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Ordinanza

Ordinanza n. 90/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento del decreto n. 79 del 3.5.2024 del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise, avente ad oggetto Approvazione Programma Operativo 2023/2025, ivi incluso l’Allegato “Programma Operativo 2023-2025 del decreto n. 80 del 3.5.2024 del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise, in persona del Commissario ad acta p.t., avente ad oggetto Documento di programmazione della rete territoriale della Regione Molise. Aggiornamenti”, ivi incluso l’Allegato Documento di Programmazione della Rete territoriale – DM 77 del 23 maggio 2022, n. 77 e PNRR, tutti non comunicati all’Istituto ricorrente e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 20 del 7.5.2024; ove occorra di ogni provvedimento presupposto o istruttorio e di ogni parere e verbale adottato dal Tavolo Tecnico e dai Ministeri affiancanti ove pregiudizievole per la ricorrente, mai comunicati alla ricorrente e dunque dai contenuti sconosciuti, con riserva di esperire successivi motivi aggiunti; nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi ai suddetti provvedimenti; tutti limitatamente alla parte in cui pregiudicano la posizione della ricorrente;

Giustizia amministrativa202400222

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti del Commissario ad acta n. 79 e n. 80 del 3 maggio 2024, relativi all’approvazione del Programma Operativo 2023-2025 e del Documento di programmazione della rete territoriale regionale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’istituto ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, i decreti del Commissario ad acta n. 79 e n. 80 del 3 maggio 2024, inclusi i relativi allegati concernenti il Programma Operativo 2023-2025 e il Documento di programmazione della rete territoriale, limitatamente alle parti ritenute pregiudizievoli per la propria posizione. Sono stati altresì impugnati, ove occorrente, gli atti presupposti, istruttori e consequenziali, compresi pareri e verbali del Tavolo tecnico e dei Ministeri affiancanti, non comunicati alla ricorrente, con riserva di proporre motivi aggiunti. L’ordinanza non esamina i motivi di illegittimità dedotti né il merito della controversia.

La decisione

Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e salva ogni decisione del Collegio, ha disposto un incombente istruttorio finalizzato a verificare l’effettiva attualità dell’interesse alla decisione. Le parti costituite sono state invitate a dichiarare se permanga l’interesse alla definizione nel merito oppure se siano intervenute ragioni di rinuncia, sopravvenuta improcedibilità o cessazione della materia del contendere. In caso di permanenza dell’interesse, dovranno inoltre indicare eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo. Il deposito delle dichiarazioni è stato fissato entro il 30 settembre 2026. Nessuna decisione è stata assunta sull’annullamento degli atti impugnati, sulla fondatezza dei motivi o sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base per accrescere la funzionalità del Tribunale e inserire nei ruoli di udienza soltanto i ricorsi che richiedano un’effettiva trattazione del merito.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo

    Il principio di cooperazione tra giudice e parti giustifica la richiesta di chiarimenti sull’attualità dell’interesse, su eventuali rinunce, sull’improcedibilità o sulla cessazione della materia del contendere e sulle connessioni con altri giudizi.

Massime di principio

  • Nella gestione dei ruoli di udienza, il giudice amministrativo può richiedere alle parti costituite di dichiarare se permanga l’interesse alla decisione di merito o se siano sopravvenute cause di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere.
  • In applicazione del principio di ragionevole durata del processo, le parti devono cooperare con il giudice fornendo tempestivamente informazioni sull’attualità dell’interesse alla decisione e sulle eventuali connessioni con altri giudizi pendenti.
  • Gli incombenti istruttori diretti a verificare l’attualità dell’interesse non definiscono il giudizio e sono adottati salva ogni successiva decisione del Collegio sul merito e sulle questioni processuali.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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