Cassazione Civile, Ordinanza n. 04800/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Due società titolari di concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico, proseguite temporaneamente oltre la scadenza, hanno impugnato davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche gli atti regionali che avevano quantificato un canone aggiuntivo previsto dalla normativa lombarda per la prosecuzione temporanea. Le società contestavano: la pretesa illegittimità costituzionale della disciplina regionale; la retroattività della delibera che aveva fissato il canone provvisorio con decorrenza dal 1° gennaio 2011; l’erroneità dei criteri di quantificazione, perché fondati su un parametro unico (20 euro/kW di potenza nominale media annua) senza considerare la redditività dei singoli impianti; la supposta invasione del merito amministrativo da parte del TSAP nel valutare la congruità dell’atto; la motivazione asseritamente apparente o contraddittoria; e la violazione del giudicato interno formatosi sulla sentenza non definitiva. La Corte di cassazione ha esaminato i quattro motivi di entrambi i ricorsi, ritenendoli infondati o, per alcuni profili, inammissibili. Ha escluso che la delibera regionale avesse applicato retroattivamente un’obbligazione non prevista, osservando che il canone aggiuntivo era già imposto dalla legge regionale e che la delibera si era limitata a quantificarne l’importo e a renderlo esigibile. Ha inoltre ritenuto che il TSAP non avesse sconfinato nel merito amministrativo, ma avesse correttamente svolto un sindacato di legittimità su ragionevolezza e proporzionalità della scelta provvisoria, potendo anche disattendere le conclusioni del verificatore con adeguata motivazione. Ha infine escluso la violazione del giudicato interno, perché la sentenza non definitiva non aveva deciso sulla congruità del canone provvisorio, limitandosi a rinviare la trattazione dopo la verificazione.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i ricorsi, principale e incidentale. Ha confermato la legittimità della disciplina regionale sul canone aggiuntivo per la prosecuzione temporanea delle concessioni idroelettriche scadute o in scadenza, la legittimità della quantificazione provvisoria operata dalla Giunta regionale e la correttezza del sindacato esercitato dal TSAP. Ha anche condannato le società ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore delle parti resistenti costituite e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 53 bis l.r. Lombardia 12 dicembre 2003 n. 26
comma 5; commi 5 bis e 5 ter
la norma regionale prevede che la prosecuzione temporanea della concessione sia subordinata al pagamento di un canone aggiuntivo; il canone è corrispettivo del beneficio tratto dall’uso protratto delle risorse pubbliche e degli impianti; la disciplina si applica anche alle prosecuzioni già in essere dalla data di scadenza delle concessioni.
l.r. Lombardia 23 dicembre 2010 n. 19
ha introdotto l’obbligo del canone aggiuntivo demandandone alla Giunta la quantificazione, sicché l’obbligazione era già prevista dalla fonte legislativa.
l.r. Lombardia 30 dicembre 2014 n. 35
ha armonizzato il testo dell’art. 53 bis e ha qualificato espressamente il canone come corrispettivo, prevedendone l’applicazione alle prosecuzioni temporanee in essere.
art. 97 Cost.
invocato dalle ricorrenti in tema di legalità dell’azione amministrativa; la Corte esclude la violazione perché la delibera attua una previsione legislativa già esistente.
art. 23 Cost.
richiamato per escludere la natura di imposta del canone aggiuntivo, qualificato invece come corrispettivo funzionale alla prosecuzione della concessione.
art. 117 Cost.
la disciplina del canone aggiuntivo rientra nella materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, ricondotta alla competenza concorrente regionale.
art. 111 Cost.
richiamato con riferimento al vizio di motivazione solo nei limiti della motivazione inesistente o meramente apparente.
art. 132 n. 4 c.p.c.
la sentenza è censurabile per motivazione solo se la motivazione sia inesistente o meramente apparente; non basta contestarne sufficienza o logicità in fatto.
art. 360 c.p.c.
i motivi sono stati esaminati come violazione di legge, nullità della sentenza e vizio motivazionale; per il TSAP il controllo è limitato ai vizi di legittimità.
art. 116 c.p.c.
il giudice può disattendere le conclusioni del verificatore/consulente se motiva adeguatamente; non esiste vincolo alle risultanze tecniche.
art. 143 r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775
norma evocata per i limiti del sindacato del TSAP sui provvedimenti amministrativi in materia di acque pubbliche.
art. 7 c.p.a.
richiamato dalle ricorrenti per lamentare il superamento dei limiti della giurisdizione di legittimità.
art. 34 c.p.a.
invocato dalle ricorrenti nel denunciare il preteso sconfinamento del TSAP nel merito.
art. 66 c.p.a.
la verificazione è strumento di accertamento tecnico diretto a far emergere la realtà oggettiva dei fatti, non un giudizio valutativo vincolante.
art. 67 c.p.a.
la consulenza tecnica consente un giudizio tecnico; in ogni caso il giudice conserva autonomia nella valutazione delle conclusioni dell’ausiliario.
art. 375 c.p.c.
la Corte spiega perché non ricorrevano i presupposti per la trattazione in pubblica udienza, trattandosi di questioni non nuove in senso rilevante.
art. 380 bis 1 c.p.c.
richiamato per affermare la regola della decisione in camera di consiglio nei casi diversi da quelli di pubblica udienza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
viene dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Un canone aggiuntivo previsto per la prosecuzione temporanea di una concessione scaduta non ha natura di imposta se è strutturato come corrispettivo del beneficio derivante dalla continuazione dell’uso del bene pubblico e degli impianti.
- Non vi è retroattività illegittima quando la legge abbia già imposto l’obbligo di pagamento e l’atto amministrativo successivo si limiti a quantificare la prestazione e a renderla esigibile anche per il periodo già decorso previsto dalla norma.
- Nel sindacato di legittimità sugli atti amministrativi il giudice può verificare ragionevolezza e proporzionalità della scelta, ma non può sostituire la propria valutazione di merito a quella dell’amministrazione, neppure se ritenga preferibile una soluzione diversa o più aderente al caso concreto.
- Le conclusioni del verificatore o del consulente tecnico non sono vincolanti: il giudice può disattenderle, purché dia conto in motivazione delle ragioni del dissenso.
- La censura di motivazione è ammissibile in cassazione solo se la motivazione sia inesistente o meramente apparente; non è sufficiente contestarne la maggiore o minore persuasività o chiedere una rivalutazione del materiale istruttorio.
- La sentenza non definitiva vincola quella definitiva solo sulle questioni effettivamente decise e sui necessari presupposti logici della decisione; un provvedimento meramente istruttorio o ordinatorio non preclude la successiva decisione nel merito della questione ancora aperta.
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