L.R. Abruzzo 69/2012
Rifinanziamento legge regionale 8 novembre 2001, n. 57 (Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo 69/2012 autorizzava il finanziamento, per 5,5 milioni di euro, degli interventi previsti dalla L.R. 57/2001 per la valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo, mediante riprogrammazione di risorse vincolate sul bilancio 2013. Tuttavia è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale, con effetti anche sulle norme finanziarie e sull’entrata in vigore.
Rifinanziamento degli interventi per l'aeroporto d'Abruzzo
Rifinanziamento degli interventi per l’aeroporto d’Abruzzo
La legge regionale Abruzzo n. 69 del 2012 era finalizzata a rifinanziare gli interventi già previsti dalla L.R. 8 novembre 2001, n. 57, relativa alla valorizzazione dell’aeroporto d’Abruzzo. Il testo vigente riporta però l’intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, con conseguente venir meno della sua utilità applicativa.
Finalità e oggetto del finanziamento
La Regione Abruzzo autorizzava il finanziamento degli interventi previsti dalla legge regionale n. 57/2001 per un importo complessivo di 5,5 milioni di euro. La misura era dunque strettamente collegata alla realizzazione delle attività di valorizzazione e internazionalizzazione dell’aeroporto d’Abruzzo.
Disciplina finanziaria e copertura
Per dare copertura al finanziamento, la legge consentiva per l’anno 2013 la riprogrammazione di risorse vincolate relative a un capitolo di spesa destinato agli interventi per funzioni trasferite in materia di ambiente. La copertura avveniva mediante riduzione del fondo per la riassegnazione di economie vincolate e contestuale incremento del capitolo dedicato alla valorizzazione e internazionalizzazione dell’aeroporto d’Abruzzo.
In sintesi, le variazioni previste erano:
- diminuzione di 5,5 milioni di euro del fondo per la riassegnazione di economie vincolate;
- aumento di 5,5 milioni di euro del capitolo di spesa dedicato all’aeroporto d’Abruzzo.
Tempistica di applicazione
La disciplina finanziaria era espressamente riferita all’esercizio 2013. La legge entrava formalmente in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURA, ma il testo consolidato segnala che l’efficacia normativa è stata poi travolta dalla declaratoria di incostituzionalità.
Incidenza della pronuncia della Corte costituzionale
La Corte costituzionale, con sentenza n. 299 del 2013, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 e, in via consequenziale, anche dell’articolo 2 come sostituito dalla L.R. 7 ottobre 2013, n. 33, nonché dell’articolo sull’entrata in vigore. Ne deriva che la legge non è oggi utilizzabile come base normativa per nuovi interventi o per la gestione corrente di contributi o finanziamenti.
Valutazione di attualità
L’atto è da considerarsi obsoleto e non operativo, poiché riferito a un rifinanziamento circoscritto al 2013 ed esplicitamente colpito da illegittimità costituzionale.
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