Ordinanza n. 826/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.A.SPO. emesso dal Questore di Brescia in relazione agli scontri tra tifoserie presso lo stadio di Palazzolo
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, il provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive adottato dal Questore di Brescia ai sensi dell’art. 6 l. 401/1989, notificato il 13 febbraio 2026. Dall’ordinanza non risultano esposti i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il giudice ha rilevato d’ufficio la necessità di regolarizzare la procura alle liti, poiché la copia per immagine della procura cartacea non era asseverata, e ha ritenuto necessario acquisire la registrazione delle bodycam dei Carabinieri intervenuti negli scontri dell’8 febbraio 2026, registrazione richiamata nel provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR non ha deciso l’incidente cautelare né il merito. Ha ordinato al difensore del ricorrente di regolarizzare la procura alle liti entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 44, comma 2, c.p.a. Ha inoltre disposto l’acquisizione della registrazione delle telecamere bodycam in uso ai Carabinieri intervenuti negli scontri, da riversare su idoneo supporto digitale e depositare presso la Segreteria della Sezione entro il 10 settembre 2026 in triplice copia. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata all’udienza camerale del 21 ottobre 2026. Le spese non sono state definite.
Norme richiamate
art. 6 l. 401/1989
È la disposizione posta a fondamento del D.A.SPO. impugnato; l’ordinanza non ne interpreta specificamente i presupposti.
art. 136, comma 2-ter, c.p.a.
Richiede, nel caso considerato, l’asseverazione della copia per immagine della procura alle liti formata su supporto cartaceo.
art. 8, comma 2, Regole tecnico-operative allegate al D.P.C.S. 28 luglio 2021
È richiamato quale ulteriore fondamento dell’obbligo di asseverazione della copia informatica della procura cartacea.
art. 44, comma 2, c.p.a.
Consente la regolarizzazione della procura mediante assegnazione di un termine perentorio di quindici giorni.
Massime di principio
- Quando la procura alle liti cartacea è depositata in giudizio mediante copia per immagine non asseverata, il giudice può ordinare la regolarizzazione dell’atto ai sensi dell’art. 44, comma 2, c.p.a., assegnando un termine perentorio.
- La mancata regolarizzazione della procura entro il termine perentorio assegnato può impedire la prosecuzione valida del giudizio, secondo le conseguenze previste dal rito amministrativo.
- Quando il provvedimento impugnato richiama registrazioni audiovisive rilevanti per la ricostruzione dei fatti, il giudice può disporne l’acquisizione e ordinarne il deposito su supporto digitale prima di decidere la domanda cautelare.
- La necessità di acquisire documentazione istruttoria rilevante può giustificare il rinvio della trattazione dell’incidente cautelare a una successiva camera di consiglio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 1273/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 235/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 236/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 237/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 238/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 239/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →