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Ordinanza

Ordinanza n. 422/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) n. 2610/2023, resa tra le parti, e per il conseguente annullamento: - della nota prot. n. 4117, datata 15.4.2015, dell'I.P.A. di Enna, ricevuta in data 28.4.2015, con il quale il Dirigente del Servizio ha disposto “la decadenza totale degli aiuti concessi relativi all'indennità compensativa e la decadenza parziale per le annualità 2008 e 2009 di agroambiente, il recupero delle somme indebitamente percepite riguardanti le domande AGEA in questione e l'archiviazione del procedimento di revisione riguardante le pratiche suddette”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi, ove occorra, dei verbali di contestazione redatti dalla Guardia di Finanza, ancorché non conosciuti, citati nel provvedimento prot. n. 4117/2015 dell'IPA di Enna; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

Giustizia amministrativa202400388

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Enna che dispone la decadenza totale dagli aiuti della Misura 211, la decadenza parziale dagli aiuti della Misura F1/B Agroambiente e il recupero delle somme percepite

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'appello è stato proposto contro la sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva respinto il ricorso contro la nota dell'I.P.A. di Enna del 15 aprile 2015. Il provvedimento amministrativo si fondava sugli accertamenti della Guardia di Finanza, dai quali sarebbe emersa la presentazione di contratti di affitto irregolari o comunque inidonei a dimostrare la legittima conduzione delle superfici dichiarate a premio. L'appellante ha dedotto, tra l'altro, difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che l'Amministrazione si sarebbe limitata a recepire gli esiti degli accertamenti di polizia giudiziaria senza individuare puntualmente le particelle contestate, i titoli ritenuti falsi o inidonei, le annualità interessate, le superfici considerate irregolari e il criterio di calcolo delle soglie rilevanti per la decadenza totale o parziale. Le Amministrazioni hanno sostenuto che le superfici interessate da impegni pluriennali dovessero essere detenute in forza di un titolo idoneo per l'intera durata dell'impegno e che, nella fattispecie, lo scostamento superasse il 20% per la Misura 211 e fosse compreso tra il 3% e il 20% per la Misura F1/B Agroambiente.

La decisione

Il CGARS non ha definito il merito dell'appello e ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 63 e 66 c.p.a. Il Collegio ha ritenuto non risolutivo, da solo, il principio secondo cui l'accesso agli aiuti agricoli richiede sia la materiale utilizzazione delle superfici sia la loro disponibilità in forza di un titolo lecito e documentabile. Occorre infatti accertare se l'Amministrazione abbia individuato correttamente le superfici prive di titolo idoneo e ne abbia calcolato esattamente l'incidenza sulle soglie regolamentari. La verificazione dovrà ricostruire, per ciascuna domanda, misura, annualità, particelle, titoli di conduzione, superfici dichiarate e irregolari, basi istruttorie, soglie percentuali, annualità coinvolte e importi erogati e recuperati, verificando anche i rapporti con la posizione della società agricola Agrifoglio e con il provvedimento AGEA del 13 dicembre 2022. Il verificatore dovrà svolgere un accertamento tecnico-documentale, senza pronunciarsi sulla legittimità degli atti, sulla validità giuridica dei titoli, sulla falsità documentale, sull'elemento soggettivo, sull'indebita percezione in senso giuridico o sulla rilevanza degli altri procedimenti, valutazioni riservate al Collegio. Le operazioni dovranno svolgersi nel contraddittorio delle parti; la relazione definitiva dovrà essere depositata entro centoventi giorni dall'avvio delle operazioni. Le spese di verificazione sono state provvisoriamente poste a carico dell'appellante, con acconto di euro 2.500,00; ogni ulteriore statuizione, comprese quelle sul merito, sulle spese e sul compenso finale del verificatore, è stata riservata alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre mezzi istruttori necessari alla decisione della controversia.

  • art. 66 c.p.a.

    Consente di disporre la verificazione quando la decisione richiede un accertamento tecnico-documentale affidato a un soggetto terzo e imparziale.

Massime di principio

  • Quando la decadenza da aiuti agricoli e il recupero delle somme dipendono dall'asserita inidoneità dei titoli di conduzione delle superfici dichiarate, non è sufficiente affermare in astratto che il beneficiario debba disporre di un titolo lecito e documentabile: l'Amministrazione deve individuare le particelle interessate, i titoli contestati, le ragioni della loro inidoneità, le annualità coinvolte e l'incidenza delle superfici irregolari sulle soglie applicabili.
  • Qualora la decisione sulla legittimità di una decadenza da aiuti agricoli richieda di correlare particelle catastali, titoli di conduzione, annualità, superfici dichiarate, superfici ammesse, importi e soglie percentuali, il giudice può disporre verificazione ai sensi degli artt. 63 e 66 c.p.a.
  • La verificazione deve mantenersi entro un perimetro tecnico-documentale: il verificatore può ricostruire dati, documenti, superfici, percentuali e nessi fattuali, ma non può sostituirsi al Collegio nelle valutazioni giuridiche sulla validità dei titoli, sulla legittimità del provvedimento, sulla falsità documentale o sulla sussistenza dell'indebita percezione.
  • La verificazione disposta nel processo amministrativo deve svolgersi nel contraddittorio delle parti, con verbalizzazione delle operazioni, delle acquisizioni documentali e delle osservazioni dei difensori o dei consulenti di parte.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiIstruttoria processuale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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