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Sentenza

Sentenza n. 872/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'accertamento ex art. 116 cpa dell'illegittimità del silenzio-diniego/diniego di fatto sull'istanza della ricorrente del 17.07.2025 di accesso ai documenti amministrativi ex artt. 22-25 L. 241/1990 e di accesso civico generalizzato ex art. 5, co. 2, d.lgs. 33/2013, con ordine di esibizione ex art. 116 c.p.a.; nonché per l'annullamento, sempre ai sensi dell'art. 116 cpa della nota del 06/08/2025 del Comune di Foiano di Val Fortore, con la quale l'Ente, pur dando atto di aver ricevuto l'istanza di accesso della società ricorrente, nella sostanza nega tacitamente l'ostensione della documentazione richiesta "sostituendola" con mere (ed incomprensibili) affermazioni e/o dichiarazioni elusive dell'istanza. per l'accertamento in via subordinata, della nullità dell'art. 3 della convenzione 18.05.2021 e, in ogni caso, dell'intera convenzione ex art. 1419 c.c., rilevabile anche ex officio, per contrarietà a norme imperative (art. 12 d.lgs. 387/2003; D.M. 10.09.2010 - Linee guida FER; art. 1, co. 953, L. 145/2018) e illiceità della causa (art. 1418 c.c.), poiché prevede corrispettivi monetari parametrati ai ricavi lordi (3%) in favore del Comune, non deliberati in Conferenza dei servizi e non riconducibili a misure ambientali/territoriali proporzionate; in violazione di art. 12, co. 6, d.lgs. 387/2003 e D.M. 10/09/2010 - Allegato 2 (p.ti 14.15 e 16.5: "non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni") e per l'effetto, si chiede la caducazione della clausola e l'inefficacia delle pretese comunali fondate sull'art. 3;

Giustizia amministrativa202504500

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenza non definitivaAccesso agli atti

Atto impugnato: nota comunale del 6 agosto 2025 e diniego di fatto sull’istanza di accesso documentale e civico generalizzato relativa all’impiego delle somme previste dalla convenzione del 18 maggio 2021

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha presentato al Comune un’istanza congiunta di accesso documentale ex artt. 22-25 l. 241/1990 e di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013, chiedendo numerosi atti amministrativi, contabili, progettuali e tecnici relativi alla convenzione del 18 maggio 2021 e all’impiego delle somme destinate a misure di mitigazione ambientale e territoriale. L’istanza era motivata, quanto all’accesso documentale, dall’interesse diretto, concreto e attuale della società alla corretta esecuzione del rapporto e alla tutela delle proprie posizioni contrattuali, anche in relazione alla controversia patrimoniale promossa dal Comune davanti al giudice ordinario. Il Comune ha risposto con una nota priva degli allegati richiesti, descrivendo alcuni interventi e contestando alla società il mancato versamento integrale delle somme ritenute dovute. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità del diniego di fatto e ha chiesto l’ordine di esibizione. Ha inoltre proposto una domanda di accertamento della nullità dell’art. 3, o dell’intera convenzione, per contrasto con la disciplina sulle autorizzazioni per impianti da fonti rinnovabili e sulle misure compensative, domanda poi qualificata come principale e autonoma e accompagnata dalla richiesta di conversione del rito ai sensi dell’art. 32 c.p.a. Il Comune ha eccepito la genericità e il carattere esplorativo dell’istanza, sostenendo che la richiesta avrebbe comportato un controllo generalizzato sull’attività comunale, e ha depositato documentazione concernente diversi interventi ambientali finanziati anche con altre risorse.

