L.R. Abruzzo 70/2012
Determinazione aliquote addizionale IRPEF per l'anno d'imposta 2012 e aliquote Imposta Regionale sulle attivita' produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012. Modifica all'art. 2 della L.R. 54/2010 (Disposizioni in materia di aree sciabili attrezzate: disciplina dei tappeti mobili a vocazione turistica o sportiva). Partecipazione della Regione Abruzzo alla costituzione, quale socio fondatore, della fondazione "Villa Flaiani".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge fissa per la sola annualità 2012 le aliquote dell’addizionale IRPEF e dell’IRAP in Abruzzo, con una disciplina differenziata per alcuni soggetti agevolati e per il settore agricolo. Modifica inoltre la decorrenza della L.R. 54/2010 sui tappeti mobili al 1.1.2014 e autorizza la partecipazione regionale alla Fondazione Villa Flaiani senza oneri a carico del bilancio.
Aliquote IRPEF e IRAP per il 2012, modifica alla disciplina dei tappeti mobili e partecipazione alla Fondazione Villa Flaiani
Aliquote tributarie regionali per il 2012
La legge disciplina in via limitata all’anno d’imposta 2012 l’addizionale regionale IRPEF e, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, l’IRAP dovuta in Abruzzo. Le disposizioni hanno quindi natura temporanea e sono legate esclusivamente a quell’annualità/periodo d’imposta.
Addizionale regionale IRPEF
Per il solo anno d’imposta 2012 l’aliquota dell’addizionale regionale IRPEF è determinata applicando all’aliquota base statale le seguenti maggiorazioni per scaglioni di reddito:
- fino a € 15.000,00: +0,27 punti percentuali;
- oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00: +0,39 punti percentuali;
- oltre € 28.000,00: +0,50 punti percentuali.
Si tratta di una disciplina applicabile unicamente ai redditi del 2012.
IRAP ordinaria e disciplina agevolata
Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, l’aliquota IRAP è fissata tramite maggiorazioni rispetto alle aliquote statali previste dall’art. 16 del d.lgs. 446/1997:
- +0,70 punti percentuali sulle aliquote di cui all’art. 16, comma 1;
- +0,92 punti percentuali sulle aliquote di cui all’art. 16, comma 1-bis.
Per alcuni soggetti già destinatari di specifiche agevolazioni regionali, la legge prevede una deroga: la base imponibile è assoggettata alla riduzione di 0,22 punti percentuali rispetto alle aliquote di cui all’art. 16, comma 1 del d.lgs. 446/1997, nei limiti previsti dalle rispettive leggi di agevolazione; oltre tali limiti si applica la maggiorazione ordinaria di 0,70 punti percentuali. Le agevolazioni richiamate riguardano:
- art. 14 della L.R. 7/2002, come modificato;
- art. 43 della L.R. 7/2003;
- art. 84, commi 1-4, della L.R. 15/2004;
- L.R. 9/2001 sulle farmacie rurali nei comuni fino a 3.000 abitanti.
IRAP per il settore agricolo
Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, del d.lgs. 446/1997, sempre limitatamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, l’IRAP è fissata nella misura del 1,9%.
Effetti sul bilancio regionale 2012
La legge quantifica in 40 milioni di euro le minori entrate derivanti dall’applicazione del capo tributario e dispone variazioni compensative sul bilancio di previsione 2012. È inoltre autorizzato l’utilizzo di 4 milioni di euro tramite riduzione del capitolo relativo al “Fondo per la riassegnazione di economie vincolate”, al fine di garantire le obbligazioni finanziarie del bilancio regionale.
Modifica alla L.R. 54/2010 sui tappeti mobili
La legge modifica la disciplina dei tappeti mobili a vocazione turistica o sportiva sostituendo, nell’art. 2 della L.R. 54/2010, la data 1.1.2012 con 1.1.2014. La decorrenza prevista dalla norma originaria viene quindi posticipata al 1 gennaio 2014.
Partecipazione alla Fondazione “Villa Flaiani”
La Regione Abruzzo è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, alla costituzione della Fondazione “Villa Flaiani” con sede ad Alba Adriatica, finalizzata alla valorizzazione socio-culturale e alla promozione della cultura abruzzese, con particolare riguardo al patrimonio artistico e librario della Val Vibrata.
La partecipazione regionale è subordinata a precise condizioni statutarie:
- assenza di fini di lucro;
- possibilità di adesione di altri soggetti pubblici e privati;
- obbligo di ottenere la personalità giuridica;
- esclusione della Regione dalla dotazione iniziale della fondazione, restando possibile solo la concessione di contributi per singole iniziative.
Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere gli atti necessari e i diritti del socio fondatore sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato. La disposizione non comporta oneri per il bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
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