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Sentenza

Sentenza n. 5490/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto n. 758 del 07.07.2026, con cui il Direttore Generale dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” ha disposto l’aggiudicazione del lotto n. 3 dell’“Accordo Quadro con unico Operatore Economico ai sensi dell’art. 59 del D.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento di lavori edili ed impiantistici presso gli edifici di ateneo, suddiviso in 4 lotti funzionali. CIG. ATNEO.2505L CIG: B9E24F0BD5” in favore del costituendo R.T.I. Termedil s.r.l.- Costredil s.r.l. e Impresa Ingg. Mario e Paolo Cosenza s.r.l.; - della nota della predetta Università degli studi prot. 85331 dell’8.07.2026, recante la comunicazione di tale aggiudicazione; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto, compresi, ove occorra: i verbali di gara, ivi compresi quelli relativi alla valutazione delle offerte economiche e tecniche, nonché la richiesta di giustificativi e la relazione di congruità dell’offerta della controinteressata; il disciplinare di gara e/o il capitolato in parte qua e i chiarimenti, ivi compreso quello n. 9 del 6.02.2026, qualora intesi nel senso di consentire l’inserimento di aspetti economici all’interno della documentazione componente l’offerta tecnica; nonché per la declaratoria d’inefficacia del contratto d’appalto/accordo quadro, ove stipulato con parte controinteressata nelle more del presente giudizio; per l’accertamento del diritto della ricorrente ad essere dichiarata aggiudicataria dell’accordo quadro di cui è causa e del conseguente diritto a subentrare nel contratto eventualmente stipulato nelle more del giudizio; nonché, in via subordinata, per la condanna della stessa Università degli studi II al risarcimento per equivalente monetario del danno in favore di CN Costruzioni Generali s.p.a., quale conseguenza della gravata ed illegittima aggiudicazione alla controinteressata e della perdita della commessa da parte della ricorrente, avuto riguardo al danno emergente ed al lucro cessante, nonché al mancato utile che le sarebbe derivato, ed in ogni caso nella misura di legge e di diritto, da determinare anche in via equitativa.

Giustizia amministrativa202604974

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto 3 dell’accordo quadro per lavori edili e impiantistici al costituendo RTI Termedil-Costredil e Impresa Ingg. Mario e Paolo Cosenza, con la relativa comunicazione e gli atti di gara presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione deducendo, con un unico motivo, che il RTI aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso per avere inserito nell’offerta tecnica, nella parte dedicata ai servizi accessori certificativi, l’indicazione di un plafond economico annuo di 10.000 euro. Secondo la ricorrente, tale dato violava il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica previsto dall’art. 4 del disciplinare e poteva anticipare alla commissione elementi economici, anche solo potenzialmente idonei a condizionarne la valutazione e ad alterare la par condicio. La ricorrente sosteneva inoltre che il chiarimento n. 9 del 6 febbraio 2026 non autorizzasse l’indicazione di valori monetari, ma consentisse soltanto una descrizione qualitativa e quantitativa dei servizi; in via subordinata, censurava la lex specialis ove interpretata come permissiva dell’inserimento di elementi economici nell’offerta tecnica. Ha chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione, la declaratoria d’inefficacia del contratto eventualmente stipulato, l’accertamento del diritto all’aggiudicazione e al subentro e, in subordine, il risarcimento per equivalente.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il divieto di commistione debba essere applicato in concreto e non in modo automatico: l’indicazione di un dato economico nell’offerta tecnica rileva ai fini dell’esclusione soltanto quando sia concretamente idonea, anche potenzialmente, a consentire alla commissione di intuire il contenuto dell’offerta economica o aspetti economicamente significativi e di influenzarne la valutazione. Nel caso in esame, il plafond annuo di 10.000 euro era un parametro descrittivo e dimensionale di un servizio accessorio migliorativo, non una componente del ribasso o del prezzo dell’appalto. Non permetteva di ricostruire il ribasso del 22,05%, i prezzi delle lavorazioni, i costi della manodopera o della sicurezza, né il corrispettivo complessivo; la ricorrente non aveva indicato quale elemento economico sarebbe stato anticipato o quale rapporto aritmetico collegasse il plafond all’offerta economica. La sua entità era inoltre marginale rispetto all’importo massimo pagabile del lotto, pari a 4.266.129,03 euro. Il TAR ha quindi escluso la violazione del divieto di commistione e ha respinto la censura espulsiva. Ha anche interpretato il chiarimento n. 9 nel senso che la quantificazione monetaria del plafond non era obbligatoria, ma neppure vietata: il disciplinare ammetteva di quantificare l’eventuale plafond annuale per i servizi certificativi. Ha infine respinto la censura subordinata sulla lex specialis, che non consentiva di inserire l’offerta economica nella busta tecnica né di incidere sul ribasso o sul prezzo contrattuale, ma soltanto di descrivere e quantificare un servizio accessorio tecnico-migliorativo. Le spese sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 4 del disciplinare di gara

