Cassazione Penale, Sentenza n. 08289/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta che, in sede di riesame, aveva revocato il decreto di sequestro preventivo disposto a carico di Vecchio Rosaria relativamente a contestazioni provvisorie per reati indicati agli artt. 81, 110, 640-bis e 648-ter.1 c.p. Il Procuratore contesta la esclusione, operata dal Tribunale, del fumus del delitto di truffa (art. 640-bis c.p.) ritenuto reato presupposto dell'autoriciclaggio: secondo il ricorrente, le omissioni e le dichiarazioni "opache" della Vecchio avrebbero costituito artifici e raggiri idonei, in termini "ex ante", a indurre in errore Agea e Ismea e conseguire l'ingiusto vantaggio (contributo di €590.320,08) poi distratto tramite operazioni riconducibili agli altri indagati; il Tribunale, invece, ha ritenuto che non sussistesse la "causa efficiente" e ha dato rilievo alla presunta negligenza/insufficiente controllo degli enti pubblici.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per vizio di motivazione del Tribunale (motivazione "eccentrica, ambigua e in parte apparente"), evidenziando che il giudice del riesame non ha adeguatamente valutato il fumus del reato di truffa e il nesso tra tale reato presupposto e l'autoriciclaggio; ha inoltre richiamato principi consolidati: l'idoneità di condotte omissive a integrare la truffa se valutate "ex ante" e l'irrilevanza, ai fini dell'idoneità del raggiro, della mancata diligenza dell'ente erogatore. Per queste ragioni la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Caltanissetta per un nuovo esame, secondo le coordinate ermeneutiche indicate.
Norme richiamate
art. 640-bis c.p.
Il reato di truffa è stato considerato quale reato presupposto dell'autoriciclaggio; la Corte ha richiamato il principio che la truffa può essere integrata anche da condotte omissive idonee, valutate "ex ante", ad indurre in errore l'ente erogatore e procurare un ingiusto profitto
art. 648-ter.1 c.p.
Norma sull'autoriciclaggio: la Cassazione ha richiamato la necessità di valutare se le successive operazioni di trasformazione/impiego costituiscano atti di "trasformazione" delle utilità derivanti dal reato presupposto, assumendo autonoma consistenza nella formazione del reato di autoriciclaggio
artt. 81, 110 c.p.
Riferimenti alla concorso e alla partecipazione al reato: la ricostruzione contestuale delle condotte (ruolo di prestanome e rapporto con altri indagati) è rilevante per delineare la responsabilità collegata sia al reato presupposto sia all'autoriciclaggio
art. 325, comma 1 c.p.p.
La Corte ricorda che il sindacato di legittimità sulle ordinanze di riesame è circoscritto alla violazione di legge (mancanza assoluta o motivazione meramente apparente); nel caso il vizio di motivazione è stato ritenuto così grave da integrare tale violazione
art. 324, comma 5 c.p.p.
Norma richiamata per indicare la competenza del giudice al quale rinviare il nuovo giudizio (Tribunale di Caltanissetta) dopo l'annullamento del provvedimento impugnato
d.lgs. n. 231/2001, artt. 5 e 25-octies
Richiamati nel contesto di provvedimenti di dissequestro relativi a soggetti giuridici (Asso Società Cooperativa e Saria s.r.l.) e alla possibile responsabilità amministrativa degli enti per illeciti connessi alle erogazioni
Massime di principio
- In tema di truffa, anche comportamenti omissivi possono integrare il reato se, valutati "ex ante", sono idonei ad indurre in errore l'ente erogatore e ad attivare il procedimento per ottenere un ingiusto vantaggio
- La presenza di negligenza o di controlli insufficienti da parte dell'ente pubblico che eroga il contributo non esclude, di per sé, l'idoneità degli artifici o raggiri posti in essere dal richiedente a integrare la truffa
- Nel giudizio sul sequestro preventivo il fumus commissi delicti si valuta anche sulla base di elementi indiziari concreti e persuasivi; il collegamento tra reato presupposto (es. truffa) e reato trasformativo (es. autoriciclaggio) deve essere esplicitamente e coerentemente motivato
- La Corte di Cassazione esercita un sindacato limitato sulle ordinanze di riesame ma può annullare per vizio di motivazione quando la decisione risulti contraddittoria, priva di coerenza o manifestamente apparente
- Per i difensori: documentare la catena temporale e causale tra omissioni/dichiarazioni e l'erogazione del vantaggio, e provare (o confutare) le operazioni di trasformazione delle risorse, è cruciale per sostenere o contrastare misure cautelari reali
- Per l'accusa: è utile strutturare la ricostruzione dimostrando l'idoneità "ex ante" delle condotte rilevate e la loro concreta efficacia causale nel conseguimento dell'ingiusto profitto, oltre a documentare i passaggi di impiego/trasferimento per l'autoriciclaggio
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