Cassazione Penale, Sentenza n. 13995/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Iannace era stato condannato per il reato previsto dall'art. 95 d.P.R. 115/2002 per aver dichiarato falsamente, con istanza del 7 marzo 2019, le condizioni di reddito relative all'anno 2017 ai fini del patrocinio a spese dello Stato; gli accertamenti amministrativi avevano tuttavia rilevato per il 2018 un reddito del nucleo pari a €22.727,00. Avverso la conferma della condanna in appello Iannace ha proposto ricorso deducendo, tra l'altro, vizi di notifica, il mutamento del fatto contestato (si sarebbe condannato per omissione di comunicazione di redditi 2018 invece che per falsa dichiarazione sul 2017), mancata valutazione della volontarietà/falsità, mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e mancata considerazione di sanzioni sostitutive ex art. 20-bis d.lgs. 150/2022.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla notifica (art. 161, comma 4, c.p.p.) e ha accolto, come fondante, il secondo motivo basato sulla violazione dell'art. 521 c.p.p.: la sentenza di merito ha mutato il fatto originariamente imputato (condotta commissiva di falsa dichiarazione relativa al 2017) in una condotta omissiva autonoma (omessa comunicazione variazioni reddituali relative al 2018, obbligo ex art. 79, comma 1, lett. d), d.P.R. 115/2002), con variazione dell'epoca del fatto e del nucleo storico-giuridico che ha pregiudicato il diritto di difesa. Per tale ragione la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio; le altre censure sono risultate assorbite o non esaminate in quanto superate dal motivo dichiarato fondante.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 115/2002
Norma che sanziona la falsa dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte ne ha applicato la fattispecie rispetto alla dichiarazione concernente il 2017, ma ha ritenuto che la sentenza di merito abbia invece fatto riferimento a una diversa condotta (omissiva) conseguente a obblighi successivi.
art. 79, comma 1, lett. d) d.P.R. 115/2002
Individua l'obbligo di comunicare variazioni reddituali successive; la Corte ha ritenuto che la sentenza di merito abbia imposto la responsabilità sulla base di una omissione di tale obbligo relativa al 2018, distinta dalla dichiarazione originaria sul 2017.
art. 161, comma 4, c.p.p.
Consente la notifica al difensore quando il destinatario è irreperibile o assente; la Corte ha reputato corretta la ricostruzione processuale delle notifiche e manifestamente infondata la doglianza difensiva sulla nullità per difetto di notifica.
art. 521 c.p.p.
Norma che tutela il diritto di difesa contro il mutamento del fatto contestato in sede di decisione; la Corte ha applicato il principio per annullare la sentenza di merito in quanto il giudice d'appello ha affermato la responsabilità per una condotta differente rispetto a quella originariamente contestata, con mutamento essenziale del "nucleo storico-naturalistico" del fatto.
art. 420 bis, 601, 178 e 179 c.p.p.
Norme processuali richiamate dalla difesa in relazione a profili di prova e motivazione (esame mezzi di prova e motivazione della sentenza e dei riti); la Corte di legittimità dichiara il primo motivo manifestamente infondato senza trovare vizio dedotto sotto questi riferimenti.
art. 43 c.p., art. 125 c.p.p.
Richiamate dalla difesa in relazione alla configurabilità del reato e responsabilità penale; la Corte nazionale ha ritenuto tali censure non decisive rispetto al mutamento del fatto accertato in sentenza.
art. 131-bis c.p.
Richiamata dalla difesa come possibile causa di non punibilità; la questione non è stata risolta nel merito poiché il motivo decisivo ha determinato l'annullamento e il rinvio per nuovo esame.
art. 20-bis d.lgs. 150/2022
Norma sulle sanzioni sostitutive richiamata nella richiesta difensiva; il rigetto della sua applicazione è stato uno dei motivi dedotti ma non decisivo alla luce dell'annullamento per mutamento del fatto.
Massime di principio
- Se la sentenza di merito cambia il "nucleo storico-naturalistico" del fatto originariamente contestato (es. da condotta commissiva a condotta omissiva, o riferimento a diversa periodicità/anno), si configura una violazione dell'art. 521 c.p.p. che può comportare l'annullamento per pregiudizio al diritto di difesa.
- La mera discrepanza formale tra indirizzi o atti di notifica non produce automaticamente la nullità dell'intero giudizio se è possibile ricostruire che la notifica sia stata compiuta validamente (anche tramite deposito presso la Casa comunale o notifica al difensore ex art. 161 c.p.p.) e la difesa abbia potuto esercitarsi.
- Per reati legati a dichiarazioni fiscali o amministrative occorre verificare con precisione l'anno o il periodo temporale di riferimento della dichiarazione: la falsità va accertata rispetto all'esatto periodo indicato nella dichiarazione contestata.
- Le questioni relative a cause di non punibilità (es. art. 131-bis c.p.) o all'applicazione di sanzioni sostitutive devono essere valutate solo dopo che sia chiaro e corretto l'oggetto dell'imputazione; se l'imputazione è mutata il nuovo giudizio dovrà riesaminare tali profili.
- In sede di impugnazione per Cassazione, i motivi processuali riguardanti la correttezza dell'imputazione (mutamento del fatto) hanno efficacia se dimostrano che la modifica ha inciso sulla linea difensiva e ha creato un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
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