Sentenza del 14/06/2022 n. 19065 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Sanzione irrogata alla BST s.p.a. ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 7, comma 4-bis, per omesso invio, nei termini e per via telematica, della comunicazione dei dati contenuti nella dichiarazione di intento ricevuta dall'acquirente esportatore abituale SICAD S.p.A., relativa a operazioni del 2006. L'Agenzia ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva ritenuto la violazione meramente formale e non punibile perché la dichiarazione era stata effettivamente emessa e la contribuente aveva fatturato senza addebito d'imposta, così escludendo una concreta evasione d'imposta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate ritenendo infondato il principio secondo cui l'omesso invio della comunicazione dei dati della dichiarazione di intento costituisce mera irregolarità formale. La Corte ha affermato che l'obbligo di comunicazione per via telematica entro il giorno 16 del mese successivo è funzionale al controllo sull'applicazione del regime IVA per esportatori abituali e che la sua violazione può ostacolare l'attività di accertamento; pertanto è sanzionabile ai sensi dell'art. 7, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 471/1997. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, che dovrà anche esaminare le questioni relative al jus superveniens e alla compatibilità con la normativa UE.
Norme richiamate
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 7, comma 4-bis
omesso invio della comunicazione dei dati contenuti nella dichiarazione di intenti
Stabilisce la sanzionabilità (sanzione dal 100% al 200% dell'imposta) del cedente/prestatore che omette di inviare la comunicazione telematica dei dati della dichiarazione di intento o la invia con dati incompleti/inesatti; interpretata come norma applicabile anche quando l'omissione non incide direttamente sull'imponibile ma ostacola l'attività di controllo, quindi non riconducibile automaticamente a mera irregolarità formale non punibile.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8, comma 1, lett. c)
regime IVA per cessioni a soggetti che effettuano abitualmente cessioni all'esportazione
Indica il regime che consente l'esenzione dall'IVA alle cessioni a esportatori abituali che chiedono al fornitore di non applicare l'imposta; tale beneficio è subordinato alla sussistenza dei requisiti (volumi di esportazione) e alla presentazione della dichiarazione di intento.
D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, art. 1, comma 1, lett. c) (conv. L. 27/02/1984, n. 17)
modalità di redazione, consegna e trasmissione della dichiarazione di intento
Stabilisce che la dichiarazione di intento deve essere redatta su modello ministeriale e consegnata o spedita al fornitore prima dell'operazione; il cedente deve comunicare telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nella dichiarazione entro il giorno 16 del mese successivo, obbligo la cui inosservanza è rilevante ai fini del controllo fiscale.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 5-bis
definizione e rilevanza delle violazioni meramente formali
Definisce che le violazioni meramente formali sono quelle che non arrecano pregiudizio all'attività di accertamento e non incidono sulla determinazione della base imponibile o dell'imposta; la Corte ha interpretato che l'omesso invio della comunicazione della dichiarazione di intenti non rientra tra le violazioni meramente formali quando ostacola il controllo.
Massime di principio
- L'omesso invio, nei termini e per la via telematica prevista, della comunicazione dei dati della dichiarazione di intento non è da considerarsi automaticamente una mera irregolarità formale: se l'omissione è idonea a ostacolare l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria, è sanzionabile.
- Anche quando la fattura è stata emessa senza addebito d'imposta e non risulti un'evidente evasione dell'IVA, resta rilevante l'obbligo di trasmissione telematica: il rispetto delle formalità previste dalla normativa sul regime degli esportatori abituali è funzionale al controllo e alla prevenzione di abusi.
- In situazioni analoghe occorre verificare caso per caso se l'inadempimento abbia concretamente pregiudicato l'attività di accertamento: solo le violazioni che risultano meramente formali e non pregiudizievoli al controllo possono essere non punibili ai sensi della disciplina sulle sanzioni.
- Se nel frattempo è intervenuta una norma sopravvenuta (jus superveniens) più favorevole al contribuente, o sussistono profili di incompatibilità con il diritto dell'Unione Europea, tali circostanze devono essere valutate e possono incidere sulla sanzionabilità della condotta.
- Il contribuente dovrebbe documentare la ricezione della dichiarazione di intento e ogni elemento che dimostri l'assenza di pregiudizio per l'attività di controllo (ad es. trasmissioni alternative, errori imputabili all'amministrazione, tempestiva regolarizzazione) per difendersi efficacemente in contenzioso.
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