L.R. Abruzzo 68/2012
Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge adegua l’ordinamento abruzzese alle misure statali del d.l. 174/2012: ridefinisce indennità, rimborsi, sanzioni e trasparenza dei consiglieri regionali; disciplina contributi, rendicontazione e personale dei gruppi; istituisce il Collegio dei revisori dei conti. Molte norme sono operative dal 2013, mentre alcune riguardano la sola legislatura in corso o l’esercizio 2012, oggi ormai conclusi.
Adeguamento dell’Abruzzo al d.l. 174/2012, riforma del trattamento economico dei consiglieri, disciplina dei gruppi consiliari e istituzione del Collegio dei revisori dei conti
Adeguamento dell’ordinamento regionale al d.l. 174/2012
La legge adegua l’ordinamento della Regione Abruzzo alle misure di rafforzamento dei controlli finanziari e di riduzione dei costi della politica introdotte dal decreto-legge n. 174 del 2012. Il provvedimento interviene sulla disciplina del trattamento economico dei consiglieri regionali, sui gruppi consiliari, sulla trasparenza delle cariche e istituisce il Collegio dei revisori dei conti.
Trattamento economico dei consiglieri regionali
Il trattamento economico dei consiglieri regionali è articolato in tre voci: indennità di carica, indennità di funzione e rimborso spese per l’esercizio del mandato. L’importo complessivo non può superare i limiti fissati dalla deliberazione della Conferenza Stato-Regioni del 6 dicembre 2012: € 11.100 per il consigliere senza particolari funzioni e € 13.800 per il Presidente della Giunta e del Consiglio regionale.
L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina e differenzia le singole componenti entro i limiti complessivi, tenendo conto delle funzioni svolte e della minore distanza tra residenza/domicilio del consigliere e sede istituzionale. La gestione amministrativa compete agli uffici del Consiglio regionale; per gli assessori resta ferma la competenza degli uffici della Giunta per i rimborsi missione. Il trattamento spetta dalla data di proclamazione.
Indennità di funzione, cumulo di cariche e assenze
L’indennità di funzione è riconosciuta per specifiche cariche, tra cui Presidente della Giunta, Presidente del Consiglio, vicepresidenti del Consiglio, componenti della Giunta, segretari dell’Ufficio di Presidenza, presidenti e vicepresidenti/segretari delle commissioni consiliari e capigruppo.
È introdotto il divieto di cumulo di indennità o emolumenti connessi alle cariche regionali, comprese le indennità di funzione o di presenza in commissioni o organi collegiali. Chi si trovi in situazione di cumulo deve optare per uno solo degli emolumenti entro il termine assegnato; in caso di inerzia si procede alla sospensione d’ufficio dell’indennità di carica.
È inoltre prevista una disciplina sanzionatoria per le assenze dalle sedute degli organi istituzionali: l’Ufficio di Presidenza stabilisce una penale sulla indennità di carica per ogni giornata di assenza ingiustificata da Consiglio, Giunta, Ufficio di Presidenza, commissioni, conferenza dei capigruppo, Giunta per il regolamento e Giunta per le elezioni. Sono previste numerose esenzioni per motivi di salute, concomitanza con altre riunioni istituzionali, eventi autorizzati, deleghe istituzionali, gruppo di lavoro, forza maggiore, lutto, gravi motivi personali o familiari e matrimonio.
Missioni e regime fiscale del rimborso spese
Il consigliere autorizzato alla missione può ottenere il rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio in esercizi non di lusso, previa presentazione di documentazione fiscale idonea.
Il rimborso spese per l’esercizio del mandato è richiamato ai fini fiscali alla disciplina del TUIR. Gli assessori esterni, dalla nomina, hanno diritto all’indennità di carica, all’indennità di funzione, al rimborso spese per il mandato e alla copertura assicurativa con patrocinio legale.
Fine mandato e vitalizi
Il consigliere che cessa dalla carica ha diritto all’indennità di fine mandato, calcolata in base agli anni e mesi trascorsi in carica, con computo come mese intero delle frazioni superiori a 15 giorni. L’importo non può superare dieci mensilità dell’indennità di carica; il limite vale anche in caso di rielezione a legislature non immediatamente successive.
