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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26679/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente della riscossione)

La controversia

La società incaricata della riscossione ha impugnato per cassazione la sentenza di appello che, in una controversia relativa all’impugnazione di estratti di ruolo riferiti a varie cartelle di pagamento per diversi tributi, aveva accolto parzialmente l’appello dei contribuenti limitatamente alla regolazione delle spese di primo grado e aveva condannato l’agente della riscossione anche alle spese del secondo grado. Il ricorso era fondato su due motivi: violazione degli artt. 15 del d.lgs. n. 546/1992 e 91-92 c.p.c. sulla liquidazione delle spese; nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente ai sensi degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992, 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. La Corte ha però esaminato d’ufficio, prima ancora dei motivi, l’ammissibilità dell’originaria impugnazione degli estratti di ruolo alla luce dello ius superveniens introdotto dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, rilevando che i contribuenti non avevano documentato di rientrare in alcuna delle ipotesi che consentono l’azione immediata contro l’estratto di ruolo. Ha quindi ritenuto che, sopravvenuta l’inammissibilità del ricorso originario nel corso del giudizio di merito, la questione fosse rilevabile d’ufficio anche in cassazione e che ciò travolgesse anche la statuizione sulle spese, restando salva solo la parte della decisione relativa alle cartelle già sgravate o annullate e dunque cessate dalla materia del contendere.

La decisione

La Corte ha dichiarato la sopravvenuta inammissibilità del ricorso originario dei contribuenti, limitatamente alle cartelle di pagamento non già interessate da cessazione della materia del contendere, e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata perché la causa non poteva essere proposta. Ha inoltre compensato tra le parti le spese dell’intero giudizio, ritenendo decisiva la formazione in corso di causa di un indirizzo giurisprudenziale sulle questioni controverse. È stato anche escluso l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato come norma sulla regolazione delle spese nel processo tributario, in collegamento con gli artt. 91 e 92 c.p.c.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Invocati per contestare la condanna alle spese; la Corte ricorda che la statuizione sulle spese è accessoria e dipende dalla validità della domanda principale.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato quale parametro del requisito motivazionale della sentenza tributaria.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Invocato come norma sulla motivazione della sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in tema di motivazione della decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Indicata come norma processuale di riferimento del primo motivo di ricorso per cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Indicata come norma processuale di riferimento del secondo motivo di ricorso per cassazione.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    Norma sopravvenuta che delimita i casi in cui è ammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo; incide sull’interesse ad agire ed è applicabile ai giudizi pendenti.

  • art. 3-bis d.l. n. 146/2021

    Disposizione istitutiva della modifica normativa che ha introdotto l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973.

  • L. n. 215/2021

    Legge di conversione del d.l. n. 146/2021, richiamata per la disciplina sopravvenuta sull’impugnazione dell’estratto di ruolo.

  • art. 382, terzo comma, secondo periodo, c.p.c.

    Usato per cassare senza rinvio la sentenza perché la causa non poteva essere proposta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Escluso l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato in ragione della declaratoria di inammissibilità sopravvenuta.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l’inammissibilità del ricorso originario può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado, anche in cassazione, quando non richieda accertamenti di fatto non consentiti al giudice di legittimità.
  • Lo ius superveniens che restringe l’ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo incide sull’interesse ad agire, quale condizione dell’azione a contenuto dinamico, e si applica anche ai giudizi pendenti fino alla decisione.
  • Quando la parte ricorre in cassazione solo contro la statuizione sulle spese, il giudice deve comunque verificare la validità e ammissibilità della domanda principale, poiché la regolazione delle spese è accessoria e non scindibile dal giudizio sulla domanda.
  • La sopravvenuta inammissibilità dell’azione contro l’estratto di ruolo travolge anche la conseguente condanna alle spese, salvo le parti della decisione già coperte da cessazione della materia del contendere per sgravio o annullamento delle cartelle.
  • La regolazione delle spese non può sopravvivere autonomamente a un ricorso originario inammissibile, perché il criterio della soccombenza presuppone un processo validamente instaurato e deciso nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoDecadenza

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