Sentenza n. 164/2026 - Cagliari, Sezione 2
PER L'ANNULLAMENTO 1) della determinazione del Comune -OMISSIS- - Servizio Patrimonio – del 10.2.2022, -OMISSIS-, notificata in data 16.2.2022 a mezzo pec, con cui è stata disposta la revoca dell'aggiudicazione provvisoria maturata nel corso dell'asta pubblica per l'alienazione di immobili di proprietà comunale; 2) delle note del 27.9.2021, prot. n. -OMISSIS-/2021 e del 20.8.2021, prot. n. -OMISSIS-/2021, recanti la richiesta di regolarizzazione della posizione debitoria del ricorrente entro 30 giorni; 3) della nota del 17.6.2021, prot. n. -OMISSIS-/2021, recante la richiesta di regolarizzazione della posizione debitoria del ricorrente; 4) della nota del 14.6.2021, prot. n. -OMISSIS-/2021, recante l'indicazione del credito di € 82.037,00 vantato dal Comune -OMISSIS- verso il ricorrente; 5) di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale o connesso, ancorché non conosciuto, lesivo dell'interesse della parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca dell'aggiudicazione provvisoria relativa a un'asta pubblica per l'alienazione di immobili comunali, unitamente agli atti comunali concernenti la richiesta di regolarizzazione della posizione debitoria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione comunale del 10 febbraio 2022 con cui era stata revocata l'aggiudicazione provvisoria maturata in suo favore nell'ambito di un'asta pubblica per l'alienazione di immobili di proprietà comunale. Sono state altresì impugnate le note con cui il Comune aveva richiesto la regolarizzazione della posizione debitoria e indicato un credito di 82.037 euro vantato nei confronti del ricorrente, nonché ogni atto presupposto, connesso o consequenziale. Il provvedimento è stato censurato sotto plurimi profili di illegittimità, che la sentenza non esamina nel merito perché il ricorrente, all'udienza, ha dichiarato il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione del ricorrente relativa alla sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito, non contestata dal Comune resistente. Ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare i motivi di impugnazione né la legittimità degli atti comunali. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in ragione della sopravvenienza che ha determinato la definizione del giudizio e della concorde posizione processuale delle parti.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione del ricorso all'udienza straordinaria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito, non contestata dall’amministrazione resistente, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- Quando il giudizio è definito per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non esamina nel merito i motivi di impugnazione né accerta la legittimità degli atti impugnati.
- La concorde posizione delle parti e la sopravvenienza che ha determinato la definizione del giudizio possono costituire giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
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