regione-università
Disposizioni normative in materia sanitaria
La legge regionale Abruzzo n. 67 del 2012 interviene su più settori della disciplina sanitaria regionale: governance e controllo delle aziende sanitarie, rapporti con le università, medicina dello sport e un profilo finanziario collegato a una norma del 2009. Il testo consolidato mostra però che una parte rilevante delle disposizioni è stata successivamente superata o abrogata.
Collegio sindacale delle Aziende sanitarie locali
La disciplina del controllo interno delle ASL viene aggiornata sostituendo il riferimento ai “revisori” con quello al “collegio sindacale” in alcune disposizioni della legge regionale n. 146 del 1996. Viene inoltre riscritto l’articolo sul Collegio sindacale.
Il Collegio sindacale di ciascuna ASL è composto da tre membri:
- uno designato dalla Regione;
- uno dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- uno dalla Conferenza dei Sindaci dell’area territoriale di riferimento.
La presidenza è attribuita a uno dei componenti, eletto nella prima seduta. I membri sono scelti tra i soggetti previsti dal d.lgs. 502/1992.
La durata dell’incarico è di tre anni. Le funzioni comprendono, oltre alle competenze previste dalla normativa statale, la vigilanza sulla regolare tenuta delle scritture contabili, la verifica trimestrale della cassa, l’attestazione di conformità del bilancio alle scritture, la verifica dell’applicazione dei principi contabili e il controllo periodico del budget. È riconosciuto ai componenti il diritto di accesso agli atti e ai documenti dell’azienda. In presenza di gravi irregolarità, il Collegio può redigere una relazione alla Giunta regionale e al Direttore generale. Nell’esercizio delle funzioni usa metodi e strumenti della prassi professionale e, per la responsabilità, si applicano le regole previste per gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
La nuova composizione si applica dal primo rinnovo successivo all’entrata in vigore della legge.
Rapporti tra Regione e Università
La legge interviene sui rapporti Regione-università in ambito sanitario. Viene abrogato un paragrafo del piano sanitario regionale 1994-1996 relativo alla regolamentazione del rapporto Università-Regione e all’aggiornamento professionale.
I protocolli d’intesa previsti dal d.lgs. 502/1992 e dal d.lgs. 517/1999 sono stipulati dalla Regione Abruzzo con:
- l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti;
- l’Università degli Studi di L’Aquila.
Tali protocolli devono essere approvati preventivamente dalla Giunta regionale e predisposti da una Commissione Regione-Università, composta da rappresentanti della Direzione Politiche della Salute, delle aziende sanitarie sedi delle facoltà di medicina e delle due università coinvolte.
Abrogazione della conferenza permanente Regione-ASL
È abrogata la legge regionale n. 79 del 1993, che istituiva la conferenza permanente per i rapporti fra Regione e unità sanitarie locali. La previsione risulta quindi priva di attuale operatività.
Medicina dello sport: disciplina modificata e poi superata
La legge conteneva modifiche alla legge regionale n. 132 del 1997 sulla medicina dello sport, ma tali disposizioni risultano oggi superate. Il testo vigente evidenzia che la legge del 1997 è stata interamente abrogata nel 2020 e che anche la modifica introdotta dall’art. 4 della presente legge è stata a sua volta abrogata.
In origine, la disciplina prevedeva l’inserimento tra le strutture autorizzate anche degli studi professionali specialistici in medicina dello sport. Successivamente, però, il quadro normativo è stato integralmente sostituito.
Resta storicamente rilevante anche la riscrittura del regime economico delle prestazioni di medicina sportiva:
- i costi degli accertamenti sanitari di base e della certificazione erano posti a carico dell’atleta o del soggetto richiedente;
- le tariffe regionali non potevano superare il 50% di quelle previste dalla normativa vigente;
- la riduzione tariffaria era applicabile solo dopo il raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro sanitario;
- un’ulteriore deliberazione di Giunta, da adottare entro il 30 aprile 2013, doveva definire le tariffe per certificazioni e accertamenti;
- dalla pubblicazione di tale deliberazione sarebbe cessata l’efficacia di una precedente previsione della l.r. 26/2006;
- restavano comunque a carico del Servizio sanitario regionale le certificazioni comprese nei LEA;
- i direttori generali dovevano assicurare la funzionalità dei centri pubblici di medicina sportiva entro il 31 marzo 2013.
Modifica alla disciplina finanziaria regionale del 2009
È modificato l’articolo 35 della legge finanziaria regionale 2009, sopprimendo l’inciso che limitava l’efficacia della norma al 31 dicembre 2012. Il contenuto sostanziale della disposizione modificata non è però riportato nel testo fornito, per cui l’effetto della modifica va letto solo come eliminazione di quel limite temporale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Il testo consolidato indica poi come data di vigenza del testo vigente il 27 giugno 2020, data coerente con gli ulteriori interventi abrogativi successivi che hanno inciso in modo decisivo soprattutto sulla disciplina della medicina dello sport.
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