    È consolidato l’indirizzo della giurisprudenza secondo il quale il divieto di commistione tra elementi economici ed elementi tecnici dell’offerta non va inteso in senso assoluto ma relativo, con riferimento al caso concreto, dovendosi di volta in volta verificare se l’anticipata conoscenza di un elemento dell’offerta economica già nell’ambito di quella tecnica abbia la capacità, anche solo potenziale, di influenzare la valutazione della Commissione di gara sulla preferenza da accordare all’una piuttosto che all’altra offerta

    La clausola che vieta di inserire elementi economici nella documentazione tecnica non determina l’esclusione per la mera presenza di un dato monetario: occorre verificare se il dato possa rivelare il contenuto dell’offerta economica o influire sulla valutazione della commissione.

  • art. 1 d.lgs. 36/2023

    Di contro, “nell’offerta tecnica possono essere inclusi singoli elementi economici che siano resi necessari allo scopo di rappresentare le soluzioni realizzative dell’opera o del servizio oggetto di gara (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2016, n. 703), purché […] si tratti di elementi economici che non fanno parte dell’offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o i prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell’offerta economica che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica o ancora consistano nell’assunzione di costi di prestazioni diverse da quelle apprezzate nell’offerta economica, anche se comunque da rendere a terzi in base al capitolato e remunerate dalla stazione appaltante (ex multis, Cons. Stato, V, 11 giugno 2018, n. 3609)”

    Il giudice richiama il principio di tassatività delle cause di esclusione del Codice dei contratti pubblici: l’esclusione non può essere introdotta per la mera presenza di dati economici nell’offerta tecnica, in assenza della loro concreta attitudine a condizionare la valutazione.

  • art. 59 d.lgs. 36/2023

    La lex specialis utilizza l’espressione «plafond annuale» per indicare una disponibilità massima destinata a una pluralità di verifiche attivabili su richiesta, con riferimento agli impianti già nella disponibilità dell’Università, rispetto ai quali l’Amministrazione può richiedere verifiche e certificazioni di diversa natura, non predeterminabili nel numero, nella tipologia e nella complessità.

    Il plafond è stato considerato un parametro per misurare l’estensione di una prestazione accessoria richiesta nell’offerta tecnica, non un elemento idoneo a esprimere o ricostruire il prezzo dell’accordo quadro.

Massime di principio

  • Il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica va verificato in concreto: la presenza nell’offerta tecnica di un dato economico non comporta automaticamente l’esclusione, se quel dato non consente di ricostruire, neppure potenzialmente, l’offerta economica complessiva o suoi elementi economicamente significativi e non è idoneo a influenzare la valutazione della commissione.
  • Possono essere inseriti nell’offerta tecnica elementi economici isolati e marginali, o riferiti a prestazioni accessorie diverse da quelle remunerate attraverso l’offerta economica, quando non incidano sul ribasso o sul prezzo contrattuale e non consentano di ricostruire l’offerta economica.
  • L’eventuale censura di commistione deve individuare in modo concreto quale componente dell’offerta economica sarebbe stata anticipata e spiegare come il dato inserito nell’offerta tecnica permetta di ricostruirla o di influenzare la valutazione; non basta invocare un rischio astratto di condizionamento.
  • Una previsione della lex specialis secondo cui la quantificazione monetaria di un parametro tecnico non è necessaria non equivale, in assenza di un espresso divieto, a vietarne l’indicazione.

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