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Sentenza

Sentenza del 28/07/2021 n. 973 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia ha notificato avviso di accertamento per l'anno 2010 recuperando a tassazione IRES, IRAP e IVA (= €12.000) sulla base della mancata presentazione del modello EAS e di fatture emesse dall'Associazione verso la società XY Srl per €60.000, ritenendo perdute le agevolazioni previste dalla legge 398/1991 e dagli artt. 143 e ss. TUIR e qualificando l'ente come commerciale. In primo grado la CTP aveva annullato l'avviso ritenendo che l'Ufficio non avesse fornito prova di svolgimento di attività commerciale e lamentando violazioni procedurali (contraddittorio endoprocedimentale, mancata redazione del processo verbale di constatazione). L'Agenzia ha impugnato sostenendo, tra l'altro, che il contraddittorio era stato regolarmente instaurato, che l'omessa presentazione dell'EAS legittima l'uso di metodi induttivi (art. 39 DPR 600/73) e che fosse onere del contribuente dimostrare il possesso dei requisiti per le agevolazioni; ha inoltre contestato la valutazione sulle sanzioni.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza della CTP. Il Collegio ha ritenuto che la sola omissione del modello EAS sia un elemento formale e non sufficiente, di per sé, a far venir meno le agevolazioni fiscali: l'Ufficio non ha provato l'effettivo svolgimento di attività commerciale dell'Associazione. È stato inoltre precisato che il contraddittorio endoprocedimentale non è in astratto sempre obbligatorio secondo il diritto nazionale, e che le disposizioni sulla “pace fiscale” non compromettono l'ammissibilità dell'appello. Le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • Legge 398/1991

    Disciplina il regime agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche; la corte ha ritenuto che il mancato EAS non comporti automaticamente la perdita delle agevolazioni previste da tale legge.

  • Art. 148 TUIR

    Individua gli enti associativi non commerciali; la sentenza conferma che la qualificazione di ente non commerciale si basa su elementi sostanziali e non solo formali.

  • Art. 143 e ss. TUIR

    Prevedono la detassazione di quote e contributi associativi quando le prestazioni sono rese in conformità alle finalità istituzionali; la Corte ha richiamato il principio che attività rese senza specifica organizzazione e con corrispettivi non eccedenti i costi non sono commerciali.

  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 4, comma 4

    Classifica le associazioni sportive tra gli enti non commerciali; la presentazione del modello EAS non è stata ritenuta condizione imprescindibile per il riconoscimento del regime agevolato.

  • DPR 600/1973, art. 41-bis

    Riferito all'accertamento parziale: l'avviso impugnato era emesso ai sensi di tale disposizione, e la CTR ha confermato che si tratta di atto impositivo suscettibile di definizione agevolata.

  • DPR 600/1973, art. 39, comma 2

    Prevede l'accertamento induttivo; l'Ufficio invocava questo metodo per l'omessa tenuta di scritture/dichiarazione, ma il Collegio ha sottolineato che l'uso del metodo induttivo richiede comunque una prova concreta della natura commerciale dell'attività.

  • DL 119/2018, art. 6, comma 11

    Prevede la sospensione dei termini per alcune controversie (pace fiscale); la CTR ha ritenuto che la disposizione non rendesse inammissibile l'appello e si applicasse anche all'Amministrazione.

  • D.Lgs. 117/2017 (riforma del Terzo settore)

    Prevede per gli ETS l'esonero dall'obbligo di presentazione del modello EAS, elemento usato dalla Corte per sottolineare il carattere formale del modello EAS.

  • Cass. SS.UU. n. 24823/2015

    Stabilisce che il diritto nazionale non impone, in assenza di norma specifica, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale; per l'IVA armonizzata il discorso è diverso.

  • Cass. Ord. 27 aprile 2020, n. 8182

    Ha distinto qualità dell'ente e qualificazione delle singole attività: l'ente può essere non commerciale anche se svolge talune attività valutate separatamente; ha confermato che documentazione concreta (affiliazioni, partecipazioni, statuto ecc.) può sostenere il regime agevolato.

Massime di principio

  • La sola omissione formale (es. mancata presentazione del modello EAS) non è necessariamente causa automatica di perdita delle agevolazioni fiscali: l'Amministrazione deve provare l'effettiva natura commerciale dell'attività svolta.
  • Per le associazioni sportive dilettantistiche la valutazione si basa su elementi sostanziali (statuto, affiliazioni, libri sociali, comportamenti concreti, congruità costi/ricavi), non esclusivamente su adempimenti formali.
  • L'onere della prova sulla concreta sussistenza di attività commerciali grava sull'Amministrazione finanziaria: fatture o incassi non spiegati non bastano se non collegati a una organizzazione volta al lucro.
  • Il contraddittorio endoprocedimentale, salvo norme specifiche o ambiti europei (es. IVA armonizzata), non è sempre requisito di nullità dell'atto se il diritto di difesa non risulta compromesso.
  • L'uso del metodo induttivo (art. 39 DPR 600/73) è possibile ma richiede comunque elementi che giustifichino l'applicazione: assenza di dichiarazione o scritture non autorizza automaticamente la ricostruzione di reddito commerciale senza altre prove.
  • In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe produrre documentazione sostanziale (statuto, libro soci, verbali, affiliazioni, rendicontazione costi) per dimostrare la natura non commerciale; l'Amministrazione deve invece documentare l'organizzazione e la finalità lucrativa per superare le agevolazioni.

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