È confermato che in Abruzzo non si applica la disciplina statale sul vitalizio, poiché l’assegno vitalizio risulta già abolito dalla normativa regionale previgente. È inoltre previsto che, in caso di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione con interdizione dai pubblici uffici, il vitalizio o la reversibilità siano sospesi o esclusi per la durata dell’interdizione, con obblighi di comunicazione e dichiarazione annuale e con possibilità di recupero delle somme indebitamente percepite.
Pubblicità e trasparenza dei titolari di cariche pubbliche
Il Consiglio regionale deve pubblicare sul proprio sito istituzionale una serie di dati relativi a consiglieri, Presidente del Consiglio, Presidente della Giunta e componenti della Giunta: dati anagrafici, funzioni svolte, incarichi ricoperti, indennità e rimborsi percepiti, dati reddituali e patrimoniali, attività ispettive e legislative, presenze, voti e spese di staff, uffici, viaggi, telefonia e dotazioni informatiche.
I soggetti interessati devono depositare i dati patrimoniali entro 90 giorni dalla proclamazione o assunzione della carica e poi entro un mese dalla dichiarazione annuale. In caso di mancato o incompleto adempimento sono previste diffida, sanzione pari al 3% dell’indennità di carica, raddoppio della sanzione e, infine, esclusione dell’indennità di carica fino alla regolarizzazione.
Gruppi consiliari: contributi di funzionamento e spese di personale
La legge ridisegna il sistema di finanziamento dei gruppi consiliari, prevedendo contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale destinati esclusivamente a fini istituzionali, studio, editoria e comunicazione connessi all’attività del Consiglio. Le linee guida sul rendiconto annuale della Conferenza Stato-Regioni sono recepite come allegato integrante.
Il contributo di funzionamento, dal 1° gennaio 2013, è fissato in € 5.000 per consigliere, maggiorato di € 0,05 per abitante della Regione, secondo il censimento più recente. L’importo spettante a ciascun gruppo è rideterminato annualmente in base alla consistenza numerica; in caso di variazioni del gruppo, il nuovo importo decorre dalla comunicazione al Consiglio. Sono esclusi i gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli sorti all’esito delle elezioni, e il gruppo misto.
I gruppi non possono usare i fondi per finanziare direttamente o indirettamente partiti, movimenti politici o loro articolazioni. Gli avanzi di gestione possono essere riportati all’esercizio successivo fino a fine legislatura, quando devono essere restituiti.
Per il personale dei gruppi, nelle legislature successive a quella in corso al momento dell’entrata in vigore, la spesa complessiva non può superare il costo di una unità di categoria D, posizione economica D6, per ciascun consigliere, comprensivo di oneri. Il personale comandato o distaccato a disposizione dei gruppi rientra nel budget. Per la legislatura in corso alla data del 23 dicembre 2012 viene salvaguardata la spesa già in essere, senza incrementi. Anche le risorse non utilizzate per il personale possono essere riportate fino a fine legislatura.
Rendicontazione, controlli e decadenza dei gruppi
Dal 2013 ogni gruppo deve approvare un rendiconto annuale secondo il modello allegato, evidenziando risorse trasferite, titoli del trasferimento e misure di tracciabilità dei pagamenti. Il rendiconto è corredato da relazione del presidente del gruppo e documentazione contabile.
Il rendiconto va trasmesso entro il 30 gennaio di ogni anno al Presidente del Consiglio, che lo invia entro cinque giorni al Presidente della Regione per la trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. In caso di fine legislatura o scioglimento del gruppo, il rendiconto va presentato entro 30 giorni; l’attivo patrimoniale, se esistente, va trasferito al patrimonio del Consiglio entro 60 giorni. La documentazione contabile va conservata per almeno dieci anni.
Il gruppo decade dal diritto ai contributi dell’anno in caso di mancata trasmissione del rendiconto, non conformità al modello o mancata regolarizzazione a seguito di rilievi della Corte dei conti. La decadenza comporta la restituzione delle somme non rendicontate. I rendiconti sono pubblicati sul sito istituzionale e nel conto consuntivo; inoltre è istituito un sistema informativo con i dati di tutti i finanziamenti ai gruppi, accessibile anche alla Corte dei conti e al MEF.
Collegio dei revisori dei conti: istituzione e compiti
È istituito il Collegio dei revisori dei conti della Regione Abruzzo, con sede a L’Aquila presso il Consiglio regionale. Il Consiglio assicura spazi, arredi e attrezzature per lo svolgimento delle funzioni.
