Sentenza del 20/09/2017 n. 3696 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo tributario - Atti impugnabili - Interpello disapplicativo - Diniego - Impugnabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava il diniego dell'istanza di disapplicazione della disciplina sulle società non operative e sosteneva che tale provvedimento fosse autonomamente impugnabile davanti alle Commissioni tributarie. La questione riguardava, in particolare, se il diniego costituisse un atto idoneo a esprimere una pretesa impositiva o un diniego di agevolazione rientrante nell'art. 19, comma 1, lett. h), del d.lgs. 546/1992.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile, poiché il diniego dell'istanza di disapplicazione non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili. Sono impugnabili gli atti che portano a conoscenza del contribuente una pretesa impositiva determinata. Il diniego in esame, invece, non costituisce esercizio di un potere autoritativo volto a far valere una pretesa erariale e non integra un diniego di agevolazione: la disapplicazione consentirebbe al contribuente di essere tassato secondo il reddito effettivamente conseguito, anziché secondo il reddito minimo presunto previsto per le società non operative.
Norme richiamate
Art. 19, comma 1, lett. h), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
atti relativi alle operazioni catastali, [...] nonché il diniego o la revoca di agevolazioni o esenzioni
Il diniego di disapplicazione della disciplina sulle società non operative non è qualificabile come diniego di agevolazione o esenzione autonomamente impugnabile ai sensi di questa disposizione.
Disciplina delle società non operative
La disciplina determina, in presenza dei relativi presupposti, un reddito minimo presunto. L'eventuale disapplicazione consente invece la tassazione ordinaria sul reddito effettivamente prodotto e non costituisce, secondo la sentenza, una tradizionale agevolazione fiscale.
Massime di principio
- Un atto dell'Amministrazione finanziaria è autonomamente impugnabile quando manifesta una pretesa tributaria concreta, attuale e individuata nei confronti del contribuente.
- Il diniego di un'istanza preventiva o disapplicativa non è necessariamente impugnabile: occorre verificare se produca immediatamente una pretesa impositiva oppure se costituisca soltanto un atto interlocutorio o preparatorio.
- Il diniego di disapplicazione della disciplina sulle società non operative non equivale automaticamente al diniego di un'agevolazione fiscale, perché la disapplicazione mira a evitare l'applicazione di un reddito minimo presunto e a consentire la tassazione del reddito effettivo.
- L'eventuale contestazione potrà essere fatta valere, in linea generale, impugnando il successivo atto impositivo nel quale l'Amministrazione concretizza la pretesa fiscale, salvo diverse specifiche disposizioni o orientamenti applicabili al caso.
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