Sentenza del 18/12/2019 n. 33753 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata il 13 gennaio 2009, relativa alla TARSU per gli anni 1999-2003, sostenendo principalmente l'omessa o irregolare notifica della cartella prodromica, la violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente per mancata allegazione e carenza di indicazioni nell'intimazione, l'omessa indicazione dell'autorità giudiziaria competente, l'illegittimità della produzione documentale effettuata da Equitalia soltanto in appello e la carenza di interesse dell'agente della riscossione a impugnare la sentenza di primo grado. In Cassazione ha proposto otto motivi, contestando anche la validità della notifica della cartella eseguita a mani del portiere.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittimata Equitalia a proporre appello, poiché era stata convenuta in primo grado ed era risultata soccombente; ha giudicato ammissibile in appello la produzione della cartella e della documentazione relativa alla sua notifica, trattandosi di documenti utilizzabili ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992 e di mera difesa, non di nuove eccezioni in senso stretto. Una volta accertata la regolare notifica della cartella, non impugnata e quindi divenuta definitiva, l'intimazione poteva essere contestata soltanto per vizi propri. Le ulteriori censure sono state dichiarate infondate o inammissibili, anche per difetto di autosufficienza e specificità. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1.400 euro oltre accessori e rimborso forfettario, nonché all'eventuale versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 19, comma 3
L'atto successivo può essere impugnato per vizi propri quando l'atto presupposto è divenuto definitivo.
L'intimazione di pagamento, se preceduta da una cartella regolarmente notificata e non impugnata, non consente di rimettere in discussione i vizi della cartella o della pretesa tributaria originaria; possono essere dedotti soltanto vizi propri dell'intimazione.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 57
Il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda le eccezioni in senso stretto, cioè quelle con cui si fanno valere fatti modificativi o estintivi della pretesa, non le mere difese volte a contestare le ragioni del ricorso.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 58, comma 2
Nel processo tributario è generalmente ammessa in appello la produzione di nuovi documenti, anche preesistenti al giudizio e anche da parte della parte rimasta contumace in primo grado, purché siano rispettati i termini processuali e il contraddittorio.
Statuto del contribuente, art. 7
La violazione degli obblighi di motivazione e di informazione dell'atto tributario può rilevare se compromette concretamente la possibilità di difesa; nel caso esaminato, la contestazione non è stata accolta.
Codice civile, art. 2909, e codice di procedura civile, art. 324
Le decisioni divenute definitive acquisiscono autorità di cosa giudicata, ma la relativa eccezione deve essere prospettata in Cassazione con indicazione completa e autosufficiente degli elementi processuali necessari alla verifica.
Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6
Chi denuncia errori nella valutazione di atti o documenti deve riprodurne il contenuto essenziale e indicare precisamente dove siano stati prodotti; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
Legge n. 241/1990, art. 3, comma 4
L'omessa o erronea indicazione nell'atto dell'autorità competente e dei termini per ricorrere può impedire la decadenza quando ostacoli concretamente l'identificazione del giudice o dei termini; non opera però se il contribuente ha comunque proposto tempestivamente ricorso davanti all'autorità competente.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla legge n. 228/2012
In caso di rigetto integrale dell'impugnazione, il ricorrente può essere tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Quando una cartella di pagamento è stata regolarmente notificata e non è stata impugnata nei termini, diventa definitiva: una successiva intimazione di pagamento non consente normalmente di contestare nuovamente la notifica, la prescrizione o altri vizi propri della cartella, salvo casi eccezionali in cui il contribuente dimostri di avere conosciuto la pretesa soltanto con l'atto successivo.
- Nel processo tributario l'agente della riscossione può produrre per la prima volta in appello la cartella e la prova della relativa notifica, anche se era rimasto contumace in primo grado, purché si tratti di documentazione finalizzata a contrastare le contestazioni già proposte e siano rispettati i termini processuali.
- La notifica eseguita a mani del portiere può essere valida se sono rispettate le condizioni previste dalla disciplina delle notificazioni; eventuali contestazioni devono essere formulate in modo specifico e accompagnate dall'indicazione precisa dei documenti e degli atti rilevanti.
- La mancata indicazione dell'autorità giudiziaria nell'atto non determina automaticamente l'annullamento dell'atto né impedisce sempre la decadenza: occorre verificare se l'omissione abbia concretamente impedito al destinatario di individuare il giudice competente e di ricorrere tempestivamente.
- In Cassazione i motivi devono essere autonomi, chiari, specifici e autosufficienti. La Corte non è tenuta a ricercare autonomamente negli atti processuali i documenti o i fatti necessari a dimostrare la censura.
- La legittimazione dell'agente della riscossione a impugnare la sentenza può sussistere quando esso sia stato citato in giudizio e la decisione di primo grado abbia prodotto effetti anche nei suoi confronti, anche se la questione sostanziale riguarda il credito dell'ente impositore.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 18 dic 2019Sentenza del 18/12/2019 n. 109 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 18 dic 2019Sentenza del 18/12/2019 n. 1010 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 18 dic 2019Sentenza del 18/12/2019 n. 1051 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 18 dic 2019Sentenza del 18/12/2019 n. 1331 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 18 dic 2019Sentenza del 18/12/2019 n. 1623 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 18 dic 2019Sentenza del 18/12/2019 n. 3016 - Comm. Trib. Prov. Bari
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →