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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33387/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la decisione di consegna della ricorrente all'Autorità giudiziaria francese in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Parigi (sentenza di condanna esecutiva, non definitiva) per truffa e falso. La difesa censura: omessa e/o insufficiente valutazione del radicamento in Italia (residenza stabile da 2018-2019, immobile a Castiglion Fiorentino acquistato nel 2013 e poi formalmente trasferito al figlio nel 2023; anagrafica 2024), violazione e mancata applicazione degli artt. 18 bis e 19 della legge 69/2005 (in particolare la possibilità, in caso di sentenza non definitiva e soggetto radicato, di subordinare la consegna alla condizione del rinvio in Italia per l'esecuzione della pena), travisamento della sentenza francese e vizio di motivazione per non avere considerato la documentazione probatoria offerta; interesse della ricorrente a scontare la pena in Italia per ragioni di reinserimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non deducibili, reiterativi e manifestamente infondati. Ha ritenuto che le censure sul radicamento attengono alla valutazione di merito e non siano sindacabili in cassazione secondo l'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10. La Corte ha confermato che la Corte di appello ha esaminato la documentazione e ha legittimamente ritenuto insufficiente la prova della stabile residenza quinquennale in Italia; ha inoltre ribadito l'orientamento secondo cui un mandato di arresto europeo può fondarsi su una sentenza esecutiva ma non definitiva. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Legge 22 aprile 2005, n. 69 (disciplina del mandato di arresto europeo)

    art. 1, comma 3; art. 18; art. 18-bis; art. 19, comma 2; art. 22

    L'art. 22 preclude il ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello sulla consegna per vizi di motivazione; gli artt. 18 e 18-bis contengono cause ostative e clausole di preferenza per soggetti radicati, ma la loro operatività richiede prova valutabile in sede di merito; l'art. 19, comma 2 disciplina i casi di sentenza non definitiva e la possibile condizione del rinvio per l'esecuzione, che tuttavia presuppone la prova del radicamento e non sostituisce il sindacato di legittimità sulla motivazione.

  • Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10

    art. 18 (modifica art. 22 della legge 69/2005)

    Ha limitato il sindacato di cassazione sulle valutazioni di merito compiute dalla Corte di appello in materia di consegna, ampliando i casi in cui le censure sulla motivazione non sono ammissibili in Cassazione.

  • Decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002

    Attribuisce rilevanza all'esecutività della sentenza ai fini dell'emissione del mandato di arresto europeo, senza richiedere l'irrevocabilità; da ciò deriva la possibilità di consegna anche quando la condanna è appellata se la sentenza è esecutiva secondo l'ordinamento dello Stato emittente.

Massime di principio

  • Le contestazioni sul radicamento della persona richiesta sono, di norma, valutazioni di merito della Corte territoriale e risultano difficilmente sindacabili in Cassazione quando atteggiate come vizi di motivazione.
  • Un mandato di arresto europeo può basarsi su una sentenza esecutiva anche se non definitiva: l'esecutività, non l'irrevocabilità, è il requisito rilevante secondo la decisione quadro 2002/584/GAI.
  • La previsione di subordinare la consegna al rinvio in Italia per l'esecuzione della pena (art. 19, comma 2) richiede che sia dimostrato il radicamento stabile in Italia; senza prova adeguata del radicamento, la subordinazione non opera.
  • La prova del radicamento richiede elementi oggettivi e documentali (ad es. certificato storico di residenza, elementi anagrafici, collegamenti lavorativi e familiari duraturi); dichiarazioni generiche o documenti episodici possono non essere ritenuti idonei.
  • La difesa deve curare l'integrazione probatoria già in sede di merito e fornire elementi specifici richiesti dal giudice di appello; l'omessa produzione di documenti richiesti può rendere inefficaci le successive censure in Cassazione.
  • Dopo le modifiche normative e la giurisprudenza costante, molte questioni relative alla valutazione della motivazione della Corte di appello non sono più ammissibili in Cassazione: è dunque cruciale sollevare in primo e secondo grado le questioni fattuali con prove complete.

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