Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 28/07/2021 n. 6997 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

L'inammissibilità per vizio della procura può essere pronunciata solo a seguito di mancata ottemperanza dell'ordine di invito del giudice

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La corte ha stabilito che il giudice non può dichiarare subito l'inammissibilità per vizio della procura; deve prima invitare la parte a regolarizzare la situazione. Solo in caso di mancata ottemperanza all'ordine di invito il giudice può pronunciare l'inammissibilità del ricorso. La pronuncia ha dunque escluso la declaratoria immediata di inammissibilità e imposto l'onere dell'invito preventivo.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorso è stato contestato per mancanza o invalidità della procura alle liti. La questione riguarda se, in presenza di tale vizio, il giudice possa dichiarare immediatamente l'inammissibilità del ricorso oppure debba prima invitare la parte a regolarizzare la procura ai sensi degli artt. 12, comma 5, e 18, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 546/1992, come interpretati dalla Corte costituzionale (sent. n. 189/2000).

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 12, comma 5

    Prevede l'onere di indicare l'atto o il provvedimento impugnato e i mezzi di impugnazione; interpretato congiuntamente alle norme successive come richiedente la regolarizzazione formale prima di pronunciare l'inammissibilità.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 18, commi 3 e 4

    Stabilisce le conseguenze della mancata costituzione o rappresentanza processuale e, secondo l'interpretazione richiamata, impone al giudice di invitare la parte a regolarizzare la procura prima di dichiarare l'inammissibilità.

  • Corte costituzionale, sent. n. 189/2000

    Ha chiarito che l'obbligo di tutela del diritto di difesa impone al giudice di concedere la possibilità di regolarizzare vizi di rappresentanza prima di adottare provvedimenti estremi come l'inammissibilità.

  • Cassazione, sez. civ., sent. n. 15029/2014

    Giurisprudenza favorevole che conferma il principio secondo cui l'inammissibilità per vizio della procura è pronunciabile solo dopo l'ordine di invito e la mancata ottemperanza della parte.

Massime di principio

  • In presenza di mancanza o invalidità della procura, il giudice deve prima intimare la parte a regolarizzare la rappresentanza; solo l'inosservanza di tale invito giustifica la dichiarazione di inammissibilità.
  • Il principio tutela il diritto di difesa e la ragionevole possibilità per la parte di sanare vizi formali; pertanto il difensore e la parte devono essere sollecitamente avvisati e messi in condizione di regolarizzare.
  • La regola vale nei procedimenti regolati dal d.lgs. n. 546/1992 (giustizia tributaria) e trova fondamento costituzionale secondo la giurisprudenza consolidata; analoghi orientamenti possono applicarsi in altri rami del processo quando è in gioco il diritto di difesa.
  • L'inammissibilità immediata può essere ammessa solo quando il vizio sia effettivamente insanabile o quando una norma processuale preveda espressamente diversamente.
  • Prassi consigliata per il ricorrente: allegare sempre procura valida e, se contestata, regolarizzare tempestivamente entro il termine fissato dal giudice per evitare la declaratoria di inammissibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.