Cassazione Penale, Sentenza n. 28335/2022 del 19/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riconoscimento dell'equa riparazione per ingiusta detenzione in relazione agli arresti domiciliari subiti dal 6/06/2019 al 20/06/2019, nell'ambito di indagini per corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio e turbata libertà degli incanti; il G.I.P. aveva poi disposto l'archiviazione il 12/08/2019, ma la Corte d'Appello aveva negato l'indennizzo ritenendo sussistente la colpa grave ostativa ex art. 314 c.p.p., sulla base di elementi investigativi e di ammissioni dell'interessato (consenso a dare libero accesso a un dipendente della società aggiudicataria ai documenti comunali e alla PEC, predisposizione di ordinanze urgenti e fatture, conversazioni intercettate che evidenziavano piena consapevolezza e collaborazione con la Progitec). Il ricorrente ha dedotto che l'impiego di terzi era imposto dal sindaco, che era dipendente con funzioni esecutive e che motivazioni di salute giustificavano il supporto esterno, non costituendo ciò colpa grave.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che l'archiviazione non determina automaticamente il diritto all'indennizzo: occorre verificare la presenza di condotte gravemente colpose che abbiano contribuito alla misura cautelare. Ha condiviso la valutazione della Corte territoriale secondo cui le ammissioni di Faro e le intercettazioni dimostravano una condotta di grave superficialità e condiscendenza, idonea ad evocare una fattispecie di reato e dunque ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese del Ministero resistenti, liquidate in euro 1.000.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
La norma disciplina il riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione e prevede che l'indennizzo sia escluso quando sussista colpa grave dell'interessato che abbia concorso a determinare la misura; la Corte interpreta la colpa grave anche in senso ampio, includendo comportamenti deontologicamente scorretti che, con altri elementi, creino una situazione idonea a evocare una fattispecie di reato
art. 125 delle disposizioni di attuazione del codice di rito
Consente il riconoscimento dell'indennizzo anche in ipotesi di archiviazione per impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio; la Corte però ricorda che l'archiviazione non impedisce la verifica della sussistenza di condotte ostative qualificate da colpa grave
Massime di principio
- L'archiviazione del procedimento non determina automaticamente il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione: il giudice deve comunque verificare se esistano condotte gravemente colpose dell'interessato che abbiano concorso all'adozione della misura cautelare
- Ammissioni rese dall'interessato e intercettazioni tecniche possono costituire prova rilevante della colpa grave e della sussistenza di una situazione apparentemente illecita, idonea a giustificare una misura cautelare
- La delega di funzioni o l'adempimento di ordini gerarchici (es. indicazioni del sindaco) non esclude automaticamente la responsabilità: va valutato il contenuto e l'anomalia dei comportamenti concreti e la loro idoneità a evocare l'illecito
- Motivi personali o di salute che giustifichino l'impiego di collaboratori esterni devono essere documentati e proporzionati; senza adeguata giustificazione formale, il ricorso a terzi per compiti istituzionali può essere valutato come imprudenza grave
- Comportamenti 'deontologicamente scorretti' anche se non integralmente qualificabili come reato possono integrare colpa grave se, uniti ad altri elementi, contribuiscono a creare un'apparenza di illiceità
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