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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37563/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una impresa edile per il pagamento di fatture relative a lavori eseguiti presso una masseria. Il destinatario dell'ingiunzione propose opposizione sostenendo di avere già versato somme superiori al dovuto rispetto al valore dei lavori eseguiti e formulando domande riconvenzionali di restituzione dell'asserito indebito, risarcimento per interruzione dei lavori, penali contrattuali e lite temeraria. La controparte resistette chiedendo a sua volta il pagamento del credito effettivamente maturato e il risarcimento di danni da perdita di chance e per lite temeraria. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, gli eredi dell'opponente ricorsero per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe fondato la decisione su un documento non prodotto, ossia la perizia allegata al contratto del 2002; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposta, quale attrice sostanziale, dovesse provare il credito; 3) violazione degli artt. 116 e 345 c.p.c., assumendo l'inammissibilità di nuove produzioni documentali in appello e la necessità di decidere sulla base del solo materiale di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità ex art. 366 n. 6 c.p.c., poiché il ricorso faceva riferimento a contratti, perizia e CTU senza riprodurne puntualmente il contenuto né indicarne la precisa localizzazione negli atti. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che l'opponente in decreto ingiuntivo, pur convenuto in senso sostanziale, assume la posizione di attore quanto alle domande riconvenzionali e, soprattutto, che l'onere di provare le modalità di determinazione dei costi delle opere gravava sugli eredi che contestavano la decisione. Ha respinto anche il terzo motivo, richiamando il principio per cui nell'appello l'appellante è parte processualmente attrice nella revisio e deve dimostrare la fondatezza dei propri motivi con una critica specifica della sentenza impugnata; conseguentemente, la mancata produzione del documento decisivo legittimava il rigetto del gravame. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con distrazione in favore del difensore della controricorrente, e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Non risulta violato il principio dispositivo solo perché il giudice valorizza un documento richiamato nella CTU; il motivo è comunque inammissibile se non si indicano specificamente gli atti e il loro contenuto.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova grava su chi fa valere il diritto o su chi contesta il diritto altrui deducendo fatti estintivi o modificativi; in appello l'onere di dimostrare l'errore della sentenza grava sull'appellante.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura sulla valutazione delle prove non può prescindere dalla specifica indicazione del materiale probatorio e della sua decisività.

  • art. 345 c.p.c.

    Il motivo è infondato perché la decisione di appello si fonda sulla mancata dimostrazione delle censure da parte dell'appellante; il punto centrale non è la sola nuova produzione documentale, ma l'onere dell'appellante di offrire il materiale necessario al riesame.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è inammissibile se fondato su documenti o atti non trascritti, non indicati specificamente o non localizzati nel fascicolo di merito e di legittimità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata trattata con il rito camerale non partecipato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115 del 2002

    È stato disposto il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115 del 2002

    Richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura fondata su documenti o atti processuali è inammissibile se il ricorrente non ne riproduce puntualmente il contenuto e non ne indica la precisa collocazione nei fascicoli di merito e di legittimità.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere della prova sulle circostanze poste a base delle contestazioni e delle domande riconvenzionali ricade sulla parte che le allega; la qualificazione dell'opposta come attrice sostanziale non esonera l'opponente dall'onere di provare i fatti su cui fonda le proprie censure.
  • In appello, l'appellante assume la posizione di parte processualmente attrice nella revisio e deve dimostrare con una critica specifica e completa la fondatezza dei motivi di gravame; se deduce l'erronea interpretazione di un documento, deve metterlo a disposizione del giudice di secondo grado.
  • La mancata disponibilità nel giudizio di appello del documento decisivo non può essere imputata alla parte vittoriosa in primo grado, non essendovi una regola che imponga a quest'ultima di riprodurlo nel grado successivo.
  • La prova di un fatto negativo non comporta inversione dell'onere probatorio: il soggetto che invoca il diritto deve provare il fatto costitutivo, eventualmente mediante fatti positivi contrari o presunzioni.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoProveImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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