Il Collegio è composto da tre membri nominati dal Consiglio regionale mediante sorteggio tra gli iscritti all’elenco regionale dei candidati. I componenti eleggono tra loro il Presidente. L’elenco è tenuto presso il Consiglio regionale, è aggiornato annualmente ed è aperto ai revisori legali con specifica qualificazione in materia di contabilità pubblica e gestione economico-finanziaria.
Funzioni del Collegio dei revisori
Il Collegio esprime pareri obbligatori sulle leggi di bilancio, assestamento, variazione di bilancio e rendiconto generale, con i relativi allegati. Il parere sulla bilancio valuta congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni; quello sul rendiconto attesta la corrispondenza alle risultanze della gestione e formula osservazioni e proposte.
Svolge inoltre verifiche di cassa almeno quadrimestrali, vigilanza a campione sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, controllo sulla certificazione del patto di stabilità, pareri sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa, pareri su atti contabili e finanziari regionali su richiesta, segnalazione di gravi irregolarità, collaborazione nella predisposizione dei rendiconti dei gruppi e certificazione dei risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione.
Funzionamento, durata, incompatibilità e trattamento economico del Collegio
Il Collegio opera collegialmente, si riunisce almeno ogni tre mesi e delibera con la presenza di due componenti, di cui uno è il Presidente, a maggioranza dei componenti. I verbali sono trasmessi al Presidente del Consiglio e al Presidente della Giunta entro 15 giorni.
La durata dell’incarico è di cinque anni; i componenti non sono immediatamente rinominabili. Cessano per dimissioni, decadenza o revoca. La revoca è possibile solo per inadempienza ai doveri d’ufficio, previo contraddittorio.
Sono previste ampie cause di ineleggibilità e incompatibilità: consiglieri regionali, membri di Giunta, vertici di enti regionali, parlamentari, amministratori locali, dirigenti di partiti e sindacati, dipendenti regionali, soggetti legati da rapporti di lavoro o consulenza con la Regione o da lite pendente con la Regione. Sono previste comunicazione obbligatoria, autodichiarazione annuale entro il 30 marzo e sospensione dell’erogazione del trattamento economico in caso di mancata dichiarazione.
Ai componenti spetta un’indennità annua pari al 25% dell’indennità annua di carica e di funzione del Presidente della Giunta; al Presidente spetta il 30%. Sono inoltre rimborsate le spese di viaggio documentate o riconosciuta un’indennità chilometrica per l’uso del mezzo proprio.
Ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica
La legge rende direttamente applicabili al Consiglio, alla Giunta, agli enti dipendenti, alle agenzie e alle aziende regionali alcune misure statali di contenimento della spesa, in materia di consulenze, personale a tempo determinato, compensi, società partecipate e altre spese di revisione della spesa. Le disposizioni regionali non conformi sono modificate o abrogate per effetto della legge.
Per alcune aziende regionali, tra cui ATER e aziende per il diritto agli studi universitari, sono previste deroghe specifiche ad alcune di tali misure, in ragione della loro natura giuridica.
Regime transitorio, abrogazioni e decorrenze
Sono abrogate numerose disposizioni regionali previgenti in materia di contributi ai gruppi consiliari, trattamento economico dei consiglieri, disciplina contabile dei gruppi e altre norme collegate. Sono previste varie misure transitorie per la prima applicazione: adozione delle deliberazioni attuative entro termini brevi, costituzione dell’elenco dei revisori entro 180 giorni, regolamenti su autovetture e locazioni passive entro 90 giorni o 6 mesi, applicazione della nuova disciplina del Collegio dei revisori ai componenti preesistenti limitatamente al 2012 con cessazione il 15 ottobre 2013.
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Alcune disposizioni economiche relative ai gruppi e al personale operano solo per la legislatura in corso al 2012 o per gli esercizi dal 2013, quindi oggi hanno rilevanza principalmente storica o di contesto.
Valutazione di attualità
La legge contiene ancora assetti ordinamentali e contabili della Regione Abruzzo formalmente rilevanti, ma diverse sue previsioni hanno dato attuazione a obblighi legati al 2012-2013 o alla legislatura allora in corso. Per questo, pur restando la disciplina di base un riferimento normativo, numerosi passaggi risultano oggi di utilità limitata o superati da successive modifiche, soprattutto per le parti transitorie e finanziarie legate a esercizi ormai conclusi.
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