Sentenza del 28/07/2021 n. 955 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IRPEF e addizionali per l'anno 2013, emesso sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza che rilevava la corresponsione di retribuzioni "in nero" da parte del datore di lavoro YY S.r.l. per ore prestate oltre il contratto. L'Ufficio ha determinato un reddito imponibile maggiore rispetto a quello dichiarato dal contribuente (11.937,00 euro accertati vs 9.537,00 euro dichiarati) e ha tenuto conto nel calcolo delle imposte delle ritenute non operate/versate imputate alla YY S.r.l. La ricorrente contestava l'insufficiente motivazione dell'atto, la mancata menzione dell'accertamento nei confronti della YY S.r.l. e la validità delle dichiarazioni rese in sommarie informazioni per possibile timore reverenziale verso i militari.
La decisione
L'appello è stato rigettato. La CTR Veneto ha confermato la sentenza della CTP che aveva respinto il ricorso, ritenendo l'avviso di accertamento correttamente motivato (anche per relationem al PVC consegnato alla contribuente) e fondato sulle dichiarazioni raccolte dalla Guardia di Finanza. È stato inoltre richiamato il principio secondo cui il lavoratore è tenuto a dichiarare i redditi non assoggettati a ritenuta e a pagarne l'imposta; l'eventuale contestazione di timore reverenziale non ha avuto rilievo in assenza di prova. La contribuente è stata condannata alle spese di giudizio (CTP: €300,00; CTR: €200,00 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 41-bis DPR 600/1973
art. 41-bis del DPR 600/73
Norma richiamata dall'Ufficio per la determinazione del reddito complessivo in caso di accertamento; utilizzata come base giuridica per la rettifica del reddito del contribuente.
art. 351 c.p.c.
processo verbale di sommarie informazioni ex art. 351 c.p.c.
Il verbale di sommarie informazioni redatto dalla Guardia di Finanza è stato ritenuto valido e utilizzabile come elemento probatorio ai fini dell'accertamento fiscale.
art. 51 T.U.I.R. comma 1
art. 51 del T.U.I.R., comma 1
Definisce il reddito di lavoro dipendente come tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro: principio usato per qualificare le somme "in nero" come reddito imponibile a carico del lavoratore.
Cass. civ., Sez. Trib., n. 9867/2011
Cassazione civile - Sezione Tributaria n. 9867/11
Giurisprudenza richiamata per il principio che il percettore del reddito è comunque obbligato a dichiarare l'emolumento anche quando il sostituto non ha operato la ritenuta; l'omissione della ritenuta non esime il lavoratore dall'obbligo dichiarativo e d'imposta.
Massime di principio
- Un processo verbale di constatazione o di sommarie informazioni redatto dalla Guardia di Finanza e consegnato al contribuente costituisce elemento valido per motivare un avviso di accertamento, anche se l'atto è motivato "per relationem", purché il PVC sia conosciuto dal destinatario.
- Le dichiarazioni rese dal lavoratore in sede di sommarie informazioni possono costituire piena prova della percezione di retribuzioni non dichiarate, salvo che il contribuente provi in modo concreto che tali dichiarazioni siano state estorte o viziate.
- Il lavoratore è tenuto a dichiarare e tassare i redditi di lavoro dipendente percepiti, anche se il datore di lavoro non ha effettuato le ritenute: l'omessa ritenuta non elimina l'obbligo fiscale del percettore.
- La contestazione tra accertamento a carico del datore di lavoro e accertamento a carico del dipendente sono connesse ma autonomamente valutabili: l'esito favorevole o sfavorevole in capo al datore di lavoro può comunque rafforzare l'accertamento nei confronti del dipendente se i rilievi risultano confermati.
- L'allegazione dell'avviso di accertamento al PVC non è obbligatoria quando il PVC è stato effettivamente consegnato al contribuente; in tali casi l'avviso può rinviare al contenuto del PVC.
- Il semplice richiamo a un 'timore reverenziale' non è sufficiente a invalidare le dichiarazioni rese davanti a militari; occorre prova specifica che le dichiarazioni siano state rese sotto costrizione o comunque non corrispondenti al vero.
- Nella determinazione dell'imposta dovuta l'Ufficio deve considerare la posizione complessiva delle ritenute: se le ritenute non sono state operate dal datore di lavoro, l'imposta rimane a carico del percettore, mentre eventuali azioni verso il datore possono essere svolte separatamente per il recupero delle ritenute/tributi dovuti.
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