La decisione

Il TAR ha deciso in via non definitiva la sola domanda di accesso, rinviando la trattazione della domanda di nullità della convenzione al rito ordinario e a un’udienza pubblica. Ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente alla documentazione relativa ai lavori di pulizia e manutenzione della strada in contrada Piano delle Mandrie: la nota comunale aveva indicato l’impiego di circa 12.348 euro, ma senza allegare la determina e gli atti di spesa. Il Comune è stato quindi obbligato a consentire l’accesso documentale a tali atti entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il resto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, perché la richiesta riguardava una mole considerevole e indifferenziata di documenti di natura contabile, progettuale e tecnica, risultando generica ed esplorativa e idonea a trasformare l’accesso in un controllo generalizzato sull’attività dell’ente. Il Collegio ha inoltre valorizzato il chiarimento fornito dal Comune circa l’esiguità delle somme effettivamente versate, il loro impiego per la manutenzione stradale e l’utilizzo congiunto di altre risorse per ulteriori attività ambientali documentate. Il rito è stato convertito in rito ordinario per la domanda di accertamento della nullità della convenzione; la fissazione dell’udienza è stata rimessa al Presidente della Sezione. Le spese sono state riservate alla definizione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    per l’accertamento ex art. 116 c.p.a. dell’illegittimità del silenzio-diniego/diniego di fatto e per l’ordine di esibizione

    Disciplina il rito speciale per la tutela dell’accesso; il giudice può ordinare all’amministrazione l’esibizione dei documenti quando il diniego o il mancato ostensione risultino illegittimi.

  • artt. 22-25 l. 241/1990

    accesso ai documenti amministrativi

    Costituiscono la base normativa dell’accesso documentale, esercitabile in presenza di un interesse diretto, concreto e attuale; nel caso concreto l’accesso è stato riconosciuto limitatamente agli atti specificamente individuati relativi ai lavori stradali.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013

    accesso civico generalizzato

    È stato indicato dalla ricorrente quale ulteriore fondamento dell’istanza, ma la decisione si è concentrata sull’accesso documentale e non ha enunciato una disciplina specifica applicativa dell’accesso civico generalizzato.

  • art. 32, commi 1 e 2, c.p.a.

    Consente la conversione del rito quando nel medesimo giudizio siano proposte domande soggette a riti diversi; il TAR ha disposto la conversione al rito ordinario per la domanda di accertamento della nullità della convenzione.

  • art. 31, comma 4, c.p.a.

    domanda di accertamento della nullità

    È stato richiamato dalla ricorrente quale base processuale della domanda autonoma di accertamento della nullità della convenzione; la domanda non è stata decisa nel merito in questa sentenza non definitiva.

  • art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a.

    giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sugli accordi ex art. 11 l. 241/1990

    È stato invocato dalla ricorrente per sostenere la giurisdizione amministrativa sulla domanda relativa alla convenzione; il TAR non ha ancora definito tale questione sostanziale.

  • art. 12 d.lgs. 387/2003

    autorizzazione unica per impianti alimentati da fonti rinnovabili

    È stato indicato dalla ricorrente quale parametro di validità della convenzione e delle misure compensative; la relativa questione è stata rinviata alla successiva trattazione nel rito ordinario.

  • D.M. 10 settembre 2010

    È stato richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina delle misure compensative per impianti da fonti rinnovabili; la sentenza non ha ancora deciso la conformità della convenzione a tale disciplina.

  • art. 1, comma 953, l. 145/2018

    nullità delle clausole relative a compensazioni non conformi alla disciplina vigente

    È stato invocato quale parametro di nullità dell’art. 3 della convenzione; la questione è stata rimessa alla fase ordinaria del giudizio.

Massime di principio

  • L’accesso documentale non può essere utilizzato per ottenere indiscriminatamente una notevole mole di documenti eterogenei, con finalità di controllo generalizzato sull’attività dell’amministrazione; una richiesta generica ed esplorativa è inammissibile.
  • Quando l’amministrazione dichiara di avere utilizzato somme pubbliche o somme corrisposte dal richiedente per specifici lavori, non è sufficiente una mera dichiarazione: devono essere ostensibili gli atti amministrativi e contabili concretamente riferibili a tali lavori, quali la determina e gli atti di spesa.
  • La richiesta di accesso può essere accolta parzialmente limitatamente ai documenti specificamente individuati e direttamente collegati all’interesse del richiedente, anche quando le ulteriori richieste siano generiche o eccedano i limiti dell’accesso.
  • Quando nello stesso giudizio sono cumulate una domanda soggetta al rito speciale dell’accesso e una domanda di accertamento della nullità soggetta al rito ordinario, il giudice può trattare immediatamente la domanda di accesso e disporre la conversione del rito per la domanda distinta, rinviandone la trattazione a udienza pubblica.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso civico generalizzatoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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