Cassazione Penale, Sentenza n. 30639/2023 del 14/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva confermato o riformato, in parte, la sentenza di primo grado relativa a fatti di infiltrazione 'ndranghetistica nella costruzione di parchi eolici. Le censure principali erano: vizio di motivazione e travisamento della prova (in particolare sull'interpretazione di intercettazioni e sulla credibilità delle persone offese), erronea qualificazione giuridica dei fatti (contestazione della ricostruzione come estorsione/illecita concorrenza piuttosto che come esercizio arbitrario delle proprie ragioni), mancata valutazione di assoluzioni/incidenze di sentenze irrevocabili, richiesta di perizia fonica non eseguita, eccezione di incompetenza territoriale e doglianze relative alla prescrizione e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi di Trapasso Giovanni, Mancuso Pantaleone ed Errico Giuseppe, ritenendoli infondati; ha dichiarato inammissibile il ricorso di Di Palma Riccardo. La Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito: attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese supportata dalle intercettazioni, rilevanza probatoria delle convergenze tra dichiarazioni e captazioni, corretto uso probatorio di atti acquisiti ai sensi dell'art. 603 c.p.p., e correttezza della qualificazione dei reati (estorsione e illecita concorrenza con violenza o minaccia) anche con l'aggravante del metodo mafioso. La Cassazione ha altresì ribadito che i due reati (estorsione e art. 513-bis) possono concorrere formalmente e che la richiesta di perizia fonica non era necessaria alla luce delle circostanze convergenti. Sono state confermate le condanne e imposte le spese processuali; per Di Palma è stata pronunciata anche la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende e al ristoro delle spese della parte civile.
Norme richiamate
art. 513-bis cod. pen.
Norma che punisce l'illecita concorrenza con violenza o minaccia: tutela il libero funzionamento del mercato e la libertà di iniziativa economica; può concorrere formalmente con il reato di estorsione se sussistono entrambi gli elementi costitutivi.
art. 513 cod. pen.
Previsione relativa all'estorsione (menzionata a confronto con art. 513-bis) utile a distinguere le diverse fattispecie di reato e a motivare il possibile concorso formale tra esse.
art. 416-bis cod. pen. (e relative disposizioni sulla aggravante)
Riferimento al metodo mafioso e all'aggravante per i reati commessi con finalità di agevolazione di associazioni mafiose; la presenza dell'aggravante influisce sulla qualificazione e sulla prescrizione ma la sua applicazione si valuta sulle specifiche responsabilità individuali.
art. 603 cod. proc. pen.
Consente l'acquisizione di atti e documenti provenienti da procedimenti paralleli; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso di tali acquisizioni ai fini probatori nella ricostruzione dei fatti.
art. 234 cod. proc. pen.
Limiti all'uso di atti di altri procedimenti; la Corte ha rilevato che l'impiego di pronunce non irrevocabili è valutabile ma non inficia automaticamente la motivazione se usato con congrua valutazione.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Regola l'inammissibilità di censure nuove rispetto ai motivi di appello: la Corte ha dichiarato inammissibile la censura di Di Palma relativa a nuova qualificazione non sollevata in appello.
art. 157 e art. 160 cod. pen. (norme sulla prescrizione)
Richiamate nella valutazione della prescrizione: la presenza di aggravanti ex art. 416-bis incide sui termini di prescrizione; per reati con aggravanti mafiose la disciplina degli atti interruttivi può impedire la maturazione della prescrizione.
Sezioni Unite, sent. n. 13178/2019 (Guadagni)
Precedente giurisprudenziale che chiarisce che il reato di illecita concorrenza con violenza o minaccia tutela beni diversi dall'estorsione e che le due fattispecie non si assorbono automaticamente l'una nell'altra: possono concorrere formalmente.
Massime di principio
- La valutazione delle intercettazioni e della credibilità delle persone offese è questione di fatto riservata al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo in presenza di vizi di logica o formali nella motivazione.
- La convivenza di più figure di reato (es. estorsione e illecita concorrenza con violenza o minaccia) è possibile: se sono sussistenti gli elementi distinti di ciascun reato, si configura il concorso formale.
- La presenza di condanne irrevocabili o di pregressi accertamenti di affiliazione mafiosa può rafforzare la valutazione della responsabilità e la credibilità di indizi e dichiarazioni, ma deve essere adeguatamente motivata in relazione al singolo capo.
- La mancata esecuzione di una perizia (es. fonica) non costituisce errore se il giudice spiega perché le prove disponibili (contenuto conversazioni, tracciati GPS, riconoscimenti da polizia giudiziaria, intestazioni di utenze) sono sufficienti a formare il convincimento.
- Le eccezioni di incompetenza territoriale e le doglianze sulla prescrizione richiedono una contestazione specifica e argomentata: censure generiche rischiano l'inammissibilità.
- Non si possono introdurre in sede di cassazione questioni nuove di diritto non sollevate in appello (art. 606 c.p.p.); l'inosservanza comporta inammissibilità o rigetto.
- In presenza di reati aggravati dal metodo mafioso la disciplina sulla prescrizione è più complessa: gli effetti degli atti interruttivi devono essere analizzati con riferimento alle norme speciali applicabili.
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