Cassazione Penale, Sentenza n. 7468/2024 del 20/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Pubblico Ministero ha impugnato la sentenza del 12/06/2023 del Tribunale di Torino che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Giulia Ferrante per diffamazione per tardività della querela: la persona offesa aveva appreso del contenuto diffamatorio dell'email il 19/03/2020, ma ha presentato querela solo il 28/07/2020. Il ricorrente ha invocato l'applicazione della sospensione dei termini prevista per il periodo pandemico (art. 221 d.l. 19/05/2020, n. 34, e richiamo all'art. 83 d.l. 17/03/2020, n. 18) per dimostrare la tempestività della querela.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha applicato la sospensione del decorso del termine triennale (in realtà il termine di tre mesi previsto dall'art. 124 c.p. per proporre querela), prevista per il periodo 9 marzo 2020 - 11 maggio 2020 (64 giorni), ed ha concluso che la querela del 28/07/2020 era tempestiva. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati rimessi al Tribunale di Torino per il giudizio.
Norme richiamate
art. 124 cod. pen.
Stabilisce il termine di tre mesi (dal giorno della notizia del fatto) per proporre querela per i reati perseguibili a querela di parte; qui rilevante per il calcolo della tempestività della querela per diffamazione.
art. 83, comma 2, ultimo periodo del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con l. 24 aprile 2020, n. 27 (per quanto richiamato)
"per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale"
Dispone la sospensione del decorso del termine per proporre querela nel periodo indicato, che va computato come interruzione temporanea dei termini processuali rilevanti per la tempestività.
art. 221 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con l. 17 luglio 2020, n. 77
Ha aggiunto/precisato la sospensione dei termini introdotta dai decreti emergenziali, chiarendo l'intervallo 9/3/2020 - 11/5/2020 e producendo l'effetto di sospendere i termini come quello di cui all'art. 124 c.p.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma richiamata nella fase di trasmissione delle conclusioni scritte alla Corte; porta in rilievo la disciplina procedurale sulle comunicazioni documentali e conclusive in epoca emergenziale.
Massime di principio
- In presenza di termini legislativi straordinari (es. sospensioni per emergenza COVID) il decorso dei termini procedurali deve essere ricalcolato includendo i giorni sospesi; una querela presentata dopo il termine 'calendario' può essere comunque tempestiva se ricade nel termine effettivo computato con la sospensione.
- Il termine per proporre querela decorre dalla conoscenza del fatto (qui: data di ricezione dell'email, 19/03/2020). Bisogna sempre partire da quella data e poi applicare eventuali sospensioni o proroghe legislative.
- Se il giudice di merito omette di applicare una sospensione normativa dei termini, il Pubblico Ministero può proporre ricorso per cassazione e ottenere l'annullamento della decisione con rinvio o la rinnovazione del giudizio a seguito del corretto computo dei termini.
- Nelle impugnazioni è essenziale verificare l'esatta formulazione e le date di efficacia dei decreti-legge e delle leggi di conversione che stabiliscono sospensioni, nonché la loro portata (se si riferiscono espressamente ai termini codicistici rilevanti).
- Prima di dichiarare la tardività di una querela, il giudice deve espletare il corretto computo temporale considerando ogni norma emergenziale che possa aver sospeso o interrotto il decorso dei termini procedurali.
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