Cassazione Penale, Sentenza n. 20367/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza della Corte di Cassazione che dichiarò inammissibile il suo ricorso contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva respinto l'istanza di modifica della pena dell'ergastolo in una pena temporanea. Sostiene l'illegittimità costituzionale dell'ergastolo per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. (pena priva di funzione rieducativa, perpetua e irreversibile) e del contrasto con l'art. 3 CEDU, nonché la mancata risposta da parte della Cassazione alle questioni sollevate
La decisione
Il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che, sebbene il rimedio straordinario sia procedimentalmente esperibile in alcuni casi per correggere errori di fatto della Cassazione, esso è limitato agli errori materiali o percettivi (svista o equivoco) e non può essere utilizzato per sindacare questioni di diritto o valutazioni giuridiche (vizi di giudizio) quali la presunta incostituzionalità dell'ergastolo o presunti vizi di motivazione di una sentenza irrevocabile. La Corte ha inoltre richiamato il consolidato orientamento secondo cui la disciplina dell'ergastolo nel nostro ordinamento non è incompatibile con l'art. 27 Cost. e con la CEDU laddove esistano meccanismi di revisione/commutazione, richiamando giurisprudenza interna e della Corte EDU. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 4.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Il rimedio straordinario disciplinato da questa norma è ammissibile solo per correggere errori materiali o di fatto (svista o equivoco) della Cassazione e non può essere utilizzato per sindacare errori di diritto o valutazioni giuridiche
art. 27 Costituzione
La Corte ha ritenuto, in coerenza con consolidata giurisprudenza, che l'ergastolo così come disciplinato nel nostro ordinamento (con possibilità di strumenti di revisione/commutazione) non sia incompatibile con la funzione rieducativa della pena sancita dall'art. 27
art. 3 Costituzione
Richiamato dal ricorrente per profili di disparità/uguaglianza; la Corte non ha ritenuto la questione idonea a fondare il rimedio straordinario, confermando che le valutazioni di conformità costituzionale non si risolvono con il 625-bis
art. 3 CEDU
La Corte ha richiamato l'orientamento della Corte EDU (es. Vinter, Schuchter) secondo cui l'ergastolo non è necessariamente incompatibile con l'art. 3 CEDU se la legislazione nazionale prevede possibilità effettive di riesame, commutazione o rilascio anticipato
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato come base per la condanna alle spese processuali e per l'irrogazione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in caso di ricorso ritenuto inammissibile e con profili di colpa
art. 22 cod. pen. (richiamato nella giurisprudenza)
Nel contesto giurisprudenziale citato, è stato riaffermato che la disciplina dell'ergastolo nel codice penale non costituisce automaticamente pena perpetua incompatibile con la Costituzione, alla luce dell'ordinamento penitenziario e delle possibilità di revisione/assistenza
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. è uno strumento limitato: è ammesso solo per correggere errori materiali o di fatto (svista o equivocata percezione delle risultanze) della Corte di cassazione, non per rimettere in discussione valutazioni giuridiche o questioni di diritto
- Le doglianze sulla costituzionalità o compatibilità convenzionale dell'ergastolo non possono essere efficacemente proposte mediante il rimedio dell'art. 625-bis quando consistono in rilievi di diritto o di motivazione di una decisione definitiva; occorrono i canali ordinari (es. impugnazioni adeguate nei termini, eccezioni in sede costituzionale o ricorsi nel rispetto dei rimedi previsti)
- Secondo la giurisprudenza nazionale e della Corte EDU, l'ergastolo non è automaticamente incompatibile con l'art. 27 Cost. e l'art. 3 CEDU se l'ordinamento prevede effettive possibilità di riesame, commutazione o misure che permettano il reinserimento; la mancanza di tali meccanismi può invece essere rilevante in specifici casi concreti
- Non è consentito utilizzare il rimedio straordinario per censurare presunte carenze di motivazione di una sentenza della Cassazione ormai irrevocabile
- Chi propone ricorsi manifestamente estranei al perimetro del rimedio rischia non solo l'inammissibilità ma anche la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie per responsabilità nella proposizione dell'atto
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20233/2022 del 25/05/2022
- Sentenza penale · 25 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20234/2022 del 25/05/2022
- Sentenza penale · 25 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20236/2022 del 25/05/2022
- Sentenza penale · 25 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20238/2022 del 25/05/2022
- Sentenza penale · 25 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20239/2022 del 25/05/2022
- Sentenza penale · 25 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20240/2022 del 25/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →