Cassazione Civile, Ordinanza n. 20635/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di lavoro introdotto dalla lavoratrice per ottenere differenze retributive, connesso anche alla rivendicazione di un determinato inquadramento/livello contrattuale. Il Tribunale aveva dichiarato nullo il ricorso introduttivo ritenendo che dall’atto, anche integrato dai documenti prodotti e dai conteggi, non fosse possibile individuare la causa petendi del credito azionato. La Corte d’appello ha confermato la nullità del ricorso e ha respinto l’appello, condannando la soccombente alle spese. In cassazione la ricorrente ha denunciato, in sintesi, violazione o falsa applicazione di contratti e accordi collettivi e omesso esame di fatti decisivi, lamentando: la sussistenza della causa petendi del credito; l’applicazione del livello rivendicato; l’erronea nozione di autosufficienza; la mancata prova dell’inquadramento; l’asserita inversione dell’onere probatorio; la mancata ammissione delle prove; l’applicabilità d’ufficio dell’esatto inquadramento. I controricorrenti si sono costituiti come eredi della parte originaria resistente, deceduta nelle more.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non colpisse correttamente la ratio della decisione di merito, perché la sentenza impugnata non aveva deciso il merito della domanda ma aveva soltanto confermato una decisione di rito, ossia la nullità del ricorso introduttivo. Inoltre, il motivo era formulato in modo non conforme ai requisiti di specificità e autosufficienza richiesti dagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., e comunque non deduceva nei termini corretti un vizio riconducibile all’art. 360 c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge può essere dedotta solo quando la censura investa realmente l’erronea applicazione della norma al fatto accertato; non è utilizzabile per contestare in modo generico una decisione di rito sulla nullità dell’atto introduttivo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
I vizi attinenti alla nullità processuale o alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato devono essere dedotti come error in procedendo, denunciando la deviazione del giudice dal modello legale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L’omesso esame è deducibile solo con riferimento a fatti storici decisivi; non è sufficiente prospettare questioni valutative o giuridiche, né generici difetti motivazionali.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti, secondo il principio di autosufficienza.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Devono essere depositati gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda, a pena di inammissibilità.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
In presenza di doppia conforme opera la preclusione alla deduzione del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., salvo specifiche condizioni non ricorrenti nel caso esaminato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La contestazione della declaratoria di nullità del ricorso introduttivo deve essere veicolata con un motivo che investa specificamente il vizio processuale o la violazione della regola applicata, non con una generica critica al merito della pretesa.
- Quando la sentenza di appello si limita a confermare una decisione di rito, è inammissibile un ricorso che la censuri come se avesse deciso il merito della domanda.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione di un fatto storico decisivo, non di profili valutativi, interpretativi o di mera argomentazione difensiva.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare rigorosamente i requisiti di specificità e di indicazione degli atti e documenti rilevanti; la mancata osservanza comporta inammissibilità.
- In presenza di doppia conforme, il controllo di legittimità sul vizio motivazionale è ulteriormente ristretto nei limiti previsti dall’art. 348-ter c.p.c.
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