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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09545/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratrice)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice di ottenere dall'INPS la liquidazione del TFR maturato alla cessazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze di un ente locale, rapporto seguito senza soluzione di continuità, sotto il profilo fattuale, da un nuovo rapporto a tempo indeterminato con il medesimo ente. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 2 L. n. 335/1995, dell'Accordo quadro ARAN-OO.SS. del 29 luglio 1999, del d.P.C.M. 20 dicembre 1999 e dell'art. 26, comma 19, L. n. 448/1998, sostenendo che il TFR pubblico non sarebbe integralmente assimilabile al TFR privatistico ex art. 2120 c.c., perché connotato da una gestione tramite fondo INPS, da finanziamento contributivo obbligatorio, da meccanismi di computo, anticipazione e liquidazione mensile diversi, nonché da una disciplina di rateizzazione e di inapplicabilità del fondo di garanzia; con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 368/2001 e della sentenza CGUE n. 22/2014, contestando il riconoscimento di un autonomo diritto al TFR alla cessazione del primo rapporto a termine in presenza di successiva instaurazione di un diverso rapporto a tempo indeterminato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le censure, affermando che, nel pubblico impiego contrattualizzato, il TFR è soggetto alla disciplina dell'art. 2120 c.c. per effetto dell'armonizzazione normativa introdotta dalla L. n. 335/1995 e dal d.P.C.M. 20 dicembre 1999, sicché il diritto sorge alla cessazione di ciascun rapporto di lavoro subordinato e non alla cessazione del rapporto previdenziale o dell'iscrizione al fondo; la continuità temporale tra due rapporti non impedisce la maturazione e l'esigibilità del TFR relativo al primo rapporto. Ha inoltre ritenuto non dirimente il richiamo alla giurisprudenza UE e ad altra precedente pronuncia sulla diversa indennità premio di fine servizio.

La decisione

Il ricorso dell'INPS è stato rigettato. La Corte ha confermato che la lavoratrice aveva diritto alla liquidazione del TFR maturato al termine del primo rapporto a tempo determinato, nonostante la successiva instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con il medesimo ente. La decisione ha valorizzato il principio per cui il TFR pubblico, dopo la riforma di armonizzazione, ha natura di retribuzione differita con concorrente funzione previdenziale e matura alla cessazione giuridica del singolo rapporto di lavoro. Conseguentemente, l'INPS è stato condannato alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2 L. n. 335/1995

    ha realizzato l'armonizzazione dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici contrattualizzati, assoggettandoli alla disciplina privatistica del TFR

  • Accordo quadro ARAN-Confederazioni sindacali del 29 luglio 1999

    richiamato dall'INPS a sostegno della peculiarità del TFR pubblico, ma ritenuto non idoneo a escludere l'applicazione dell'art. 2120 c.c. alla cessazione del rapporto

  • d.P.C.M. 20 dicembre 1999

    ancora il TFR alla cessazione dal servizio secondo la legge n. 297/1982 e, per il personale assunto dopo il 31 dicembre 2000, applica le regole del TFR di cui alla medesima legge; l'esigibilità è dunque collegata alla cessazione giuridica del rapporto di lavoro

  • art. 26, comma 19, L. n. 448/1998

    richiamato nel primo motivo dall'INPS, ma non ritenuto decisivo per escludere la disciplina del TFR ex art. 2120 c.c.

  • art. 2120 c.c.

    in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato

    il diritto al TFR sorge alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato; il TFR è costituito da accantonamenti di quote della retribuzione ed è retribuzione differita con funzione anche previdenziale

  • art. 5 d.lgs. n. 368/2001

    richiamato nel secondo motivo, ma la Corte ritiene infondata la censura perché la successione tra rapporto a termine e rapporto a tempo indeterminato non elimina l'autonomia dei due rapporti ai fini del TFR

  • sentenza CGUE n. 22/2014

    invocata dall'INPS, ma considerata non idonea a far venire meno la distinzione tra il rapporto a termine cessato e il successivo rapporto a tempo indeterminato

  • L. n. 297/1982

    richiamata quale disciplina di riferimento recepita dal d.P.C.M. 20 dicembre 1999 per la liquidazione del TFR alla cessazione del servizio

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della P.A. ricorrente, se dovuto

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, il trattamento di fine rapporto è regolato, per effetto del processo di armonizzazione normativa, secondo il paradigma dell'art. 2120 c.c., sicché matura ed è esigibile alla cessazione del singolo rapporto di lavoro subordinato.
  • La continuità di fatto tra due rapporti di lavoro, anche presso la medesima amministrazione, non impedisce la maturazione di un autonomo TFR per il primo rapporto, quando vi sia una cesura giuridica tra i due rapporti.
  • Non può essere opposta, per negare la liquidazione del TFR, la tesi della sua dipendenza dalla sola estinzione del rapporto previdenziale o dall'iscrizione al fondo, se la normativa applicabile collega espressamente il diritto alla cessazione del servizio.
  • Il TFR, anche nel settore pubblico armonizzato, conserva natura di retribuzione differita con concorrente funzione previdenziale, essendo formato da accantonamenti annuali di quote della retribuzione.
  • Il richiamo a discipline speciali o a pronunce su istituti diversi dal TFR armonizzato non è sufficiente a superare il dato normativo che ancora l'esigibilità alla cessazione del rapporto di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieTFR
RamiLavoroPrevidenza
IstitutiOnere della prova

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